TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Disciplina del servizio;
Art. 2 - Requisiti
Art. 3 - Modalità di assegnazioni delle autorizzazioni;
Art. 4 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni;
Art. 5 - Formazione delle graduatorie;
Art. 6 - Assegnazione delle autorizzazioni;
Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni;
Art. 8 - Trasferibilità delle autorizzazioni;
Art. 9 - Soggetti esercenti: figure giuridiche;
Art. 10 - Commissione Comunale
TITOLO II
SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE
Art. 11 - Definizione del servizio;
Art. 12 - Contratto di noleggio e di trasporto;
Art. 13 - Tipologia dei servizi autorizzati;
Art. 14 - Sede del titolare;
Art. 15 - Esercizio del Servizio;
Art. 16 - Acquisizione del servizio;
Art. 17 - Obblighi del titolare;
Art. 18 - Obblighi dell'equipaggio;
Art. 19 - Sostituzione alla guida;
Art. 20 - Pontili o punti di attracco;
Art. 21 - Sostituzione dei natanti;
Art. 22 - Tariffe;
Art. 23 - Reclami;
Art. 24 - Utilizzo dei mezzi in servizio in linea;
Art. 25 - Contrassegno;
TITOLO III
SANZIONI
Art. 26 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione;
Art. 27 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione;
Art. 28 - Sanzioni amministrative pecuniarie;
Art. 29 - Documentazione obbligatoria;
Art. 30 - Caratteristiche tecniche dei mezzi;
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Disciplina del servizio
1. Il presente regolamento disciplina i servizi di trasporto pubblico
non in linea che si svolgono nell'ambito territoriale del comune di Porto
Valtravaglia e dallo stesso autorizzati;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso: alla
normativa regionale e statale, al Codice della Navigazione e relativi regolamenti
di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle
Autorità competenti in materia;
3. Nel presente regolamento per unità di navigazione, in via generale
ove non diversamente specificato , si intendono quelle con propulsione a
motore, destinate al trasporto per acqua di persone e di cose;
Art. 2 - Requisiti
L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non
di linea disciplinati dal presente regolamento, può essere rilasciata
a cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente
in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età, e che siano in
possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
a) idoneità morale:
· che non abbia riportato una o più condanne, irrevocabili,
alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti
non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione,
la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
· non risulti sottoposto a provvedimento esecutivo ad una delle misure
di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al
punto precedente
b) idoneità fisica:
· di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento
del servizio, certificato dal competente servizio ASL o dal medico del lavoro
a ciò abilitato;
c) idoneità finanziaria:
· l'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità
di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e
la buona gestione dell'impresa o della società:
· si considera prova sufficiente del requisito, la presentazione
di un'attestazione di affidamento rilasciato da aziende o istituti di credito;
d) idoneità professionale:
· iscrizione a ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti
di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea; istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato a Agricoltura di Varese (art.6
L.15/01/92, n°21);
· nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una
società o cooperativa, i requisiti di idoneità professionale
di cui ai precedenti commi, devono essere posseduti da almeno una persona,
regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di
socio amministratore per ogni altro tipo di società e legale rappresentante
per le cooperative;
e) disponibilità di un recapito o indicazione di un rappresentante
nell'ambito del Comune di Porto Valtravaglia.
Art. 3 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi
di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento,
o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico
concorso per soli titoli, indetto entro 60 giorni dal momento in cui si
sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni,
articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con determinazione
del responsabile del servizio;
2. L'autorizzazione è valida per una singola unità di navigazione,
è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo
natante, anche se rilasciato da Autorità diverse;
3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i
requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, la modalità
di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per
la presentazione delle istanze, sarà esposto per la durata di un
mese, tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo della
Provincia di Varese e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia;
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie saranno
eseguite dalla Commissione Comunale di cui al successivo art. 10.
Art. 4 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
di cui al presente regolamento si deve presentare domanda in carta legale;
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea residente in Italia;
c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art.
2, comma 1 del presente regolamento;
d) di possedere il requisito dell'idoneità fisica all'espletamento
personale del servizio, certificato dal servizio A.S.L. o dal medico del
lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente
il servizio, art.2 punto b);
e) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art.2,
punto c) del presente regolamento;
f) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art.2,
punto d) del presente regolamento;
g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune, di natura riguardante
le sanzioni previste dal presente regolamento;
h) di disporre di sede idonea all'esercizio dell'attività sita in
territorio comunale;
i) di non svolgere altra attività prevalente;
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in originale
ed in copia autentica nelle forme previste dalla legge:
a) titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio
che si intende svolgere;
b) copia del tesserino del codice fiscale;
c) ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria,
tenuti presenti i criteri indicati al successivo art. 6.
4. In caso di società la domanda deve essere presentata dal rappresentante
legale e corredata da:
a) certificato di iscrizione al Registro delle Società presso la
Cancelleria del Tribunale; certificazione del Tribunale attestante che la
società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
b) certificazione del Tribunale attestante che la società non si
trova sottoposta a procedure fallimentari;
c) statuto societario;
d) deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la
volontà e l'impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico previsto
dall'autorizzazione;
e) dichiarazione per possesso del requisito dell'idoneità morale
e finanziaria, come indicato dall'art.2;
f) indicazione di conformità, per quanto previsto alle lettere c)
e d) nella persona di cui all'art. 2, lettera d) comma 3;
g) numero e qualifica del personale che si intenda adibire al servizio.
5. Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile
per la valutazione dei titoli, che verrà effettuata dall'apposita
Commissione di concorso.
Art. 5 - Formazione delle graduatorie
1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti,
fra l'altro, i seguenti criteri:
a) figura giuridica del richiedente, con le seguenti priorità:
- ditte individuali;
- cooperative;
- società;
b) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio;
c) titoli professionali di navigazione;
d) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità;
e) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati, in base ai
messi ed al personale eventualmente addetto;
f) mansioni di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico non
di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci e dai dipendenti
se del caso, in qualità di:
- socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione;
- sostituto di titolare di licenza di autorizzazione
- dipendente di impresa titolare di autorizzazione
- sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- collaboratore familiare;
g) anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio
dello specifico servizio;
h) lingue estere conosciute;
i) numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio;
j) periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato;
k) termini entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio,
a partire dalla data di comunicazione dell'eventuale assegnazione;
2. I criteri di valutazione dei titoli vengono definiti per ogni singola
tipologia di servizio.
Art. 6 - Assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni sono rilasciate, nei limiti dei posti, seguendo
l'ordine delle relative graduatorie, approvate dal funzionario responsabile
del servizio;
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione
in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare,
a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda
di iscrizione delle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 4;
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione
dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti;
a) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità
giuridica dell'unità di navigazione o di proprietà dell'organismo
cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per
il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione
che la medesima unità di navigazione non è stata ottenuta
né richiesta altra autorizzazione, all'esercizio di analogo servizio,
da altra autorità;
b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento
operativo dell'unità di navigazione, situata in territorio comunale,
regolarmente concesso;
c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per
l'acquisizione dei servizi situato nel territorio comunale, regolarmente
concesso;
d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile,
relativa all'unità di navigazione, e polizza di copertura globale
per le persone trasportate e l'equipaggio;
e) certificato contestuale di stato di famiglia, cittadinanza italiana e
residenza per richieste di certificazione ai sensi dell'art. 2, comma 2°
del D.to L.vo n°490/1994;
f) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;
g) assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente,
nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando
di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello
specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale
addetto alla condotta dell'unità di navigazione;
h) autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. n° 773/1931;
i) certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti ai sensi
dell'art. 121 del T.U.L.P.S. n° 773/1931, per le singole persone addette
al servizio;
4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato
dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Varese per
l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione
della stessa.
Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal responsabile dell'ufficio e
del servizio;
2. Ogni quattro anni l'interessato dovrà presentare l'attestazione
relativa all'idoneità fisica, accertata come previsto dall'art. 4
lettera d) del presente regolamento. Superata l'età di anni 70 tale
attestazione dovrà essere presentata annualmente;
3. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicate:
· Il numero dell'autorizzazione;
· Il soggetto titolare;
· La sede dell'impresa;
· L'autorizzazione all'occupazione dello spazio acqueo, rilasciata
dalla competente autorità;
· La sede operativa nel territorio comunale;
· La targa ed il nome del natante autorizzato;
· La data di scadenza dei certificati di navigabilità e le
annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
· Il proprietario dell'unità di navigazione;
· L'armatore;
· L'eventuale rappresentante;
· Gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
· L'ubicazione dello spazio acqueo o del pontile autorizzati al rimessaggio
ed all'assunzione del servizio;
· I periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in
cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive
esigenze dell'utenza;
· Eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
4. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione,
entro 10 giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente;
5. In caso di costituzione di società da parte dei titolari di autorizzazione
e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione,
il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo
soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle
forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica
dei requisiti prescritti;
6. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione
dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune che
provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento
dell'intestazione dell'autorizzazione.
Art. 8 - Trasferibilità dell'autorizzazione
Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente
regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica
o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti
prescritti per il rilascio quando il titolare si trovi in una delle seguenti
condizioni:
a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
d) sia diventato inabile permanente o inidoneo al servizio per malattia,
infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali;
d) in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al gruppo familiari del titolare, qualora in possesso dei requisiti, prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di 2 anni, dietro autorizzazione del Sindaco ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti;
Art. 9 - Soggetti esercenti: figure giuridiche
Le autorizzazioni all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono essere rilasciate sia ad imprese individuali che a cooperative e società, siano esse di persone che di capitali.
Art. 10 - Commissione comunale
1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti
in servizio pubblico non di linea, è istituita presso il Comune una
Commissione Comunale composta così come segue:
a) Sindaco o suo delegato in qualità di presidente;
b) il responsabile del servizio, o suo delegato, con funzioni anche di segretario;
c) un agente della Polizia municipale;
d) un rappresentante dei noleggiatori e/o taxisti;
e) un rappresentante, o dell'associazione albergatori, o dei commercianti,
o dei pubblici esercizi
f) un rappresentante dell'associazione locale pro-loco;
2. La commissione è tenuta ad esprimere il parere obbligatorio non
vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente
indicate dal presente regolamento;
3. Per consentire operatività alla commissione di cui sopra, vengono
fissate le seguenti disposizioni comuni:
a) a parità di voto prevale il voto del Presidente;
b) nell'impossibilità di raggiungere il numero legale viene prevista
l'adunanza in seconda convocazione, 24 ore dopo la prima convocazione;
c) qualora per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto operare
per la mancanza del numero legale, le autorizzazioni saranno rilasciate
anche in assenza della Commissione stessa.
4. Ai membri della Commissione spetta il gettone di presenza previsto per
analoghe commissioni consiliari.
TITOLO II
SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE
Art. 11 - Definizione del servizio
1. Il servizio taxi è effettuato con unità di navigazione
ed è rivolto ad un'utenza specifica che avanza richiesta presso speciali
aree di stazionamento presso i pontili di attracco;
2. Il servizio di noleggio è effettuato con unità di navigazione,
ed è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la
sede del vettore, della cooperativa, dell'associazione e delle società
da questi incaricata per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo;
3. Lo stazionamento delle unità di navigazione avviene negli specchi
d'acqua e presso appositi pontili di attracco, situati nel territorio comunale,
presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza;
4. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con
continuità e periodicità;
5. Si ha noleggio da rimessa con conducente e/o taxi quando il vettore,
in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un'unità
di navigazione determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero
entro il periodo di tempo convenuto.
Art. 12 - Contratto di noleggio e trasporto
Per l'utilizzo del servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere stipulato un contratto nel quale vengano evidenziate le caratteristiche dell'unità di navigazione richieste secondo le normative vigenti.
Art. 13 - Tipologia dei servizi autorizzati
1. Il servizio taxi;
2. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente.
Art. 14 - Sede del titolare
La sede del soggetto titolare dell'autorizzazione, deve essere situata all'interno del territorio comunale, ed è indicata nell'autorizzazione.
Art. 15 - Esercizio del servizio
Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso, muniti dei titoli professionali previsti.
Art. 16 - Acquisizione del servizio
1. L'acquisizione del servizio taxi deve essere effettuato unicamente
presso le aree di stazionamento presso i pontili di attracco.
2. L'acquisizione del servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato
unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio
comunale, previa contrattazione personale o per via telefonica, l'imbarco
iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente dal pontile concesso;
3. In caso di titolare di più autorizzazioni di noleggio con conducente
rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente
presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto
siti sempre all'interno del territorio comunale;
4. In caso di necessità, sempre quando il servizio risulti preventivamente
contrattato, è consentito che il natante sosti presso spazi pubblici,
in attesa di chi lo ha noleggiato;
5. Il titolare o suo dipendente vestiti in modo semplice e decoroso, il
più uniformemente possibile fra di loro o di altri addetti al medesimo
servizio, e dotati di un tesserino di riconoscimento al fine di rendere
evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione da loro svolta,
possono sostare (senza comunque importunare o infastidire le persone che
transitano), nei pressi dei punti di imbarco, al fine di promuovere il loro
servizio con l'ausilio di apposite locandine o cartelli mobili uniformi
fra loro, precedentemente autorizzati dal competente organo comunale;
6. Chiunque contravviene al seguente divieto (titolare di autorizzazione,
dipendente dello stesso o persone comunque riconducibili al titolare), incorre
all'applicazione delle sanzioni pecuniarie come fissate al successivo art.
28 punto c). Inoltre, a carico del titolare, dopo la terza contravvenzione
comminata, o dopo il terzo richiamo scritto, scattano le sanzioni previste
dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento.
Art. 17 - Obblighi del titolare
Il titolare ha l'obbligo, in conformità alle prescrizioni emanate
dal comune:
a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente
ai documenti di bordo;
b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo
a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale,
ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché
la data in cui esso riprenda;
c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza,
sicurezza, pulizia e decoro;
d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di 10 giorni,
ogni cambiamento del domicilio della sede, facendone curare la debita annotazione
sull'autorizzazione;
e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l'autorità
competente ritenga necessario disporre;
f) assicurare e favorire, con supporti o altro, qualora venisse richiesto,
la mobilità dei portatori di handicap;
g) per i noleggiatori da rimessa con conducente, nel caso di condizioni
meteorologiche avverse dovranno segnalare l'ubicazione di uno spazio acqueo
alternativo.
Art. 18 - Obblighi dell'equipaggio
Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:
a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando
costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei
funzionari od agenti incaricati dalla polizia della navigazione o della
vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via
acquea;
c) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto,
se non per motivi urgenti o di sicurezza o su specifica richiesta dell'utente
maggiorenne;
d) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe,
o quelle convenute in fase di contrattazione; su ogni unità di navigazione
dovranno essere esposti i prezzi per ogni tipo di servizio;
e) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica e dal
sindaco nell'interesse dell'ordine, della sicurezza o soccorso, per il trasporto
dei malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti
immediatamente. Le tariffe, con costi limitati e compenso delle citate prestazioni
verranno stabilite dalla Giunta Comunale come previsto dall'art. 22 del
presente regolamento. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza
pubblica rilasceranno al conducente le necessarie attestazioni per i servizi
prestati;
f) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante
e trovando qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare immediata
restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive
all'ufficio Polizia Urbana del Comune.
Art. 19 - Sostituzione alla guida
1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente
alla guida del natante nei seguenti casi: malattia, invalidità temporanea,
ferie;
2. Le sostituzioni dovranno essere comunicate immediatamente al comune,
indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato dal certificazione
dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti.
Art. 20 - Pontili o punti di attracco
1. Nell'ambito della pianificazione degli ormeggi prevista dal Regolamento
Comunale per l'assegnazione degli spazi acquei, ai fini dell'ormeggio nei
porti di approdo verranno individuate speciali aree di stazionamento presso
i pontili di attracco per il servizio taxi.
2. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante
unità di navigazione avviene presso la rimessa e/o pontili di attracco
in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato presso
il quale avviene l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
3. Lo stazionamento situato nel territorio del Comune, può anche
essere ubicato nell'ambito delle zone portuali di cui all'art. 56 del Codice
della Navigazione e dall'art. 158 del regolamento della Navigazione Interna.
4. In linea generale le zone fissate nel territorio per lo stazionamento
per il servizio taxi e l'attracco per il servizio di noleggio con conducente
sono le seguenti:
· Porticciolo Turistico
· Punta Molino
· Scaletta "Corti"
5. E' assolutamente vietato tenere i motori accesi nei porti ed in prossimità
delle abitazioni ed attività, se non per le normali manovre, evitando
brusche e ripetute accelerazioni con conseguenti emissioni di gas combusti
in forte quantità. In particolare il riscaldamento dei motori deve
avvenire al largo e fuori dai porti. La non osservanza dei citati divieti,
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 26, 27, 28.
6. Salvo ove esista un pontile di proprietà di un ente pubblico,
le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a totale carico
dei titolari delle autorizzazioni, che debbono provvedere a mantenerlo in
ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e
sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere ai titolari l'effettuazione
di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per
il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché
per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.
Art. 21 - Sostituzione di natanti
E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità
di navigazione indicata in autorizzazione, nei seguenti casi:
a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione od avaria
potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo con un altro
avente i requisiti prescritti avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità
di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà
apposito nulla osta temporaneo.
b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità
di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per
cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte
del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.
Art. 22 - Tariffe
1. Le tariffe per le singole tipologie di servizio (taxi e/o noleggio
da rimessa con conducente) sono determinate dalla Giunta Comunale ogni due
anni contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, sulla
base degli indirizzi regionali e delle proposte fornite dalle ditte esercenti
con individuazione di un minimo e di un massimo ai sensi dell'art. 13 della
Legge n° 21/1992.
2. Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile sui pontili a cura
del Comune e sulle unità di navigazione, unitamente alle altre condizioni
di trasporto, ivi compresa la portata massima, e alle indicazioni relative
alla modalità di presentazione dei reclami.
Art. 23 - Reclami
1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato,
fornendo i dati di identificazione personale, l'indirizzo ed il recapito,
il tragitto effettuato, l'ora, il giorno e la durata del trasporto.
2. Il responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato
il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede
se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 26, 27,
28.
Art. 24 - Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, le unità di navigazione possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.
Art. 25 - Contrassegno
Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare, sulle fiancate dell'imbarcazione, come contrassegno quello rilasciato dalla Regione Lombardia.
SANZIONI
Art. 26 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa temporaneamente, sentita la Commissione
di disciplina, nei seguenti casi in cui il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione
di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti
in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi e di regolamenti nella materia;
d) viene sostituito abusivamente da altri nella gestione del servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione
e dalla licenza;
f) non applica le tariffe in vigore;
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
h) supera i limiti di portata previsti dall'autorizzazione dell'autorità
competente.
2. La sospensione dell'autorizzazione viene comminata per un minimo di sette
giorni ed un massimo di trenta giorni in presenza di infrazioni plurime
e ripetute.
3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva
reiterata.
4. La perdita di uno dei requisiti prescritti, la dichiarazione di fallimento
ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano
la decadenza dell'autorizzazione.
Art. 27 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 26, comma 1, il Comune
notifica all'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando
il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni;
2. Il responsabile del servizio, decorso il termine di trenta giorni di
cui al 1° comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, emana la sanzione
nei confronti dell'autore della violazione.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca, non può ottenere una
nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla
data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione,
l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica,
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Art. 28 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono state stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da £ 1.000.000 a £ 5.000.000, in caso di esercizio di
servizi pubblici non di linea per via d'acqua, in assenza della prescritta
autorizzazione.
b) da £ 100.000 a £ 400.000, in caso di inottemperanza agli
obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.
c) da £ 200.000 a £ 500.000, in caso di violazione di disposizione
di legge e regolamenti, compreso il presente.
2. Nell'ipotesi prevista dal 1° comma, lettera a), la sanzione viene
irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente il natante.
Art. 29 - Documentazione obbligatoria
E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione
di tutte le autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni
prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle
vigenti leggi:
a) l'originale dall'autorizzazione.
b) titolo od accettazione legittimante l'esercizio del servizio da parte
dei preposti o dei conduttori.
c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo.
d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente.
e) copia del contratto di noleggio o trasporto, ove prescritto.
Art. 30 - Caratteristiche tecniche dei mezzi
1. In relazione ad esigenze di tutela contro l'inquinamento acustico,
la velocità, la sicurezza dei natanti o delle persone, potranno essere
prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente,
sentita la commissione consultiva comunale e sentiti gli indirizzi delle
altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni
alla potenza e conformazioni degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati;
2. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione dell'unità
di navigazione è condizionato alla presentazione di documentazione
relativa alle dimensioni e conformazione dello scafo e del propulsore, per
consentire la valutazione di compatibilità con al navigabilità
delle vie acquee interessate.
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30-11-2000
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Volpe)