REGOLAMENTO
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 1994, n. 1
(B.U. 14 aprile 1994 n. 15 - 3° suppl.)


Art. 1. Campo di applicazione.
Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 1 luglio 1993, n.21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziati delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art.5, comma 2 della medesima legge regionale.

Art. 2. Definizioni.
Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata:
g) piattaforma per la raccolta differenziata: le singole aree attrezzate di appositi contenitori allo scopo e localizzate sul territorio comunale, nonché l'area attrezzata situata in loc. Trigo destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
h) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
i) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto di energia ovvero siano in qualche modo, suscettibili di recupero.

Art. 3. Gestore del servizio.
Il servizio di raccolta differenziata dai rifiuti urbani e assimilabili viene effettuato secondo le disposizioni, di cui all'art. 8, comma 1, della L. R. 21/1993, da società (denominata poi nel presente regolamento "gestore") scelta in base a gara d'appalto esperita a cura della Comunità Montana Valli del Luinese per i comuni che hanno delegato la Comunità Montana stessa alla gestione del servizio.
2. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 21/1993.

Art. 4. Oggetto del regolamento.
L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:
a) le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
b) il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori, in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
c) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
d) la frequenza della raccolta;
e) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;
f) le sanzioni.

Art. 5. Finalità del servizio di raccolta differenziata.
Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 6. Principi generali e criteri di comportamento.
Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Art.7. Requisiti per l'attuazione.
L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:
· delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
· delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
· del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
· dei sistemi di recupero;
· dei sistemi di smaltimento finale;
· della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
· delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
· della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
· dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Art. 8. Localizzazione dei siti e dei contenitori.
La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal comune.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per Io svolgimento del servizio da parte del gestore.
3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate le piattaforme e le piazzole per la raccolta differenziata ad esse funzionalmente abbinate e le stazioni di trasferimento così come previsto dall'art. 6, comma 5, della L.R. n. 21/1993 .
4. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

Art. 9. Tipologia dei contenitori.
Spetta al comune, in accordo con il gestore e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. In attesa che il comune adegui il colore dei propri cassonetti già in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto dal presente regolamento, il medesimo provvede ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

Art. l0. Modalità di conferimento.
Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.
2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
b) è vietato introdurre nei contenitori:
· sostanze liquide;
· materiale acceso o non completamente spento;
· materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
· rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D,P R. n.915/82;
· rifiuti pericolosi;
· frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro;
3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:
· i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, comunque non prima delle ore 6 e non oltre le ore 7 nei soli giorni stabiliti per il prelievo porta a porta;
· il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
· per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 21/93.
5. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dal comune: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

Art. 11. Frequenza della raccolta.
La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente modo:
· frazione secca dei rifiuti urbani : lunedi, mercoledi e venerdi;
· frazione umida dei rifiuti urbani (da istituire);
· materiali in vetro provenienti da cassonetti su strada: una volta al mese;
· contenitori in plastica provenienti da cassonetti su strada: una volta al mese;
· materiali in metallo provenienti da cassonetti su strada: una volta al mese;
· carta e cartone provenienti da cassonetti su strada: una volta al mese;
· materiali in vetro raccolti a domicilio: il primo e il terzo mercoledi del mese;
· contenitori in plastica e lattine alluminio a domicilio: il primo e il terzo martedi del mese;
· materiali in metallo raccolti a domicilio: il secondo mercoledi del mese;
· carta e cartone raccolti a domicilio: il secondo ed il quarto martedi del mese.
2. I rifiuti della raccolta differenziata possono essere conferiti direttamente a cura dei produttori alla piattaforma in loc. Trigo durante l'orario di apertura al pubblico: tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; al sabato fino alle 17,30.

Art. 12. Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori.
Il gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato almeno una volta all'anno.

Art. 13. Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi.
È fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. n. 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.
2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per 1'ambiente.
3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
· le batterie presso le piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. l0 della L.R. n.21/93 o presso i punti di rivendita;
· le pile in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi cassonetti stradali;
· i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso gli ospedali, case di cura e simili e farmacie.
4. Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti, possono, in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore alle piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. l0 della L.R. n.21/93.
5. I contenitori per le pile e per i farmaci scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore a 50 litri ed essere contrassegnati da colore rosso.
6. I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da croce bianca.
7. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a2) e a4) della L.R. n. 21/93 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso le apposite piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate o alle stazioni di trasferimento in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.
8. Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a5) della L.R. n.21/93 viene istituito un apposito servizio da parte del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
9. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a6) sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata o alle piazzole a questa funzionalmente abbinate, se dotate di appositi contenitori.

Art. 14. Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani.
Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della L.R.21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.
2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n.21/930.
3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:
· conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;
· conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi.
4. I contenitori devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità unitaria compresa tra 1 mc e 2 mc ed essere in numero tale da garantire un rapporto contenitori-utente di 1 a 300 abitanti.
5. 1 rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi o in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale contrassegnati dal colore viola, di capacità unitaria compresa tra 1 mc e 2 mc, e in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 a 300 abitanti.
6. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere possibilmente di materiale cartaceo.
7. Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità pro-capite in contenitori contrassegnati da colore marrone e di capacità unita ria compresa tra 1 mc e 2 mc; le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso le piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta o direttamente presso gli impianti di compostaggio, di cui all'art.11, comma 1 della L.R.n.21/93.

Art. 15. Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti.
Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta comunale o agli uffici comunali;
b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme per la raccolta differenziata o alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uopo attrezzate.
2. È vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 16. Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica.
Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettere d2), d3), d4) e d5) della L.R. n. 21/93 vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dal comune (prelievo porta a porta).
2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel1'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n.21/93.
3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore verde, di capacità unitaria compresa tra i 1 mc e 2 mc e in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 a 500 abitanti. Il gestore fornisce gli appositi secchi in metallo.
4. I contenitori per la raccolta della plastica, devono essere contrassegnati da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di 2 mc e in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 a 700 abitanti. Il gestore fornisce gratuitamente gli appositi sacchi.
5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo con il comune.
6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco di capacità unitaria indicativa di 2 mc ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore-utente di 1 a 500 abitanti.
7. Il conferimento dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettere d6), d7) e d8) di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso le piattaforme per la raccolta differenziata o le strutture ad esse abbinate utilizzando per i rifiuti di cui all'art. 5 comma 2, lettere d7) e d8) appositi contenitori di capacità unitaria indicativa di 2 mc.

Art. 17. Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. n. 21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.
2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.
3. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono avere dimensioni non inferiori a 25 litri e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

Art. 18. Vigilanza.
A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi ed al divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto sull'intero territorio comunale, al di fuori degli spazi e dei giorni stabiliti per la raccolta.
2. Il comune può delegare i compiti di sorveglianza anche alle guardie giurate appartenenti al servizio di vigilanza ecologia, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 30/11/83 n. 86.
3. Alla provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.
4. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della L.R. n. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente competente.

Art. 19. Sanzioni.
In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, il sindaco applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33, comma 1, della L.R. n. 21/93, da Lire 50.000 a Lire 500.000.
In caso di deposito o di immissione di rifiuti di qualunque genere nelle acque lacuali o fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio, il sindaco applica la sanzione aministrativa prevista dall'art. 28 della L.R. n. 33/77, da Lire 200.000 a Lire 5.000.000.

Art. 20. - Informazioni.
I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art.3 della L.R. n. 21/93, e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata col comune.

Art. 21. Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori.
Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune, eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art.9-quater comma 2, della legge 9 novembre 1988 n. 475 e con le associazioni di categoria specializzate.
2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:
a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
b) la copertura degli oneri relativi;
c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.