Art. 1. Campo di applicazione.
Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett.
c) e dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 1 luglio 1993, n.21, si
applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziati delle frazioni
dei rifiuti urbani, di cui all'art.5, comma 2 della medesima legge regionale.
Art. 2. Definizioni.
Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati
al servizio di raccolta da parte del produttore;
b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino
all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento
produttivo di origine dei medesimi;
d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno
dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento
finale, ivi compreso il riutilizzo;
e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione
al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione
di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità
e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero
di materiali ed energia dai rifiuti Rientrano in tale servizio tutte le
attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività
di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata:
g) piattaforma per la raccolta differenziata: le singole aree attrezzate
di appositi contenitori allo scopo e localizzate sul territorio comunale,
nonché l'area attrezzata situata in loc. Trigo destinata a stoccare,
selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta
differenziata;
h) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità
presenti nei rifiuti urbani;
i) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi
di norma rilevante contenuto di energia ovvero siano in qualche modo, suscettibili
di recupero.
Art. 3. Gestore del servizio.
Il servizio di raccolta differenziata dai rifiuti urbani e assimilabili
viene effettuato secondo le disposizioni, di cui all'art. 8, comma 1, della
L. R. 21/1993, da società (denominata poi nel presente regolamento
"gestore") scelta in base a gara d'appalto esperita a cura della
Comunità Montana Valli del Luinese per i comuni che hanno delegato
la Comunità Montana stessa alla gestione del servizio.
2. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione
alla provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 21/1993.
Art. 4. Oggetto del regolamento.
L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua
alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:
a) le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati
all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
b) il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche
dei contenitori, in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
c) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
d) la frequenza della raccolta;
e) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;
f) le sanzioni.
Art. 5. Finalità del servizio di raccolta differenziata.
Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali
fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e
le emissioni;
d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non
recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie
di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento
finale.
Art. 6. Principi generali e criteri di comportamento.
Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte
all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità,
il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e
devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua,
del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumore ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato
ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.
Art.7. Requisiti per l'attuazione.
L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata
tenendo conto:
· delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
· delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione
alle stagioni e al clima;
· del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
· dei sistemi di recupero;
· dei sistemi di smaltimento finale;
· della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
· delle interazioni con le diverse attività produttive presenti
nel bacino di raccolta;
· della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi
dei consumi;
· dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
Art. 8. Localizzazione dei siti e dei contenitori.
La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento
dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché
il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal comune.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre
che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni
di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia
da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli
appositi veicoli utilizzati per Io svolgimento del servizio da parte del
gestore.
3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate
le piattaforme e le piazzole per la raccolta differenziata ad esse funzionalmente
abbinate e le stazioni di trasferimento così come previsto dall'art.
6, comma 5, della L.R. n. 21/1993 .
4. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto
operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni
di svuotamento.
Art. 9. Tipologia dei contenitori.
Spetta al comune, in accordo con il gestore e in relazione alle specifiche
esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei
contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi
da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni
frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. In attesa che il comune adegui il colore dei propri cassonetti già
in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto dal presente regolamento,
il medesimo provvede ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti
le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.
Art. l0. Modalità di conferimento.
Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore,
il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.
2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato
o manuale è regolato dalle seguenti norme:
a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
b) è vietato introdurre nei contenitori:
· sostanze liquide;
· materiale acceso o non completamente spento;
· materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi
meccanici di svuotamento;
· rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D,P
R. n.915/82;
· rifiuti pericolosi;
· frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili
con la destinazione specifica del contenitore;
c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di
essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati,
in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro;
3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare
regolato dalle seguenti norme:
· i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo
possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, comunque
non prima delle ore 6 e non oltre le ore 7 nei soli giorni stabiliti per
il prelievo porta a porta;
· il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più
prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta
in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché
ogni disturbo per la popolazione;
· per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli
utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati
prima dell'introduzione nei sacchetti.
4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti
tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6,
comma 2, della L.R. 21/93.
5. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta)
la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità
e negli orari prefissati dal comune: i materiali, in ogni caso, devono essere
confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree
circostanti.
Art. 11. Frequenza della raccolta.
La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente
modo:
· frazione secca dei rifiuti urbani : lunedi, mercoledi e venerdi;
· frazione umida dei rifiuti urbani (da istituire);
· materiali in vetro provenienti da cassonetti su strada: una volta
al mese;
· contenitori in plastica provenienti da cassonetti su strada: una
volta al mese;
· materiali in metallo provenienti da cassonetti su strada: una volta
al mese;
· carta e cartone provenienti da cassonetti su strada: una volta
al mese;
· materiali in vetro raccolti a domicilio: il primo e il terzo mercoledi
del mese;
· contenitori in plastica e lattine alluminio a domicilio: il primo
e il terzo martedi del mese;
· materiali in metallo raccolti a domicilio: il secondo mercoledi
del mese;
· carta e cartone raccolti a domicilio: il secondo ed il quarto martedi
del mese.
2. I rifiuti della raccolta differenziata possono essere conferiti direttamente
a cura dei produttori alla piattaforma in loc. Trigo durante l'orario di
apertura al pubblico: tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 17; al sabato fino alle 17,30.
Art. 12. Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori.
Il gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare
la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti
e periodiche disinfezioni, effettuato almeno una volta all'anno.
Art. 13. Modalità di conferimento e di raccolta differenziata
dei rifiuti pericolosi.
È fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art.
5, comma 2, lettera a) della L.R. n. 21/93, nei contenitori destinati alla
raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.
2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere
ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di
pericolo per la salute e/o per 1'ambiente.
3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
· le batterie presso le piattaforme per la raccolta differenziata
di cui all'art. l0 della L.R. n.21/93 o presso i punti di rivendita;
· le pile in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in
appositi cassonetti stradali;
· i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi
contenitori collocati presso gli ospedali, case di cura e simili e farmacie.
4. Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti, possono, in alternativa, essere
conferiti direttamente a cura del produttore alle piattaforme per la raccolta
differenziata di cui all'art. l0 della L.R. n.21/93.
5. I contenitori per le pile e per i farmaci scaduti devono presentare capacità
unitaria non superiore a 50 litri ed essere contrassegnati da colore rosso.
6. I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati
devono essere contrassegnati da croce bianca.
7. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a2) e a4) della
L.R. n. 21/93 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore,
presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso le apposite
piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta ad esse
funzionalmente abbinate o alle stazioni di trasferimento in appositi contenitori
dotati di idonei dispositivi di sicurezza.
8. Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2,
lettera a5) della L.R. n.21/93 viene istituito un apposito servizio da parte
del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
9. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a6) sono conferiti
dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente alla piattaforma
per la raccolta differenziata o alle piazzole a questa funzionalmente abbinate,
se dotate di appositi contenitori.
Art. 14. Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione
secca dei rifiuti urbani.
Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili
di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della L.R.21/93, deve essere diretto
alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.
2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze
collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è
subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i
rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così
come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n.21/930.
3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato
con le seguenti modalità:
· conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento
meccanizzato o manuale;
· conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi.
4. I contenitori devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità
unitaria compresa tra 1 mc e 2 mc ed essere in numero tale da garantire
un rapporto contenitori-utente di 1 a 300 abitanti.
5. 1 rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a
cura del produttore tramite sacchi o in appositi cassonetti o contenitori
a svuotamento meccanizzato o manuale contrassegnati dal colore viola, di
capacità unitaria compresa tra 1 mc e 2 mc, e in numero tale da garantire
un rapporto contenitore-utente di 1 a 300 abitanti.
6. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla
frazione umida ben chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere possibilmente
di materiale cartaceo.
7. Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è
consentito per modiche quantità pro-capite in contenitori contrassegnati
da colore marrone e di capacità unita ria compresa tra 1 mc e 2 mc;
le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramaglie devono
essere conferiti presso le piattaforme per la raccolta differenziata e le
piazzole di raccolta o direttamente presso gli impianti di compostaggio,
di cui all'art.11, comma 1 della L.R.n.21/93.
Art. 15. Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti.
Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono
essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta
al gestore del servizio di raccolta comunale o agli uffici comunali;
b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme
per la raccolta differenziata o alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente
abbinate all'uopo attrezzate.
2. È vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo
che da parte del personale autorizzato.
Art. 16. Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta,
frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica.
Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti, di cui all'art.
5, comma 2, lettere d2), d3), d4) e d5) della L.R. n. 21/93 vengono effettuati
secondo le seguenti modalità:
a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche
e/o presso utenze specifiche;
b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dal comune
(prelievo porta a porta).
2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso
del comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come
definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel1'ambito di quanto previsto
dall'art. 3, comma 3, della L.R. n.21/93.
3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati
da colore verde, di capacità unitaria compresa tra i 1 mc e 2 mc
e in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 a 500
abitanti. Il gestore fornisce gli appositi secchi in metallo.
4. I contenitori per la raccolta della plastica, devono essere contrassegnati
da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di 2 mc e in numero
tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 a 700 abitanti. Il
gestore fornisce gratuitamente gli appositi sacchi.
5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore
azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori
viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo
con il comune.
6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati
da colore bianco di capacità unitaria indicativa di 2 mc ed in numero
tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 a 500 abitanti.
7. Il conferimento dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettere d6),
d7) e d8) di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore
specializzato, oppure direttamente dal produttore presso le piattaforme
per la raccolta differenziata o le strutture ad esse abbinate utilizzando
per i rifiuti di cui all'art. 5 comma 2, lettere d7) e d8) appositi contenitori
di capacità unitaria indicativa di 2 mc.
Art. 17. Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili
agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività
di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività
di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali
e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con
i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R.
n. 21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano
l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.
2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva,
gli olii e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti
vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti
direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata,
oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.
3. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al secondo
comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono avere dimensioni
non inferiori a 25 litri e devono presentare caratteristiche strutturali
tali da permettere un agevole trasferimento.
Art. 18. Vigilanza.
A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza
urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità
di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo
al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi
ed al divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto sull'intero territorio
comunale, al di fuori degli spazi e dei giorni stabiliti per la raccolta.
2. Il comune può delegare i compiti di sorveglianza anche alle guardie
giurate appartenenti al servizio di vigilanza ecologia, ai sensi dell'art.
26 della L.R. 30/11/83 n. 86.
3. Alla provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività
di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai
progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.
4. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della
L.R. n. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto
di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente
competente.
Art. 19. Sanzioni.
In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole
frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, il sindaco applica
la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33, comma 1, della L.R. n.
21/93, da Lire 50.000 a Lire 500.000.
In caso di deposito o di immissione di rifiuti di qualunque genere nelle
acque lacuali o fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite
del demanio, il sindaco applica la sanzione aministrativa prevista dall'art.
28 della L.R. n. 33/77, da Lire 200.000 a Lire 5.000.000.
Art. 20. - Informazioni.
I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese,
campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le
frazioni di raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità
di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione
dei cittadini.
2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative
regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art.3 della
L.R. n. 21/93, e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata,
in conformità alla convenzione stipulata col comune.
Art. 21. Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori.
Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune,
eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda
municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori,
istituiti ai sensi dell'art.9-quater comma 2, della legge 9 novembre 1988
n. 475 e con le associazioni di categoria specializzate.
2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:
a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
b) la copertura degli oneri relativi;
c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.