SPORTELLO UNICO

per le Attività Produttive

 

Sportello unico per le imprese - (art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 e alla Deliberazione della Giunta regionale n. 6/41318 del 5 febbraio 1999.)

Il servizio è svolto dal Comune di LUINO in forma associata con tutti i Comuni facenti parte della Comunità Montana Valli del Luinese.

Procedure 


1. INTRODUZIONE

Il recente processo di conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ed alle Autonomie locali, avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e proseguito con i diversi decreti legislativi di attuazione, ha toccato da vicino anche il settore delle imprese: non soltanto per la redistribuzione tra i diversi livelli di governo delle relative funzioni amministrative, ma anche per la revisione di numerosi aspetti della normativa sostanziale concernente le attività economiche ed in particolare il rapporto imprenditori/istituzioni, così da dar vita ad un nuovo complesso di norme in tema di attività d'impresa.

Una delle più significative novità di questo complesso normativo è senz'altro rappresentata dal conferimento ai Comuni della competenza per l'istituzione dello Sportello unico per le imprese, probabilmente destinato nei prossimi anni a modificare radicalmente le relazioni tra i soggetti pubblici da una parte e gli operatori economici dall'altra.

Il nuovo strumento è previsto dagli artt. 23 e 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della legge n. 59/1997, e si pone come referente unico dei soggetti intenzionati ad insediare unità produttive per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e per la diffusione delle informazioni.

A completare il quadro è sopraggiunto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti produttivi (d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59") che, nel dare attuazione ai disposti dell'art. 20 della legge n. 59/1997 e dell'art. 25 del d.lgs. n. 112/1998, ha ricondotto nell'ambito di un'unica procedura, facente capo appunto allo Sportello unico, tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'insediamento di nuove attività produttive.


2 . IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE E AREE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

Definizione degli impianti a struttura semplice soggetti a procedimento mediante autocertificazione.

Secondo le previsioni del d.p.r. 447/1998, gli impianti definiti a "struttura semplice" in base ad appositi criteri regionali sono soggetti al procedimento mediante autocertificazione abbreviato, che si conclude nel termine di 60 giorni, rispetto ai 90 normalmente previsti.

Occorre premettere che il procedimento mediante autocertificazione subordina comunque la realizzazione delle opere a concessione edilizia, ove necessaria, e mantiene ferma la necessità di acquisire specifica autorizzazione nelle materie in cui non è consentita l'autocertificazione, quali la materia relativa ai vincoli paesistici, storico-artistici (c.d. vincoli monumentali), archeologici e idrogeologici.

Vengono di seguito forniti i criteri di definizione degli impianti a struttura semplice.

Sono da considerarsi impianti a struttura semplice quelli che non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali e che:

a) non sono sottoposti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale (v.i.a.) nazionale e regionale;

b) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotti dagli impianti industriali (d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203; d.p.c.m. 21 luglio 1989);

c) non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175; legge 19 maggio 1997, n. 137; artt. 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128);

d) non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitari del 1934).


3. SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE PRINCIPALI PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Scheda n. 1
Procedure per le autorizzazioni in materia urbanistica

Scheda n. 2
Procedure per l'autorizzazione alle emissioni inquinanti in atmosfera

Scheda n. 3
Procedure per l'autorizzazione agli scarichi idrici

Scheda n. 4
Procedure per le autorizzazioni alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti speciali

Scheda n. 5
Procedimento relativo alla prevenzione incendi

Scheda n. 6
Procedure autorizzative relative alla sicurezza degli impianti e alla prevenzione degli infortuni

Scheda n. 7
Autorizzazioni necessarie alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti alimentari

Scheda n. 8
Nulla osta all'esercizio di attività produttive

Scheda n. 9

Criteri per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi


SCHEDA N. 1

PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA URBANISTICA

 

Principale normativa di riferimento

- legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (disciplina urbanistica);
- legge 28 gennaio 1977, n. 10 (edificabilità dei suoli);
- legge 3 gennaio 1978, n. 1 (procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali;
- legge 8 luglio 1986, n. 349 e decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (impatto ambientale);
- legge 23 dicembre 1996, n. 662 (semplificazione del procedimento per la concessione edilizia e per l'agibilità, individuazione degli interventi sottoposti a denuncia d'inizio attività);
- legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (disciplina urbanistica regionale);
- legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (legge forestale regionale);
- legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (semplificazione in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici - sbudella ai comuni);
- legge regionale 23 giugno, 1997, n. 23 (semplificazione procedure in materia di piani urbanistici e regolamenti edilizi);
- legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (prevenzione rischio idrogeologico e sismico);
- deliberazione della giunta regionale 25 settembre 1998, n. 38573 (criteri e indirizzi generali per i regolamenti edilizi comunali).
- deliberazione della giunta regionale 2 novembre 1998, n. 39305 (valutazione d'impatto ambientale regionale).

Soggetto competente

- il comune è competente in materia urbanistica (adozione piano regolatore generale e sue varianti, con approvazione della giunta regionale);
è titolare del rilascio di concessione ed autorizzazione edilizia;
riceve la denuncia d'inizio attività;
è titolare del rilascio dell'autorizzazione in caso di vincolo paesistico;
- lo stato, previo parere della regione, è titolare della valutazione d'impatto ambientale di rilievo nazionale;
- la regione è titolare della valutazione d'impatto ambientale di rilievo regionale;
è titolare del rilascio di autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico per opere di competenza statale e regionale, miniere, impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi ed altri impianti di smaltimento di rifiuti in assenza dei relativi piani provinciali;
- la provincia è titolare del rilascio di autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico per cave, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani compresi nei rispettivi piani provinciali;
- l'autorità forestale (parco, comunità montana, provincia) è competente al rilascio di autorizzazione paesistica e in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi effettuati nel territorio di competenza;

- la Soprintendenza (di Milano per i territori delle province di Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese; di Brescia per i territori delle province di Brescia, Cremona, Mantova) è competente al rilascio del parere in materia di vincolo monumentale.

Iter per la variante allo strumento urbanistico comunale

La richiesta di variante al piano regolatore generale si rende necessaria qualora un'impresa presenti un progetto d'insediamento che non rispetti le previsioni del piano stesso.

1. Adozione della variante al p.r.g.

Il consiglio comunale adotta la variante, mediante una deliberazione da approvarsi a maggioranza semplice.

2. Pubblicazione (30 giorni / 30 giorni)

L'atto è pubblicato, a cura del comune, per trenta giorni. Nei successivi trenta giorni, i soggetti interessati possono presentare osservazioni.

3. Controdeduzioni

Le osservazioni presentate sono in seguito valutate dal consiglio comunale che decide se accoglierle integrandole nella deliberazione della variante ovvero respingerle con motivazione espressa.

4. Approvazione

La deliberazione - comprensiva delle osservazioni accolte e delle controdeduzioni del comune - è trasmessa alla regione per l'approvazione (ad esclusione delle fattispecie normate dalla legge regionale 23/1997). Per i comuni compresi nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale del lodigiano, l'ente competente all'approvazione è la provincia, ai sensi della legge regionale 10/1992.

Iter per la richiesta di concessione edilizia

1. Istanza

La pratica per la concessione edilizia ha inizio con la presentazione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, dell'istanza, comprensiva della documentazione necessaria all'istruttoria di competenza dei diversi uffici. Sono pertanto allegati:

- relazione tecnica, ove richiesta;
- grafici esplicativi (piante, sezioni, prospetti, relativi allo stato di fatto e allo stato finale delle opere progettate);
- stralcio di zona del p.r.g., con l'identificazione dell'area interessata;
- calcoli planivolumetrici;
- schema delle fognature;
- provvista dell'acqua potabile;
- sistema di smaltimento di rifiuti solidi urbani;
- calcolo del costo di costruzione e degli oneri;
- computo metrico delle opere;
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente (in materia di installazione di impianti tecnologici, di abbattimento di barriere architettoniche, di contenimento dei consumi energetici, ecc.) ed al regolamento d'igiene;
- atto di proprietà/titolo di possesso (anche in copia);
- impegnativa cessione aree a sedime stradale (se dovuta);
- impegnativa cessione aree a standard (se dovuta);
- altra documentazione prescritta per particolari interventi (parere dell'A.S.L. o di aziende di gestione dei servizi o della Soprintendenza, visto dei vigili del fuoco, concessione in sanatoria, documentazione fotografica, ecc.);
- dati relativi all'immobile (ubicazione, mappali, tipologia d'intervento) ed ai soggetti coinvolti (titolare della concessione, progettista delle opere, esecutore dei lavori, direttore dei lavori, soggetto che ha calcolato cementi armati).

La documentazione tecnica prodotta deve essere vistata da un professionista tecnico competente. Di norma, il comune fornisce l'elenco della documentazione necessaria perché la richiesta sia completa ed una modulistica che consente di semplificare gli adempimenti imposti dalla vigente normativa.

2. Istruttoria (60/120 giorni)

L'istruttoria è svolta dagli uffici comunali, per gli aspetti urbanistici, e dagli uffici dell'A.S.L., per gli aspetti igienico - sanitari. in particolare, il comune verifica la conformità del progetto al piano regolatore generale, alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio. L'A.S.L. verifica invece la conformità al regolamento d'igiene vigente
In tale fase è possibile la richiesta di integrazione della documentazione interessata, che può essere effettuata dagli uffici comunali una sola volta, con interruzione del procedimento: il calcolo del termine per l'emissione del provvedimento riprende dalla data di ricevimento delle integrazioni.
In alcuni comuni la prassi ha indotto a delegare l'A.S.L. ad effettuare direttamente all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione presentata, qualora le informazioni richieste attengano agli aspetti igienico - sanitari oggetto delle verifiche che l'A.S.L. stessa deve espletare. Ciò nell'intento di ridurre i tempi, nella consapevolezza che il comune resta sempre il titolare del rilascio del provvedimento conclusivo ed al comune compete quindi la conclusione del procedimento nel termine prescritto dalla normativa.

N.B.: il termine istruttorio è fissato in sessanta giorni per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e centoventi giorni per i comuni con popolazione superiore.

 

3. Vaglio della commissione edilizia

La legge 1150/1942 prevede che la commissione edilizia comunale (organismo tecnico - consultivo) esprima un proprio parere ai fini del rilascio della concessione edilizia, che non si limita ad una verifica di conformità urbanistica, ma attiene alla qualità progettuale, valutata sulla base della valutazione emergente dall'istruttoria operata dagli uffici.

4. Rilascio della concessione edilizia

Il responsabile della struttura tecnica del comune rilascia la concessione edilizia, nella quale sono calcolati gli oneri di urbanizzazione ed eventualmente dettate prescrizioni cui il titolare della concessione stessa deve attenersi in fase di realizzazione del progetto.
Sino al 1997 la concessione edilizia era rilasciata dal sindaco, nella generalità dei comuni. La legge 127/1997 ha innovato, nell'ottica di distinguere il ruolo di indirizzo degli amministratori dalle competenze gestionali che fanno capo alla struttura burocratica (nei comuni di minori dimensioni, tale innovazione non è stata indolore, in quanto il titolare del rilascio della concessione risulta essere un funzionario di medio livello).

5. Poteri sostitutivi

Qualora il comune non rilasci la concessione entro il termine prescritto dalla legge, il richiedente ha facoltà di diffidare il comune stesso a provvedere; in caso di inerzia, il competente assessorato regionale nomina un commissario ad acta, che deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla nomina.

Iter per la denuncia d'inizio attività (d.i.a.)

La legge 662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l'istituto della dichiarazione d'inizio attività, che consente, nei fatti, all'impresa di agire senza che il comune dia il proprio esplicito assenso mediante l'emissione formale di un atto.
Sono esclusi dalla procedura semplificata l'esecuzione di lavori interessanti:

- beni soggetti a vincolo paesistico con provvedimento amministrativo (è invece consentita la d.i.a. sui beni sottoposti a vincolo paesistico in base alla legge 431/1985 "Galasso" e, in ogni caso, per l'esecuzione di opere escluse dal regime autorizzatorio di natura paesistica);
- beni soggetti a vincolo monumentale.

1. Denuncia d'inizio attività (20 giorni prima dell'inizio dei lavori)

L'impresa presenta al comune una dichiarazione d'inizio di opere edilizie individuate dalla legge (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recinzioni, impianti tecnologici, opere interne, eliminazione di barriere architettoniche) relative ad un immobile esistente, che devono essere descritte sinteticamente. La dichiarazione è corredata dell'asseverazione di un tecnico competente che dichiara il rispetto della normativa urbanistica comunale e della normativa in materia di sicurezza ed igienico sanitaria; il tecnico dichiara inoltre che le opere rientrano nella casistica in oggetto,
Alla dichiarazione sono allegati grafici esplicativi, lo stralcio del p.r.g., fotografie ed altra documentazione necessaria per l'istruttoria degli uffici comunali.

2. Verifica di conformità

Gli uffici del comune e dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale).
Nel caso in cui si verificano difformità tra le opere realizzate e le dichiarazioni contenute nella d.i.a., l'amministrazione comunale commina sanzioni amministrative specifiche.
Nel caso di falsità della dichiarazione, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'autorità giudiziaria ed all'ordine professionale del tecnico che ha sottoscritto l'asseverazione.

3. Inizio lavori

Trascorsi venti giorni dalla dichiarazione d'inizio attività, l'impresa può dare l'avvio ai lavori.
Il comune può chiedere all'impresa una ulteriore dichiarazione contestuale all'avvio dei lavori, cui corrisponde un sopralluogo di un funzionario comunale a ciò deputato, che constata l'effettivo inizio dell'attività.

N:B: i tempi molto contenuti della procedura in oggetto fanno sì che la verifica possa completarsi dopo l'inizio dei lavori di realizzazione.

Iter per l'autorizzazione edilizia

L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta al comune nei casi di manutenzione del patrimonio edilizio esistente esclusi dal campo di applicazione della denuncia d'inizio attività (un numero molto limitato di casi, indicati al precedente punto 5) ovvero quando, pur potendosi applicare la normativa d.i.a., il richiedente decida di non ricorrervi.
Nei fatti, l'istituto è ormai scarsamente utilizzato.

1. Istanza

La pratica si attiva con la presentazione dell'istanza, che deve essere corredata dalla documentazione necessaria per l'istruttoria degli uffici:

- relazione tecnica, ove richiesta;
- grafici esplicativi (piante, sezioni, prospetti, relativi allo stato di fatto e allo stato finale delle opere progettate);
- stralcio di zona del p.r.g., con l'identificazione dell'area interessata;
- schema delle fognature;
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente (in materia di installazione di impianti tecnologici, di abbattimento di barriere architettoniche, ecc.) ed al regolamento d'igiene;
- atto di proprietà/titolo di possesso (anche in copia);
- domanda formazione parcheggi;
- impegnativa cessione aree a sedime stradale;
- altra documentazione prescritta per particolari interventi (parere dell'A.S.L. o di aziende di gestione dei servizi o della Soprintendenza, visto dei vigili del fuoco, concessione in sanatoria, documentazione fotografica, ecc.);
- deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico;
- dati relativi all'immobile (ubicazione, tipologia d'intervento) ed ai soggetti coinvolti (titolare della concessione, progettista delle opere, esecutore dei lavori, direttore dei lavori, calcolatore cementi armati).

2. Istruttoria (60 giorni)

Gli uffici del comune e dell'A.S.L. dispongono di sessanta giorni per le verifiche di competenza, non dissimili, nel merito, da quelle espletate ai fini del rilascio della concessione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile della struttura tecnica del comune ed è gratuita. Nell'autorizzazione, se necessario, possono essere dettate al richiedente prescrizioni cui lo stesso deve attenersi in sede di realizzazione delle opere.
In caso di mancato rilascio entro il termine prescritto (sessanta giorni), scatta il silenzio - assenso.

Valutazione d'impatto ambientale (v.i.a.) nazionale

Sono interessate dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale (istituita con direttiva comunitaria 85/337 del 27 giugno 1985) le imprese che eseguono i grandi progetti individuati dagli elenchi riportati dal d.p.c.m. 377/1998, dal d.p.r. 12 aprile 1996 nonché da altre leggi settoriali (legge 240/1990; legge 380/1990; legge 9/1991; legge 412 /1991; legge 212/1992; d.lgs. 100/1992; legge 211/1992; legge 220/1992; legge 36/1994).

1. Deposito studio d'impatto

Le imprese che verificano la necessità di acquisire la valutazione d'impatto ambientale (in quanto la tipologia d'impresa è tra quelle individuate in tal senso dalla vigente normativa) devono presentare alla regione uno studio d'impatto; contestualmente devono provvedere alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale della notizia del deposito dello studio d'impatto.

2. Istruttoria regionale

Gli uffici regionali provvedono a trasmettere al ministero per l'ambiente una comunicazione del deposito dello studio d'impatto e si attivano per ottenere i pareri di tutti gli enti locali coinvolti. A tal fine è convocata una conferenza di concertazione. La determinazione della conferenza si configura quale proposta di deliberazione della giunta regionale.

3. Parere regionale

La giunta regionale delibera il parere sullo studio d'impatto e lo trasmette al ministero dell'ambiente.

4. Giudizio di valutazione d'impatto ambientale

Il ministero dell'ambiente esprime il giudizio d'impatto ambientale sulla base del parere espresso dalla regione.

Le valutazioni d'impatto ambientale effettuate dal ministero per l'ambiente per progetti localizzati in Lombardia dal 1988 ad oggi sono state 48.

Valutazione d'impatto ambientale (v.i.a.) regionale

In attesa del recepimento con legge dei contenuti e procedure di valutazione d'impatto ambientale relativamente ai progetti indicati negli allegati A e B del d.p.r. 12 aprile 1996, la giunta regionale ha applicato (con d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305) le procedure di verifica e di valutazione d'impatto ambientale regionale.

Procedura di verifica

La procedura di verifica si applica esclusivamente ai progetti indicati nell'allegato B del richiamato d.p.r. (impianti, progetti e cicli di lavorazione che interessano agricoltura, lavorazione di metalli, industria energetica, alimentare, tessile, industria della gomma, della carta, del legno, del cuoio, delle materie plastiche) non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette nazionali ovvero in parchi naturali regionali, riserve o monumenti naturali regionali istituiti ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n.86 e successive modifiche ed integrazioni.
Tali progetti non sono subordinate automaticamente alla procedura di v.i.a., ma è necessaria una verifica preliminare.

1. Deposito relazione

La relazione sugli effetti ambientali deve essere presentata alla regione, corredata dalla descrizione del progetto, dei dati necessari all'individuazione ed alla valutazione degli effetti principali.

2. Istruttoria (60 giorni)

Gli uffici valutano il progetto sulla base della documentazione presentata ed in riferimento agli elementi contenuti nel d.p.r. 12 aprile 1996,; in questa fase possono essere individuate le prescrizioni (mitigazione dell'impatto, monitoraggio delle opere e dell'impatto) da dettare al richiedente, che è tenuto ad adeguarsi in fase di realizzazione del progetto.

3. Esclusione dalla procedura di v.i.a. regionale

L'istruttoria si conclude con la determinazione dell'esclusione dalla procedura di v.i.a. regionale ovvero l'assoggettamento all'iter di v.i.a. regionale. La determinazione è assunta con deliberazione della giunta regionale.
E' previsto che, in caso di decorso infruttuoso del termine, il progetto si intenda escluso dalla procedura di v.i.a. regionale.

Procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale

La procedura si applica ai progetti indicati nell'allegato A del d.p.r. 12 aprile 1996 (stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, impianti d'incenerimento e trattamento rifiuti con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, discariche di rifiuti speciali, centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, impianti di depurazione acque con potenzialità superiore a !00.000 abitanti equivalenti,ecc.), ai progetti indicati nell'allegato B del richiamato d.p.r., qualora ricadano anche parzialmente in aree naturali protette nazionali ovvero in riserve o parchi naturali regionali individuati dalla legge regionale 30 novembre 1983, n.86 e successive modifiche ed integrazioni; a questi si aggiungono i progetti che, a seguito della procedura di verifica, sono risultati soggetti alla v.i.a. regionale.
Sono esclusi dalla valutazione d'impatto ambientale regionale gli interventi disposti in via d'urgenza.

1. Deposito della richiesta di giudizio di compatibilità

La richiesta di giudizio di compatibilità deve essere presentata alla regione unitamente alla copia del progetto, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica di cui all'art. 5, comma 1 ed all'art. 8, comma 2, lettera a), del d.p.r. più volte richiamato.
Lo studio d'impatto ambientale deve contenere tutte le informazioni necessarie all'istruttoria regionale.
Copia della richiesta e di tutta la documentazione allegata è trasmessa dal richiedente alla provincia ed a tutti i comuni interessati (nonché all'ente gestore delle aree naturali protette nel caso in cui l'intervento sia localizzato in una di tali aree).
Il richiedente deve contestualmente dare notizia del deposito mediante pubblicazione in tal senso su un quotidiano provinciale (della provincia dove è localizzato l'intervento) o regionale.

2. Presentazione delle osservazioni (45 giorni)

Chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento può presentare alla regione osservazioni sull'opera, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul quotidiano.

3. Acquisizioni dei pareri (60 giorni)

Gli enti a cui la richiesta e la documentazione è stata trasmessa in copia dispongono di sessanta giorni (dalla data di trasmissione) per esprimere il proprio parere. Qualora il parere non sia espresso nel termine, la regione può comunque emettere il giudizio di compatibilità ambientale.

4. Istruttoria (90 giorni)

Gli uffici dispongono di novanta giorni dal termine per l'espressione di parere da parte degli enti interessati per svolgere l'istruttoria; in questa fase è possibile, qualora si renda necessario, chiedere (per una sola volta) l'integrazione della documentazione. Tale richiesta interrompe il termine per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Nel caso in cui l'integrazione non sia presentata, non si dà ulteriore corso alla procedura.
E' facoltà dell'amministrazione:

- stabilire una proroga del termine (ulteriori sessanta giorni), in caso di complessità del progetto;
- indire una conferenza di servizi.

5. Giudizio di compatibilità

La giunta regionale delibera il giudizio di compatibilità ambientale, che è vincolante. Tale giudizio può contenere prescrizioni per la mitigazione ed il monitoraggio dell'impatto ed è espresso prima dell'atto amministrativo che autorizza la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.
La deliberazione della giunta regionale è comunicata ai soggetti titolari del progetto ed a tutte le amministrazioni competenti; è inoltre pubblicata, in estratto, sul Bollettino ufficiale della regione.

Vincoli

In presenza di vincolo (paesistico, monumentale, idrogeologico) il progetto deve essere specificamente autorizzato dalla competente autorità.
Il soggetto si rivolge direttamente all'autorità competente (cfr. punto 2), che risponde nei termini prescritti dalla vigente normativa, ove espressi. A tale proposito è da ricordare che la Soprintendenza, competente ad esprimere un nulla osta in materia di vincolo monumentale (storico, artistico, architettonico), non ha un termine per l'espressione del parere.
L'autorizzazione può contenere prescrizioni cui il soggetto si deve attenere in fase di realizzazione.

1. Istanza per l'acquisizione di un'autorizzazione paesistica

Il richiedente presenta al comune un'istanza ai sensi della legge regionale 18/1997, corredata da una relazione.

2. Istruttoria paesistica (60 giorni)

Gli uffici verificano la coerenza con gli atti di pianificazione paesistica o di apposizione del vincolo.
La commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di tutela ambientale, esprime il proprio parere; al verbale è allegata la relazione paesistico-ambientale redatta dagli esperti.

3. Rilascio dell'autorizzazione paesistica

In caso di parere favorevole della commissione edilizia, è rilasciata l'autorizzazione e può essere rilasciato il provvedimento urbanistico.

4. Annullamento

La Soprintendenza dispone di un termine (perentorio) di sessanta giorni per procedere all'eventuale annullamento delle autorizzazioni paesistiche (solo per vizi di legittimità dell'atto autorizzatorio: non è consentito entrare nel merito del progetto).

Nodi critici e prospettive di semplificazione

La materia è stata di recente oggetto di intervento del legislatore statale e regionale. Di particolare rilevanza, oltre all'introduzione dell'istituto della denuncia d'inizio attività operata dalla legge 662/1996, sono le leggi regionali (18/1997 e 23/1997) che hanno semplificato le procedure rispettivamente in materia di tutela di beni ambientali e di piani paesistici ed in materia di piani urbanistici e regolamenti edilizi; la deliberazione della giunta regionale che detta i criteri per la redazione degli strumenti urbanistici comunali integra il quadro degli indirizzi regionali.
Il decentramento delle competenze in materia urbanistica si completerà mediante l'approvazione del progetti di legge n. 505, attuativo del d.lgs. 112/1998: le disposizioni in esso contenute prevedono infatti il trasferimento ai comuni delle funzioni relative all'approvazione dei piani regolatori comunali, dei piani attuativi e delle relative varianti. Le procedure ivi individuate fissano tempi certi e brevi per l'approvazione degli strumenti comunali e garantiscono la compatibilità degli stessi al piano territoriale di coordinamento provinciale (dallo stesso provvedimento definito nei contenuti e nelle procedure di approvazione).
Si ritiene che l'approvazione del richiamato progetto di legge comporterà una reale accelerazione delle procedure in materia urbanistica, considerato che l'attuale lentezza è spesso determinata dalla necessità di un'istruttoria regionale (un solo servizio della direzione generale regionale è competente per e verifiche di tutti gli strumenti urbanistici di 1.546 comuni).


SCHEDA N. 2
PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA

Principale normativa di riferimento

- decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (normativa quadro);
- decreto del ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 (limiti di emissione per impianti esistenti);
- decreto del presidente della repubblica 25 luglio 1991 (esonero per impianti ad inquinamento poco significativo e possibilità di autorizzazione in via generale per impianti a ridotto inquinamento);
- decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 ottobre 1995 (definisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili);
- deliberazione della giunta regionale 18 aprile 1997, n. 27497 (individua criteri e procedure per l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico);
- deliberazioni della giunta regionale che autorizzano, in via generale, le diverse tipologie di impianti a ridotto inquinamento.

La normativa esonera gli impianti ad inquinamento poco significativo dalla necessità di acquisire l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera; ai sensi dell'all. n. 1 al d.p.r. 25 luglio 1991, in tale definizione sono compresi, ad esempio:

- cucine, ristorazione collettiva e mense;
- panifici, pasticcerie ed affini (fino a 300 kg di farina al giorno);
- serre;
- stirerie;
- laboratori fotografici;
- autorimesse;
- autolavaggi;
- officine ed altri laboratori annessi a scuole;
- impianti trattamento acque;
- impianti termici di potenzialità limitata.

E' inoltre consentita l'autorizzazione in via generale per gli impianti a ridotto inquinamento (31 tipologie sono individuate dal decreto del 1991), previa autocertificazione del titolare del rispetto delle prescrizioni indicate dalla regione (con d.g.r.) per la tipologia d'impianto di cui trattasi. La giunta regionale ne ha individuate tredici:

- tempra di metalli con consumo non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29878);
- sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29879);
- produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29880);
- saldature di oggetti e superfici metalliche (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29882);
- verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29882);
- pressofusione con utilizzo di metalli e leghe (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29883);
- verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo do prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29884);
- anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g (d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29885);
- riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g (d.g.r. 9 ottobre 1998, n. 38871);
- produzione di articoli in materiale plastico con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g, ad esclusione della produzione di articoli in gomma (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39940);
- torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39941);
- utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39942);
- molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g (d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39943).

Per ciascuna tipologia sono stati indicati i limiti di emissione e le prescrizioni cui i titolari degli impianti devono attenersi. Attualmente, solo per le tredici tipologie sopra riportate è possibile il ricorso all'autocertificazione.

Devono infine ottenere l'autorizzazione tutti gli altri impianti con emissioni in atmosfera, sia preventivamente, al momento della costruzione/installazione dell'impianto stesso, sia in caso di trasferimento o modifica sostanziale di impianti esistenti, che comporti variazioni delle emissioni in atmosfera. La regione ha definito (nella circolare 1/amb/93) i casi in cui non è necessaria la richiesta di nuova autorizzazione per la modifica degli impianti esistenti.

Soggetto competente e tipologia di impianti

- ministero dell'industria, previo parere della regione, per raffinerie e centrali termoelettriche (n.b.: anche gli impianti termoelettrici non utilizzati in cicli produttivi necessitano di autorizzazione ministeriale);
- regione, previo parere del comune, per gli impianti non rientranti nelle tipologie ad inquinamento poco significativo;
- regione e comune, per le tipologie di impianti a ridotto inquinamento.

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione ai competenti uffici regionali della Direzione generale Tutela ambientale, corredata di relazione tecnica conforme al fac simile predisposto dagli uffici stessi.

L'impresa - per ciascun impianto produttivo nuovo ovvero nei casi di modifica o trasferimento di impianti esistenti - presenta una richiesta di autorizzazione alla regione (in carta bollo da £. 20.000); è allegata alla richiesta una relazione tecnica, descrittiva di tutti gli elementi (impianto, progetto, materie prime, ecc.). Per la stesura di tale relazione, gli uffici dispongono di un fac simile, che risulta però di non agevole applicazione, in quanto non sono previste specifiche per le diverse tipologie di impianto.
Copia della richiesta, ai sensi del d.p.r. 203/1988, è trasmessa dall'impresa al sindaco ed al ministro dell'ambiente.

2. Parere del sindaco del comune su cui ha sede l'impianto (45 giorni)

Gli uffici regionali competenti chiedono al sindaco del comune dove ha sede l'impianto un parere, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni. Si tratta, per la regione Lombardia, di una semplice verifica di compatibilità urbanistica (il d.p.r. 203/1988 non precisa, infatti, in che cosa debba consistere tale parere), ma non è vincolante: attualmente, l'autorizzazione regionale può essere rilasciata anche in assenza di parere ovvero in presenza di un parere negativo del comune.

3. Istruttoria tecnica degli uffici regionali (60 giorni)

Ricevuto il parere del comune competente, gli uffici regionali danno inizio all'istruttoria tecnica sulla documentazione presentata dall'azienda, che dovrebbe concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione; nonostante gli uffici provvedano a diffidare i sindaci che non esprimono il parere entro il termine loro assegnato, si verificano spesso inadempienze in tal senso, il che comporta un mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento. Ulteriori difficoltà nell'istruttoria delle pratiche relative agli impianti più complessi fanno sì che, realisticamente, si stimi il tempo medio per il rilascio dell'autorizzazione in circa sei mesi dalla presentazione della richiesta.

4. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione regionale è rilasciata con decreto del direttore generale, nel quale sono fissati:

- quantità e qualità delle emissioni consentite;
- modalità di misurazione delle stesse;
- termine per la messa a regime degli impianti autorizzati;
- periodicità degli autocontrolli.

5. Inizio lavori

Solo dopo aver ottenuta l'autorizzazione, il titolare può dare inizio ai lavori di costruzione/ installazione dell'impianto.

6. Avviso di messa in esercizio dell'impianto (quindici giorni prima dell'inizio effettivo)

Quindici giorni prima della messa in esercizio, il titolare dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla regione ed al sindaco. Ciò consente agli uffici regionali di preavvertire il presidio multizonale di igiene e prevenzione (struttura dell'A.S.L.), che dovrà attivarsi, quando l'impianto sarà a regime, per i controlli di competenza regionale.

7. Avvio attività e messa a regime (determinata dal provvedimento regionale)

Dalla messa in esercizio dell'impianto, l'impresa dispone di un periodo per la messa a regime dello stesso, la cui durata è fissata dalla regione nell'autorizzazione.

8. Autocontrollo delle emissioni (nei 10 giorni successivi alla messa a regime)

Finita la messa a regime, il titolare dispone di dieci giorni per l'autocontrollo delle emissioni, i cui dati risultanti devono essere trasmessi agli uffici della regione ed al comune entro i successivi cinque giorni. A volte, nel provvedimento di autorizzazione la regione concede che i dati siano trasmessi direttamente al presidio multizonale di igiene e prevenzione.

9. Verifica dell'autocontrollo delle emissioni (120 giorni)

Ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 203/1988, la regione dispone di 120 giorni per verificare l'esito dell'autocontrollo dell'impresa. Per questo, si avvale del presidio multizonale di igiene pubblica (attualmente non tutti gli impianti autorizzati sono controllati nel termine previsto).

10. Autocontrolli periodici (periodicità stabilita nel provvedimento regionale)

Con periodicità fissata dalla regione nell'autorizzazione (di solito, annualmente ovvero ogni due anni), l'impresa deve eseguire un autocontrollo delle emissioni. Per questo si avvale di laboratori privati. I dati dell'autocontrollo periodico devono essere conservati presso l'azienda, disponibili in caso d'ispezione. La trasmissione di tali dati alla regione è richiesta solo in alcuni casi (ed è prescritta contestualmente alla concessione dell'autorizzazione).

Iter per gli impianti a ridotto inquinamento

1. Presentazione dell'autocertificazione

Gli impianti ad inquinamento ridotto - che rientrano in una delle tredici tipologie per le quali la regione ha già definito le prescrizioni in via generale - hanno diritto all'autocertificazione. L'impresa trasmette alla regione ed al comune l'autocertificazione del rispetto delle prescrizioni definite nella deliberazione di riferimento per la tipologia di impianto, sia in caso di costruzione/installazione di un nuovo impianto, sia per la modifica o il trasferimento di impianti esistenti.

2. Istruttoria (45 giorni)

Gli uffici hanno quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda per richiedere il ricorso alla normale procedura autorizzatoria, trascorsi i quali scatta il silenzio/assenso e l'impresa è autorizzata alla costruzione/installazione del nuovo impianto ovvero alla modifica o al trasferimento di impianti esistenti.
Nello stesso lasso di tempo il comune può verificare la rispondenza delle dichiarazioni prodotte e, nel caso in cui rilevi la non rispondenza alle prescrizioni regionali, disporre la sospensione della costruzione/installazione del nuovo impianto ovvero della modifica o del trasferimento di impianti esistenti

3. Prosecuzione dell'iter

L'iter prosegue poi analogamente alla procedura finalizzata ad ottenere l'autorizzazione regionale e, precisamente, dal punto 6, con la comunicazione alla regione, da parte del titolare dell'impianto stesso, dell'avvio dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni adottate in via generale dalla regione.

Dati ed informazioni ulteriori

Numero di richieste presentate in un anno alla regione: circa 2.500 per installazione/costruzione di nuovi impianti ovvero per modifica o trasferimento di impianti esistenti.

A tutt'oggi gli uffici regionali gestiscono :

- circa 40.0000 pratiche attivate dalle autodenunce di impianti esistenti al 1° luglio 1988 - cui al momento si applica il regime di autorizzazione provvisoria - inoltrate al momento della promulgazione del d.p.r. 203/1988: l'autorizzazione definitiva sarà concessa sulla base di un provvedimento regionale - di carattere generale - che potrà prevedere che le imprese effettuino autocontrolli periodici delle emissioni; tale provvedimento è attualmente in via di definizione.

- 29.000 richieste di autorizzazione per la costruzione/installazione di nuovi impianti ovvero per la modifica o il trasferimento di impianti esistenti, trasmesse, a tutt'oggi, ai sensi del d.p.r. 203/1988; 27.500 autorizzazioni sono già state rilasciate (ciò non significa che l'iter sia concluso: cfr. punto 10 della procedura); ogni anno, gli uffici riescono a definire circa 2.500 pratiche. Attualmente sono in fase di istruttoria presso gli uffici circa 1.500 pratiche.

Nodi critici e prospettive di semplificazione

La legge 59/1997 prevede (n. 109 dell'all. n.1) la semplificazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Lo schema di decreto è stato predisposto e sta seguendo l'iter per l'approvazione (che prevede anche una fase consultiva di organismi rappresentativi di regioni ed enti locali).

Il d.lgs. 112/1998 conferisce a regioni ed enti locali tutto ciò che non è dichiarato di rilievo nazionale dall'art. 83 e, in particolare:

- l'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
- il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi fi formazione;
- la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti emissione.

Il progetto di legge regionale, attuativo del d.lgs. 112/1998, che ridefinisce le competenze dei diversi livelli istituzionali prevede:

- il trasferimento alle province di funzioni relative all'abilitazione alla conduzione di impianti termici (compresa l'istituzione di corsi di formazione) nonché agli inventari delle fonti di emissione;
- la delega alle province dell'istruttoria e dell'adozione di autorizzazioni ad impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico e ad impianti per i quali la regione abbia approvato criteri tecnici di carattere generale;
- la delega ai comuni delle funzioni riguardanti le attività ad inquinamento poco significativo, da esercitarsi secondo i criteri dettati dalla regione.

Ciò significa che un'altissima percentuale di autorizzazioni diverrà di competenza delle province, il che comporterà, prevedibilmente, una sensibile riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni stesse. La regione sarà il soggetto competente al rilascio di autorizzazione esclusivamente per quegli impianti (ad esempio: cokerie, fonderie, industrie chimiche) ritenuti maggiormente inquinanti e compresi nell'all. n.1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989. La regione rilascerà inoltre un parere al ministero per l'industria relativamente a raffinerie di petrolio greggio e centrali termiche.

La direzione regionale competente, inoltre, ha in programma alcune iniziative che potrebbero agevolare i soggetti interessati, tra cui, di particolare rilevanza, l'individuazione delle prescrizioni attinenti ulteriori tipologie di impianti che ricadono, nella classificazione, tra quelli a ridotto inquinamento, il che consentirà ad un gran numero di imprese (si stima circa il 50% delle esistenti) di avvalersi della procedura semplificata conseguente l'autocertificazione del rispetto delle prescrizioni definite dalla regione in via generale.

Potranno anche essere individuate prescrizioni di carattere generale per settori standardizzati (ad esempio: centrali termiche) ovvero per impianti con potenzialità produttive che eccedono le quantità previste ai fini della classificazione tra gli impianti a ridotto inquinamento. La semplificazione potrà prevedere l'istituto del silenzio /assenso qualora la regione non comunichi il diniego all'autorizzazione (entro il termine prescritto) all'impresa che dichiari di rispettare le prescrizioni di carattere generale adottate per la tipologia d'impianto da autorizzare.

Infine, è possibile prevedere una semplificazione delle procedure di autocontrollo delle emissioni che devono periodicamente essere poste in atto dalle imprese che sono state autorizzate.


SCHEDA N. 3
PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI

Principale normativa di riferimento

- legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Merli") e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali, la legge 17 maggio 1995, n. 172, in conformità alla quale le autorizzazioni allo scarico devono essere rinnovate ogni quattro anni;
- legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 (disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature, tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento).

La normativa prevede che ogni scarico, qualunque sia il recapito dello stesso, debba ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.
Non necessitano di autorizzazione gli scarichi "civili" in fognatura pubblica, per i quali la stessa è sostituita dalla concessione, da parte dell'autorità che gestisce la fognatura, del permesso di allacciamento alla stessa.
Le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni e le concessioni edilizie relative a nuovi insediamenti devono essere rilasciate in conformità alle disposizioni urbanistiche di cui all'art. 36 della legge regionale 62/1985.
Il soggetto cui l'impresa deve rivolgersi per ottenere l'autorizzazione è determinato dall'ambiente in cui confluiscono le acque di scarico.

Soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione

- l'ente gestore della pubblica fognatura (comune, consorzio) è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito nella fognatura stessa;
- il comune è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per gli scarichi consentiti dalla legge regionale 62/1985;
- la provincia è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di recapito in corpo d'acqua superficiali.
- la regione è titolare del rilascio delle autorizzazioni in caso di reiniezioni nella falda idrica o di recapito in unità geologiche profonde.

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione comunale o dell'ente titolare del servizio di fognatura e depurazione

1 Presentazione della richiesta di autorizzazione

Nel caso in cui dal ciclo di lavorazione si producano scarichi di processo che confluiscono in pubblica fognatura, il soggetto titolare, all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico, dichiara al comune di rispettare i limiti fissati dalla legge 319/1976. Non è necessaria alcuna autorizzazione per gli scarichi "civili".
Nella domanda devono essere indicati:
- il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
- i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

2. Autorizzazione provvisoria

In attesa della pronuncia dell'A.S.L. sullo scarico, il comune rilascia un'autorizzazione temporanea. Contemporaneamente, la pratica è trasmessa all'A.S.L., affinché sia rilasciato un parere tecnico. Nell'autorizzazione sono prescritte le norme di emissione conformi ai limiti stabiliti nell'all. B del d.lgs. 133/1992 (concentrazione massima di una sostanza nello scarico, valore limite di emissione, quantità massima ammissibile - in peso - della sostanza, frequenza dei controlli e dei campionamenti).

3. Sopralluogo effettuato dall'A.S.L.

Ai fini dell'autorizzazione vera e propria, l'A.S.L. effettua un sopralluogo presso l'impresa.

4. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è acquisita dall'impresa nell'ambito del nulla osta per le attività produttive (N.O.E.). Dal punto di vista del soggetto competente, la verifica del rispetto dei limiti della legge "Merli" si configura come una delle fasi del procedimento assolte dall'A.S.L. ai fini del rilascio del N.O.E.

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione provinciale

1 Presentazione della richiesta di autorizzazione

Nel caso in cui l'impresa abbia scarichi (anche solo civili) in corpi d'acqua superficiali, la stessa deve presentare una richiesta direttamente alla provincia, mediante la compilazione di apposita modulistica (in provincia di Milano, tale modulistica è stata uniformata per tutto il territorio, concordandola con le U.S.S.L.). Solitamente, la presentazione della richiesta di autorizzazione è preceduta da una serie di contatti informali, in cui la provincia svolge un ruolo di consulenza, il che consente di avere un numero contenuto di richieste immediatamente respinte per incompletezza della documentazione ovvero difformità dalla modulistica predisposta.
Nella domanda devono essere indicati:

- il ciclo produttivo;
- l'elenco delle materie prime utilizzate e la loro quantità, distinte per lavorazione;
- l'elenco dei rifiuti speciali e la quantità prodotta in base annua, distinti per lavorazione;
- il ciclo dell'acqua, con descrizione degli eventuali impianti di riciclo;
- gli impianti di trattamento degli scarichi e la descrizione analitica delle varie fasi di depurazione;
- il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
- i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

2. Analisi preliminare della documentazione presentata

Si procede all'istruttoria tecnico - amministrativa da parte degli uffici della provincia e, in caso di incompletezza della documentazione allegata, se ne chiede al titolare dello scarico l'integrazione. Nell'eventualità in cui non siano forniti gli elementi indispensabili per procedere all'istruttoria tecnico - amministrativa, l'istanza è respinta ed è richiesta la presentazione di una nuova istanza secondo la modulistica adottata dalla provincia.

3. Istruttoria tecnica dell'A.S.L.

Successivamente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 la documentazione è trasmessa alla A.S.L., competente ad esprimere un parere in merito. I tempi necessari all'A.S.L. per redigere la relazione tecnica sono estremamente variabili, in considerazione, soprattutto, della complessità della situazione sottoposta ad esame. Qualora l'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale costituisca conditio sine qua non per l'inizio dell'attività, la richiesta è evasa nel minor tempo possibile.

4. Analisi del parere dell'A.S.L. e istruttoria provinciale (90 giorni)

Acquisito il parere dell'A.S.L., la provincia procede all'esame del parere stesso ai fini del rilascio delll'autorizzazione. I tempi richiesti per l'espletamento di tale procedura variano dai sessanta ai novanta giorni.

5. Rilascio dell'autorizzazione e relativa notifica

L'autorizzazione è rilasciata con atto dirigenziale ed è notificata all'impresa ed ha durata quadriennale, ai sensi della legge 172/1995. Nel provvedimento autorizzativo, oltre a richiamare la necessità del rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/1976 (pena la revoca dell'autorizzazione stessa), possono essere imposte prescrizioni di vario genere, al fine di migliorare la qualità dello scarico.

6. Rinnovo dell'autorizzazione

Un anno prima dello scadere dell'autorizzazione, l'azienda si deve attivare per chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, seguendo la medesima procedura.

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde (si tratta di reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere e cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile), l'impresa deve rivolgersi alla regione e presentare una domanda sulla base della modulistica appositamente predisposta.
Alla domanda deve essere allegata una relazione geologica redatta da un geologo abilitato, su:

- condizioni geologiche dell'area interessata;
- eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo,
- rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee;
- valutazione dell'adeguatezza della soluzione che prevede lo scarico in tali acque.

La relazione geologica non è necessaria qualora l'impianto sia costruito in modo da evitare qualsiasi scarico indiretto e sia pienamente corrispondente alle norme tecniche indicate in una delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

2. Istruttoria e sopralluogo (qualche mese)

L'istruttoria prevede un sopralluogo (indagine preventiva), effettuato da organi tecnici comprendenti anche l'A.S.L. e si protrae per qualche mese. L'indagine preventiva attiene a: assetto geomorfologico, qualità delle acque, modalità di prelievo e di reiniezione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'istruttoria si conclude, verificato che non vi sia pericolo d'inquinamento della falda, con il rilascio dell'autorizzazione mediante decreto del direttore generale. L'autorizzazione contiene motivate prescrizioni tecniche, anche al fine di assicurare la tutela delle acque sotterranee e la loro qualità.

4 Rinnovo dell'autorizzazione

La validità dell'autorizzazione è di quattro anni. L'impresa, un anno prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, deve chiedere il rinnovo, secondo le procedure adottate per la richiesta dell'autorizzazione.

Dati ed informazioni ulteriori

Le autorizzazioni agli scarichi rilasciate dal comune (o dall'ente gestore) possono essere quantificate, in tutta la Lombardia, in numerose migliaia ogni anno.

Si stima che la provincia di Milano riceva un centinaio di richieste l'anno, la maggior parte delle quali consiste in domande di rinnovo di autorizzazioni.

Di norma, in un anno la regione riceve una o due richieste di autorizzazione, che sono inoltrate, prevalentemente, da imprese che si occupano di trivellazioni.

Nodi critici e prospettive di semplificazione

Di notevole interesse è la fase che precede l'attivazione della procedura per l'autorizzazione agli scarichi in corpi d'acqua superficiali: prima di presentare formale richiesta alla provincia, l'imprenditore contatta gli uffici competenti in via del tutto informale. La scelta di offrire una "consulenza" del tutto estranea alle previsioni normative ha un riscontro positivo per l'utente, considerato che la percentuale di richieste respinte prima dell'avvio dell'iter (causa irregolarità o incompletezza della documentazione) è molto bassa.

L'unificazione di tutti i procedimenti in capo allo sportello unico, che ha sede presso un altro ente, potrebbe incidere negativamente per gli scopi dell'utente ed andare nel senso contrario alla semplificazione che si vorrebbe introdurre.

La legge 59/1997 prevede, tra i procedimenti da semplificare, quello relativo al rilascio di autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo (n. 104 dell'all. n. 1 della legge richiamata). Lo schema di decreto è stato predisposto e sta seguendo l'iter per l'approvazione (che prevede anche una fase consultiva di organismi rappresentativi di regioni ed enti locali).


SCHEDA N. 4
PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Principale normativa di riferimento

- decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive della comunità europea); sono previsti una settantina di decreti attuativi, solo alcuni dei quali sono già stati adottati;
- decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (modifica il d.lgs. 22/1997);
- decreto del ministro per l'ambiente 5 febbraio 1998 (individuazione rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate).

Fondamentale è la classificazione, operata dall'art. 7 della legge quadro, che distingue tra rifiuti urbani (la cui gestione è disciplinata dai comuni mediante appositi regolamenti) e rifiuti speciali (che comprendono tutti quelli da attività produttive, commerciali, industriali, di servizio, ecc.) e tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Restano esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 22/1997 le emissioni in atmosfera, i rifiuti radioattivi, i rifiuti agricoli e quelli provenienti da sfruttamento di cave.

Tutta la legislazione in materia ha stretto rapporto con la normativa europea, che ha anche provveduto ad identificare con un apposito codice ogni tipo di rifiuto.

- legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili).

Soggetto competente

- ministro dell'ambiente, sentito il ministro delle politiche agricole: autorizzazione allo smaltimento di rifiuti in acque marine;
- regione : approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti speciali nonché per la modifica di impianti esistenti;
- regione: autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
- regione, in accordo con la provincia: autorizzazione alla realizzazione di impianti per trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9;
- provincia (anche mediante avvalimento delle A.S.L. ovvero di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche): controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione, commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni;
- provincia : approvazione di progetti di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, individuati nei piani provinciali;
- provincia : autorizzazione allo stoccaggio (deposito preliminare e/o messa in riserva) di rifiuti speciali nel luogo di produzione;
- provincia : verifica delle comunicazioni di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
- comune: gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
- camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Milano: sede della sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Obblighi in capo ai produttori di rifiuti

La normativa vigente non impone procedure per l'acquisizione di autorizzazioni particolari per le imprese che producono rifiuti (classificati come speciali), quanto una serie di adempimenti che attengono alla gestione di tali rifiuti. Del rispetto degli adempimenti prescritti deve essere data notizia nella documentazione che accompagna la richiesta di nulla osta per l'esercizio dell'attività produttiva, che è esaminata dai competenti uffici della A.S.L. (che verificano la tipologia dei rifiuti prodotti, le modalità di stoccaggio e di smaltimento, ecc.).

1. Smaltimento

Ogni impresa che produce rifiuti ha l'obbligo di smaltire gli stessi, mediante una delle seguenti modalità:

- autosmaltimento (previa autorizzazione/comunicazione, qualora fosse approvato lo specifico decreto ministeriale);
- conferimento a terzi autorizzati;
- conferimento a gestori di servizio pubblico di raccolta (previa stipula di apposita convenzione);
- esportazione mediante spedizione transfrontaliera.

2. Comunicazione annuale

Le imprese sono tenute alla comunicazione annuale delle quantità e delle caratteristiche dei rifiuti, ai fini della costruzione di un quadro conoscitivi esaustivo ed aggiornato, riferimento anche per l'attività di pianificazione.
Sono tenute alla comunicazione annuale le imprese che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- producono rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali.
-
Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione annuale:

- le imprese agricole;
- le imprese artigiane (art. 2083 del codice civile) aventi non più di tre addetti.

Tale comunicazione è effettuata ogni anno entro il 30 aprile, mediante il modello unico di documentazione (M.U.D.), che deve essere trasmesso alla camera di commercio.

3. Registro di carico e scarico

Le imprese devono tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti per annotare tempestivamente, entro i termini fissati dal d.lgs. 22/1997, le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le imprese che si occupano di smaltimento e recupero di rifiuti devono annotare anche l'origine e la destinazione dei rifiuti, la data del carico e dello scarico ed il metodo di trattamento.
Il registro è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro. Deve essere conservato presso ogni impianto.

Sono tenute alla tenuta del registro di carico e scarico le imprese che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- producono rifiuti (pericolosi e non pericolosi) derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali.

Sono esonerate dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico:

- le imprese agricole;
- le imprese artigiane (art. 2083 del codice civile) aventi non più di tre addetti.

Le imprese che producono un quantitativo di rifiuti pericolosi inferiore ad 1 tonnellata/anno ovvero un quantitativo di rifiuti non pericolosi inferiore a 5 tonnellate/anno possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro anche tramite le associazioni di categoria.

4. Deposito temporaneo

E' consentito il "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti", solo se i rifiuti non contengono le sostanze indicate dall'art. 6, comma 1, lettera m), punto 1) e se l'impresa rispetta determinate condizioni:

- raccoglie i rifiuti pericolosi e li avvia alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale; se il quantitativo di rifiuti non supera i 10 mc, il deposito temporaneo può protrarsi per un anno;
- raccoglie i rifiuti non pericolosi e li avvia alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale; se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 mc, il deposito temporaneo può protrarsi per un anno;
- effettua il deposito per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché - per i rifiuti pericolosi - nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- rispetta le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Qualora l'impresa ecceda i limiti previsti dal d.lgs. 22/1997, la stessa deve richiedere (alla provincia) l'autorizzazione allo stoccaggio.

5. Trasporto dei rifiuti

L'impresa si deve dotare di un formulario di identificazione dei rifiuti (numerato, vidimato dall'ufficio del registro o dalla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura), che serve ad accompagnare i rifiuti durante il trasporto dal produttore allo smaltitore.

Il formulario deve essere compilato, datato e firmato dal produttore e dal trasportatore in quattro copie (contenenti dati relativi ai soggetti coinvolti - produttore, detentore/ trasportatore, destinatario - ai rifiuti ed all'impianto di destinazione), di cui:

- una resta al produttore;
- una è acquisita dal destinatario;
- le rimanenti due sono controfirmate dal destinatario e consegnate al trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore.

E' da rilevare che la responsabilità del produttore cessa solo al ricevimento della copia del formulario che attesta il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti: qualora infatti entro tre mesi dal conferimento al soggetto autorizzato non abbia ricevuto tale copia, il produttore è tenuto a comunicare alla provincia la mancata ricezione del formulario.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

N.B.: Qualora i rifiuti prodotti dall'impresa siano assimilabili ai rifiuti urbani, il produttore si convenziona con il comune; mediante il pagamento di una tassa comunale, il produttore (ad esempio, un fruttivendolo) può evitare tutti gli adempimenti previsti per chi produce rifiuti speciali.
Sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale alla costruzione di un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ovvero alla modifica di un impianto esistente

1. Presentazione della richiesta

L'imprenditore che intende realizzare un nuovo impianto (ovvero modificare in modo sostanziale un impianto esistente) di smaltimento o di recupero di rifiuti speciali deve richiedere alla regione un'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/1997. Alla domanda deve essere allegato il progetto definitivo dell'impianto e la relazione tecnica che certifichi la conformità dell'impianto alle prescrizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, d'igiene pubblica. Inoltre, se l'impianto necessita della valutazione di impatto ambientale, la domanda deve essere corredata della comunicazione del progetto all'autorità competente.
Le aziende interessate alla procedura in questione sono:

- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
- attività di recupero;
- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.

2. Conferenza preliminare (30 giorni)

Gli uffici regionali competenti provvedono ad individuare il responsabile del procedimento, che indice una conferenza preliminare, ai fini della valutazione della documentazione. Partecipano alla conferenza:

- il responsabile del procedimento;
- i responsabili delle direzioni regionali coinvolte;
- i rappresentanti degli enti locali interessati;
- il legale rappresentante dell'impresa richiedente.

3. Istruttoria tecnica (90 giorni)

L'istruttoria tecnica è realizzata dagli uffici in un arco di tempo la cui ampiezza è fortemente correlata alla complessità dell'impianto.
In questa fase è acquisita, se del caso, la valutazione d'impatto ambientale.
E' previsto il parere del comitato tecnico consultivo regionale, composto da undici esperti tossicologo-ambientali (rappresentanti di categorie industriali e CISPEL).

4. Conferenza conclusiva

Nel corso della conferenza conclusiva si procede a valutare il progetto e gli elementi di compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali; si esaminano tutti i pareri acquisiti e si elabora un parere complessivo, che si configura anche come proposta di deliberazione della giunta regionale. La conferenza preliminare può essere considerata conclusiva qualora gli enti concordino in quella sede un parere comune.

5. Rilascio dell'autorizzazione (30 giorni)

L'autorizzazione si configura come una deliberazione della giunta regionale che approva il progetto (e sostituisce visti, pareri, concessione edilizia, nulla osta all'esercizio dell'attività) ed è adottata entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza conclusiva. Nell'atto sono contenute prescrizioni per l'azienda, derivanti dalle leggi statali e dai regolamenti regionali (compreso il regolamento d'igiene). L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico comunale.

N.B.: qualora l'autorizzazione sia richiesta per la realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall'art. 27 del d.lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le attività di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno. In tal caso l'autorizzazione ha validità per un anno.(sono previste proroghe , che non possono comunque superare i due anni).

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti

1. Presentazione dell'istanza

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero è presentata alla regione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/1997.
Le aziende interessate alla procedura in questione sono:

- discariche;
- inceneritori;
- stoccaggio/recupero (deposito preliminare/messa in riserva) di rifiuti prodotti da terzi;
- attività d recupero;
- impianti di inertizzazione;
- compostaggi;
- impianti di trattamento e spandimento in agricoltura di fanghi.

2. Istruttoria (90 giorni)

Gli uffici regionali competenti dispongono di novanta giorni per l'istruttoria, che deve consentire l'individuazione di condizioni e prescrizioni da imporre ai fini del rispetto dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della giunta regionale e deve indicare:

- tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare;
- requisiti tecnici;
- precauzioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- luogo di smaltimento;
- metodo di trattamento e recupero;
- limiti di emissioni in atmosfera (previa autorizzazione regionale ex d.p.r. 203/1988);
- prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- garanzie finanziarie.

4. Rinnovo (180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione)

L'autorizzazione ha una validità fissata dal d.lgs. 22/1997 in cinque anni. Il rinnovo deve essere richiesto dall'impresa entro centottanta giorni dalla scadenza mediante presentazione alla regione di apposita domanda. Il rinnovo è rilasciato dalla regione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa.

N.B.: qualora l'autorizzazione sia richiesta per l'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione, i termini previsti dall'art. 28 del d.lgs. 22/1997 sono ridotti della metà, a condizione che le attività di gestione non comportino un utile economico e che gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate/giorno. In tal caso l'autorizzazione ha validità per un anno.(sono previste proroghe , che non possono comunque superare i due anni).
Sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

Iter per l'iscrizione alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

1. Comunicazione d'inizio attività

Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati al riciclaggio ed al recupero devono comunicare, ai fini dell'iscrizione all'albo, l'inizio dell'attività alla sezione regionale dell'albo stesso. Dalla comunicazione devono risultare:

- quantità, natura, origine e destinazione dei rifiuti;
- frequenza media di raccolta;
- rispondenza del mezzo di trasporto ai requisiti previsti per la tipologia dei rifiuti trasportati;
- rispetto di condizioni e requisiti soggettivi.

2. Iscrizione (10 giorni)

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono l'impresa in appositi elenchi.

3. Rinnovo

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni due anni, completa della documentazione attestante la rispondenza dell'impresa ai requisiti richiesti dalla vigente normativa.

N.B.: sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

Iter per la dichiarazione di operazioni di recupero

1. Dichiarazione d'inizio attività

L'impresa che intenda procedere al recupero di rifiuti deve trasmettere alla provincia la comunicazione d'inizio attività, allegando la dichiarazione del rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche previste dalla vigente normativa. La comunicazione alla provincia è effettuata su un modulo a tal fine appositamente predisposto dalla direzione regionale competente.

Per i rifiuti non pericolosi sono definiti:

- le quantità massime;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche per le attività;
- le condizioni che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per l'ambiente.

Per i rifiuti pericolosi (limitatamente a quelli derivanti dalle attività individuate dal decreto ministeriale 5 settembre 1994) sono definiti:

- le quantità massime;
- la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni in relazione ai limiti di sostanze pericolose contenute, ai limiti di emissione per ciascun tipo di rifiuto, di attività, d'impianto;
- requisiti per forme diverse di recupero;
- le condizioni che assicurano l'assenza di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio per l'ambiente.
-
N.B.: si attende l'emanazione del decreto ministeriale che renderà possibile la dichiarazione anche per le attività non individuate dal decreto ministeriale 5 settembre 1994.
Non è soggetto alla dichiarazione d'inizio attività il recupero di rifiuti urbani, ad eccezione di:
- riciclaggio e recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- trattamento per ottenere combustibile da rifiuto;
- impiego di combustibile da rifiuto.

2. Istruttoria ed iscrizione al registro (90 giorni)

La provincia, entro novanta giorni, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti; qualora la verifica dia esito positivo, iscrive l'impresa in un apposito registro, dichiarando (in una relazione che deve essere allegata alla dichiarazione d'inizio attività):

- il rispetto delle norme tecniche specifiche;
- il possesso dei requisiti soggettivi;
- le attività di recupero che si intendono svolgere;
- stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione;
- caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.

Nel caso in cui la verifica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni prescritte dalla vigente normativa, la provincia dispone il divieto d'inizio (o di prosecuzione) di attività. Resta all'interessato la possibilità di conformare la propria attività alla vigente normativa, entro il termine fissato dalla provincia.

3. Inizio attività

L'impresa può dare inizio all'attività di recupero di rifiuti decorsi novanta giorni dalla comunicazione alla provincia.

4. Rinnovo

La comunicazione d'inizio attività deve essere rinnovata, a cura dell'impresa, ogni cinque anni ovvero in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

N.B.: sono previste sanzioni per chi non ottemperi agli obblighi dettati dal d.lgs. 22/1997.

Dati ed informazioni ulteriori

La quasi totalità delle imprese la cui attività non ha per oggetto il trattamento dei rifiuti non necessita di particolari autorizzazioni in materia. Fanno eccezione quelle imprese che non rientrano nei limiti imposti dal d.lgs. 22/1997 per il deposito temporaneo, che necessitano dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di smaltimento, ma che si stima siano una percentuale esigua (2 -3%).
I vincoli discendono invece dagli obblighi imposti nella gestione dei rifiuti prodotti, che investono la generalità delle imprese.

Presso la camera di commercio è istituito uno sportello ambiente che fornisce informazioni in materia a tutti i soggetti interessati.

Nodi critici e prospettive di semplificazione

Il progetto di legge regionale che ridefinisce le competenze dei diversi livelli istituzionali (attuativo del d.lgs. 112/1998) mantiene in capo alla regione l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di particolari tipologie di impianti di smaltimento, mentre delega alle province l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d'ambito nonché degli impianti residuali rispetto a quelli la cui istruttoria è in capo alla regione.
Lo stesso progetto li legge regionale delega alle province l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relative a deposito nel suolo (discarica) di rifiuti inerti e deposito temporaneo di rifiuti speciali e pericolosi effettuato nel luogo di produzione.


SCHEDA N. 5
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PREVENZIONE INCENDI

Principale normativa di riferimento

- legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (nuove norme per l'organizzazione dei servizi incendi);
- legge 26 luglio 1965, n. 966 (servizi tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive integrazioni (determinazione delle attività soggette alla prevenzione incendi);
- decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (regolamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi);
- decreto del presidente della repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);
- decreto ministeriale 4 maggio 1998 (contenutistica e modalità di presentazione delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi);
- circolare n. 9 del ministero dell'interno del 5 maggio 1998, illustrativo del d.p.r. n. 37/1998.

Soggetto competente

- comando provinciale dei vigili del fuoco, che riceve direttamente dall'impresa interessata sia la domanda per l'esame del progetto riguardante l'impianto, sia la richiesta del certificato di prevenzione incendi.

Iter per l'acquisizione del parere di conformità

1. Presentazione del progetto di nuova attività o modifica di attività esistente.

L'impresa che intende realizzare un nuovo impianto (o modificarne uno esistente) nella tipologia di lavorazione indicata nell'allegato al decreto ministeriale del 16 febbraio 1982, presenta preventivamente il progetto dell'impianto stesso al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con domanda in bollo volta a ottenere il parere di conformità dell'impianto alla normativa antincendio. La domanda e i relativi allegati devono essere redatti secondo modelli predisposti dal ministero dell'interno.

2. L'istruttoria tecnica del comando provinciale dei vigili del fuoco e rilascio del parere di conformità (45 giorni, differibile a 90 in caso di particolare complessità del progetto).

Il personale dell'ufficio prevenzione del comando provinciale compie previamente una istruttoria formale della domanda, per verificare la completezza documentale. Successivamente si procede all'esame tecnico. Nel caso sia necessario chiedere una integrazione alla documentazione presentata, il regolamento prevede la possibilità di interrompere (per una sola volta) il procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta. Nella generalità dei casi l'esame si deve concludere e il parere di conformità deve essere rilasciato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Solo in casi di comprovata necessità e, in particolare, qualora l'esame del progetto richieda studi specifici, ricerche e ulteriori approfondimenti, il termine può essere prorogato di altri 45 giorni. In tale caso il comando provinciale deve dare formale notizia all'impresa interessata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In ogni caso, ove il comando non si esprime nei termini prescritti (45 o 90 giorni), il progetto si intende respinto.

3. Presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni antincendio.

Con l'ottenimento del parere di conformità l'impresa completa le opere di cui al progetto approvato ed è tenuta a presentare al comando provinciale domanda di sopralluogo dei vigili del fuoco, finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Tuttavia, fatto salvo tale obbligo, l'impresa, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando, utilizzando la modulistica già predisposta, una dichiarazione corredata dalle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti col progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e s'impegna al rispetto degli obblighi di corretta manutenzione, protezione, informazione e formazione del personale, previsti dalla medesima normativa.

Il comando è tenuto a rilasciare all'impresa contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

4. Domanda di sopralluogo, finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi ( 90 giorni prorogabili a 135)

La domanda di sopralluogo deve essere presentata dall'impresa non appena realizzato l'impianto, utilizzando la modulistica disponibile e allegando a corredo la stessa documentazione che accompagna la certificazione di conformità di cui sopra. Entro i successivi 90 giorni il comando provinciale deve effettuare sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa.

5. Rilascio del certificato

Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo, viene rilasciata all'impresa, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, in materia, il nulla osta all'esercizio dell'attività produttiva.

6. Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (15 giorni)

Alla scadenza del periodo di validità del certificato (di norma, 3/6 anni) l'impresa è tenuta a chiederne il rinnovo, utilizzando l'apposita modulistica e allegando una dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che la situazione non è cambiata rispetto a quella riscontrata dal comando alla data del rilascio del certificato in scadenza e che durante l'esercizio dell'attività ha osservato gli obblighi prescritti.
La domanda di rinnovo deve essere accompagnata anche da una perizia giurata resa da un professionista, attestante l'efficienza dei dispositivi e impianti di protezione antincendi. Il comando provinciale, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a rilasciare il rinnovo del certificato.

Dati e nodi critici

I progetti presentati annualmente nella sola provincia di Milano, sono circa 4.500/5.000, riguardanti sia nuovi impianti che modificazioni di impianti esistenti.
Attualmente, in Lombardia e in particolare in provincia di Milano, risulta che il parere di conformità è rilasciato in tempi medi di 90 giorni, mentre, per la realizzazione del sopralluogo e il conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi, i tempi di attesa sono spesso superiori ai 12 mesi.
Anche per questo, è considerata appropriata, oltre che innovativa, la recentissima introduzione della dichiarazione dell'impresa attestante il rispetto delle prescrizioni antincendio, finalizzata a poter avviare da subito l'attività produttiva.

Due sembrano essere oggi le esigenze cui con l'attivazione dello sportello unico si dovrebbe prestare specifica attenzione:

- l'esigenza di confermare e, anzi, diffondere le "buone prassi" oggi già presenti in alcuni comandi - ad esempio in quello di Milano - consistenti nell'agevolare l'esame preventivo e informale dei progetti fin dalla fase di prima elaborazione da parte dei professionisti incaricati dall'impresa. Tale comportamento consente, di fatto, di risparmiare tempo e risorse, sia per l'impresa, sia per gli uffici competenti del comando: infatti, oltre il 90% dei progetti così "orientati" e poi formalmente presentati, viene approvato nei tempi prescritti (45 o 90 giorni);

- l'esigenza di definire tempi e modalità operative non peggiorative, rispetto alle attuali, nella consegna dei progetti e delle domande dall'impresa al comune e nei relativi "ritorni" da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, quando entrerà in vigore il procedimento unificato e sarà funzionante lo sportello unico comunale.


SCHEDA N. 6
PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA SICUREZA DEGLI IMPIANTI E ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Principale normativa di riferimento

Sicurezza degli impianti:

- regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (controllo della combustione e norme di sicurezza per apparecchi a pressione);
- decreto ministeriale Lavoro 21 maggio 1974 (prove e verifiche dei recipienti e degli apparecchi a pressione);
- decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni, impianti di messa a terra e difesa contro le scariche atmosferiche);
- decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive CEE relative alle macchine; controllo apparecchi di sollevamento);
- legge 24 ottobre 1942, n. 1415 (controllo ascensori);
- decreto ministeriale Lavoro 1 dicembre 1975 (controllo generatori di calore per impianti di riscaldamento);
- legge 5 marzo 1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli impianti, con particolare riferimento a quelli di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica negli immobili adibiti ad attività produttive).

Impiego di gas tossici:

- regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (autorizzazione per detenzione e impiego di gas tossici);

Ambiente di lavoro:

- decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro; notifica di nuovi impianti).
- decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (disposizioni per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro).

Industrie insalubri:

- art. 216 del T.U. leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);
- decreto ministeriale Sanità 5 settembre 1994 (elenco industrie insalubri).

Rischi di incidenti rilevanti:

- decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).
- legge regionale 10 maggio 1990, n. 50 (funzioni di competenza regionale connesse col controllo delle attività produttive soggette a rischi di incidenti rilevanti).
- decreto ministeriale Ambiente 13 maggio 1996 (attività industriali assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti).
- legge 19 maggio 1997, n. 137 (sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 (relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali).

Soggetti competenti:

- I.S.P.E.S.L.: Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, per quanto riguarda il ricevimento delle denunce di installazione degli impianti nonché i relativi collaudi e omologazioni.
- A.S.L., per la realizzazione dei controlli periodici per la sicurezza degli impianti omologati dall'I.S.P.E.S.L.; per la verifica delle condizioni concernenti la detenzione e l'impiego dei gas tossici; per la verifica dei parametri concernenti la classificazione delle industrie insalubri; per il ricevimento delle notifiche di inizio attività per la verifica delle condizioni dell'ambiente di lavoro.
- Prefettura, per l'autorizzazione alla detenzione e impiego di gas tossici, sulla base del parere dell'A.S.L..
- Comune, per la classificazione di industria insalubre e per l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di montacarichi e ascensori.
- Regione, per la determinazione delle prescrizioni che devono seguire le imprese che svolgono attività soggette a rischi di incidenti rilevanti.

Procedure autorizzative

a) Apparecchi a pressione

L'impresa che installa generatori di vapore, recipienti di vapore o recipienti per gas compressi deve presentare all'I.S.P.E.S.L. specifica denuncia di esercizio, in bollo, utilizzando la modulistica predisposta, e chiedere la visita ispettiva per la relativa omologazione.
La visita dell'I.S.P.E.S.L. è volta ad accertare che i recipienti siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione nonché la rispondenza dei dispositivi di sicurezza alle norme tecniche vigenti. L'esito positivo della visita e della contestuale prova di funzionamento dà luogo a un verbale di verifica omologativa, che viene inviata anche all'A.S.L. affinché proceda a successive verifiche periodiche.
Senza tale verbale l'apparecchio non può essere messo in funzione. Contestualmente al verbale di omologazione viene consegnato all'impresa anche un libretto sul quale dovranno essere annotati i controlli successivi.
Il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano effettua circa 2300-2500 visite ispettive all'anno ed attualmente sconta un ritardo medio di 7-8 mesi tra la richiesta dell'impresa interessata e la realizzazione della verifica omologativa.

b) Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività l'impresa con almeno un lavoratore dipendente deve presentare all'I.S.P.E.S.L. (modulistica già predisposta in carta semplice) la denuncia di regolare installazione dell'impianto di messa a terra e delle attrezzature di protezione dai fulmini. Compiuto questo adempimento, l'impresa può comunque operare.
Il dipartimento provinciale dell'I.S.P.E.S.L. è tenuto a realizzare, entro due anni dalla denuncia, una visita ispettiva presso l'impresa, finalizzata al rilascio di un verbale di omologazione dell'impianto. Tale verbale è inviato anche all'A.S.L. per i successivi controlli periodici.
Presso il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano esistono oggi circa 65.000 denunce giacenti; le verifiche rispettive realizzate annualmente sono 200-250, rivolte quasi esclusivamente a edifici adibiti ad attività scolastiche, ospedaliere e di pubblico spettacolo.

c) Apparecchi di sollevamento

L'impresa che installa e utilizza impianti ed apparecchi di sollevamento di persone o materiali (gru fisse e mobili, ponti, argani, ecc.) ha l'obbligo della denuncia all'I.S.P.E.S.L. ai sensi del d.p.r. 459/1996. Tale denuncia consiste in una dichiarazione di conformità della macchina omologata con marchio CE. L'impresa fatta la denuncia può operare. L'I.S.P.E.S.L. esegue il collaudo della macchina e rilascia un libretto delle verifiche dove sono annotati i dati di installazione, funzionamento e utilizzo. In seguito ne invia una copia all'A.S.L. per i periodici controlli di competenza.
Le denunce presentate dalle imprese all'I.S.P.E.S.L., prima dell'entrata in vigore della direttiva macchina (d.p.r. 459/1996), consistevano in una relazione tecnica volta all'ottenimento del certificato di omologazione che, tuttora, con il libretto di verifica periodica, viene rilasciato dopo l'ispezione delle caratteristiche della macchina e del suo collaudo.
Presso il dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano vengono presentate annualmente ca. 1.500/1.600 nuove denunce e ve ne sono in giacenza ca. 7.000 per le quali occorre, ancora, il certificato di omologazione. Il dipartimento esegue sui dati complessivi, in un anno, ca. 800 controlli.

d) Ascensori e montacarichi

L'impresa che intende installare e utilizzare un ascensore presenta domanda in bollo al Comune, corredata della documentazione tecnica prescritta, onde conseguire la licenza di impianto e quella di esercizio. L'esame della documentazione e la visita ispettiva sono attuati dall'I.S.P.E.S.L., che rilascia al Comune anzitutto un "benestare al progetto " con il quale l'impresa è autorizzata - dal Comune stesso - a installare l'ascensore.
Successivamente l'I.S.P.E.S.L. compie la visita ispettiva, che si conclude con un verbale di collaudo e il rilascio all'impresa del libretto di immatricolazione. Sulla base di tale verbale il comune emette la licenza di esercizio. L'A.S.L. attua successivamente periodiche verifiche e controlli.
Per quanto riguarda i montacarichi industriali il collaudo è svolto dall'Ispettorato provinciale del lavoro, con le medesime procedure.
Al dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano pervengono annualmente 1.200-1.500 richieste di visita ispettiva e attualmente giacciono oltre 12.000 pratiche arretrate, quasi tutte però riguardanti impianti civili.

e) Generatori di calore per impianti di riscaldamento

L'impresa presso cui viene installato l'impianto deve presentare la relativa denuncia e richiesta di omologazione all'I.S.P.E.S.L., che procede in una prima fase "all'esame e all'approvazione del progetto" (con tale approvazione l'impianto può essere messo in funzione) e successivamente alla visita ispettiva finalizzata all'omologazione dell'impianto stesso. L'I.S.P.E.S.L. invia il verbale di omologazione all'A.S.L. per la realizzazione dei controlli e delle verifiche periodiche.
Al dipartimento I.S.P.E.S.L. di Milano pervengono annualmente circa 3.000-3.500 richieste per l'esame progetto e la successiva omologazione; sempre annualmente l'I.S.P.E.S.L. di Milano viene a effettuare solo 250-300 omologazioni, prioritariamente a impianti ubicati in strutture scolastiche e sanitarie. Oltre 50.000 sono le pratiche arretrate.

f) Gas tossici

L'impresa che intende detenere e impiegare gas tossici deve chiedere una specifica autorizzazione alla Prefettura che, a tal fine, si avvale del supporto tecnico della A.S.L.. Mediamente il periodo temporale necessario per l'ottenimento di questa autorizzazione è di 90 giorni. Direttamente alla A.S.L. deve invece essere richiesto il certificato di idoneità per i singoli lavoratori che devono impiegare i gas tossici. Tale certificato è rilasciato previo il superamento di specifici esami, indetti ed espletati dalla stessa A.S.L.

g) Sicurezza dell'ambiente di lavoro

L'imprenditore che intende costruire, ampliare e riadattare un edificio per adibirlo a lavorazioni industriali cui si prevede debbano essere addetti più di tre lavoratori, è tenuto a darne notifica alla A.S.L.. Tale notifica deve contenere una descrizione delle lavorazioni, dei locali interessati e dei relativi impianti. Usualmente questa notifica viene allegata alla richiesta di Nulla Osta per l'inizio delle attività produttive, che deve essere presentata al Comune (cfr. scheda: Nulla Osta).
L'A.S.L. può chiedere ulteriori dati o prescrivere modificazioni ai progetti presentati. Qualora tali richieste non pervengano all'impresa entro 30 giorni dalla notifica, gli impianti possono essere installati e l'impresa, ottenuto il Nulla Osta, può iniziare l'attività.

h) Industrie insalubri

L'impresa che avvia una nuova attività produttiva deve presentare all'A.S.L., per tramite del Comune, un questionario debitamente compilato e completato con la documentazione richiesta, riguardante le caratteristiche del ciclo produttivo e delle sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazione previste. In base a tali caratteristiche l'attività produttiva potrà essere classificata dal Comune, sulla base di una istruttoria tecnica della A.S.L., come "industria insalubre" e in quanto tale soggetta a particolari misure di prevenzione e controllo.
L'avvenuta classificazione di appartenenza alle industrie insalubri è usualmente notificata dal Comune all'impresa contestualmente al rilascio del Nulla Osta per l'avvio dell'attività produttiva, mediamente entro tre mesi della consegna del questionario compilato da parte dell'impresa stessa.

i) Attività industriale soggette a rischi di incidenti rilevanti

Qualora l'impresa avvii un'attività produttiva il cui esercizio comporta la detenzione e l'utilizzo di determinate sostanze in quantità altrettanto determinate (da decreti ministeriali) deve presentare una "notifica" al Ministero dell'Ambiente ovvero una "dichiarazione" alla Regione (se le quantità delle sostanze sono inferiori a soglie individuate). Sulla base dell'analisi della documentazione allegata alla notifica o alla dichiarazione e di visite ispettive, gli enti citati, avvalendosi anche del supporto dell'A.S.L., dell'I.S.P.E.S.L. e dei Vigili del Fuoco, fissano le prescrizioni di prevenzione e di sicurezza che l'impresa è tenuta a seguire. Le imprese rientranti in questa tipologia (a rischio di incidente rilevante) in Lombardia sono attualmente 380; nel corso del 1998 sono pervenute alla Regione 4 nuove dichiarazioni relative ad altrettanti nuovi impianti produttivi.

Nodi critici
Le procedure autorizzative sopra indicate - soprattutto quelle relativa all'omologazione degli impianti - sono senza dubbio molto complesse e burocratizzate e anche per questo, come si è visto, spesso comportano rilevanti arretrati e giacenze di pratiche inevase. Occorre tuttavia sottolineare come proprio questa tipologia di procedimenti amministrativi sia oggetto già oggi di diffusi provvedimenti di semplificazione, sia in attuazione dell'art. 20 della legge n. 59/1997 "Bassanini 1", sia come recepimento di specifiche direttive comunitarie. Verrebbe così eliminata l'obbligatorietà della omologazione per gli impianti di messa a terra e della licenza di impianti e di esercizi per gli ascensori/montacarichi, mentre i collaudi degli altri impianti potranno essere realizzati a cura della stessa impresa, che ne comunicherà l'esito alla competente struttura pubblica.
In ogni caso, con l'apertura degli Sportelli comunali e in attesa del compimento del processo di semplificazione sopra accennato, sembra importante mantenere e valorizzare le attuali strutture di informazione e di assistenza preventiva alle imprese funzionanti presso i dipartimenti locali dell'I.S.P.E.S.L. e presso numerose sedi delle A.S.L.
In tale senso la Regione potrebbe promuovere specifici accordi-quadro tra questi Enti e i Comuni.


SCHEDA N. 7
AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALLA PRODUZIONE ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

Principale normativa di riferimento

- legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica delle sostanze alimentari e degli alimenti);
- decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 283/1962);
- decreto legislativo 123/1993 (controllo ufficiale dei prodotti alimentari)
- regolamento locale d'igiene - tipo (adottato dalla giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64);
- regolamenti locali d'igiene (adottati dalle A.S.L. e dai comuni).

Soggetto competente

Il soggetto titolare del rilascio dell'autorizzazione sanitaria e del parere d'idoneità igienico - sanitaria è l'A.S.L., in particolare il Dipartimento di prevenzione/Servizio di igiene e sanità pubblica.

Ì Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria

Le attività di produzione, preparazione confezionamento, somministrazione e deposito di alimenti e bevande necessitano ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. direttamente al titolare dell'impresa.
Concretamente, si tratta di bar, ristoranti, pizzerie e mense, laboratori artigianali di produzioni alimentari, depositi all'ingrosso di generi alimentari nonché depositi di esercenti ambulanti; sono inoltre tenuti ad acquisire l'autorizzazione sanitaria coloro che vendono o somministrano alimenti su aree pubbliche ovvero all'interno di strutture ad altro finalizzate (centri sportivi, cinema, discoteche,ecc.).
E' inoltre necessaria, ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. 327/1980, un'autorizzazione sanitaria anche per il trasporto di sostanze alimentari.
Le attività di produzione e/o vendita di prodotti alimentari a base di carne o pesce sono soggette all'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario dell'A.S.L.

1. Presentazione della domanda (10 giorni prima dell'avvio dell'attività)

La richiesta di autorizzazione sanitaria è inoltrata, di solito, a valle di alcuni adempimenti: il titolare, abitualmente, ha preventivamente ottenuto la licenza commerciale d'esercizio (rilasciata dal comune) e si accinge a dare avvio all'attività; almeno dieci giorni prima dell'inizio deve rivolgersi direttamente all'A.S.L. : la presentazione della domanda si effettua mediante la compilazione di un modulo (la direzione regionale Sanità ha predisposto dei modelli - tipo, che sono stati adottati dalle A.S.L.), che dà un'indicazione precisa anche di tutta la documentazione che deve essere allegata; anche la relazione tecnica, in alcune A.S.L., può essere presentata mediante la compilazione di un questionario riguardante strutture, attrezzature, personale, cicli produttivi, modalità di conservazione, adempimenti previsti dalla vigente normativa (sanificazione, disinfezione, autocontrollo).

2. Istruttoria (60 giorni)

L'istruttoria degli uffici dell'A.S.L. è, di solito, abbastanza rapida: mediamente infatti, quando i requisiti formali e sostanziali sono rispettati, si conclude entro 15 giorni, pur a fronte di una previsione normativa che determina in 60 giorni la conclusione del procedimento.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione sanitaria è rilasciata dal direttore generale dell'A.S.L.; la direzione regionale Sanità ha predisposto un modulo anche per l'atto con cui l'autorizzazione è concessa.
L'autorizzazione può essere successivamente aggiornata o rilasciata nuovamente se vengono modificati elementi sostanziali accertati al momento del primo rilascio, come previsto dall'art. 27 del d.p.r. 327/1980. Nel caso in cui la richiesta riguardi un aggiornamento dell'autorizzazione, non è necessario che l'impresa interrompa l'attività.

Iter per l'acquisizione del parere d'idoneità igienico - sanitaria

I negozi di generi alimentari ed i supermercati dove non avviene nessuna operazione di preparazione e confezionamento devono acquisire, ai sensi del Titolo IV del regolamento d'igiene-tipo , il parere di idoneità igienico - sanitaria relativamente agli ambienti, agli arredi ed alle attrezzature.
Il parere è rilasciato dall'A.S.L. al comune e fa parte integrante della licenza commerciale per l'esercizio dell'attività.

N.B.: se il titolare del negozio di vendita esercita anche l'attività di produzione di prodotti gastronomici (ad esempio, insalata russa) deve acquisire anche l'autorizzazione sanitaria.

1. Presentazione della domanda

Nell'ambito della richiesta di nulla osta per l'esercizio dell'attività commerciale, il titolare del negozio di generi alimentari presenta al comune apposita domanda di rilascio del parere d'idoneità igienico - sanitaria.
La direzione regionale Sanità ha predisposto il modello - tipo, recepito dalle A.S.L., che identifica anche la documentazione che deve essere allegata alla domanda in quanto necessaria all'istruttoria. Il cittadino compila il modulo e consegna la documentazione al comune, che provvede all'inoltro all'A.S.L. competente per la successiva verifica della attività.
E' comunque consentita anche la richiesta diretta all'A.S.L..

2. Istruttoria (60 giorni)

L'A.S.L. verifica l'idoneità igienico - sanitaria dei locali e degli impianti, in relazione alla tipologia di alimenti messi in commercio.
Salvo casi di particolare complessità, l'A.S.L. di solito rispetta il termine fissato dalla vigente normativa.

3. Rilascio del parere

Il parere favorevole d'idoneità igienico - sanitaria è rilasciato al sindaco dal competente Servizio di Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. e trasmesso al comune. La direzione regionale Sanità ha predisposto un modulo anche per il parere favorevole d'idoneità. Nel caso in cui si verifichi un cambio di ragione sociale, il parere deve essere nuovamente richiesto.

N.B.: per la commercializzazione di funghi è necessaria una specifica autorizzazione, ai sensi della legge 352/1993, del d.p.r. 376/1995 e della legge regionale 24/1997.

Dati ed informazioni ulteriori

Il numero di autorizzazioni per la produzione e commercializzazione degli alimenti è, in Lombardia, molto alto. Ciò è dovuto, nella maggioranza dei casi, a subentri di nuovi proprietari su attività già avviate, modifiche di ragione sociale, trasferimenti, interventi sui locali in cui si svolge l'attività.
Il numero elevato di pratiche avviato non sembra tuttavia comportare problemi ai competenti uffici delle A.S.L., che riescono a concludere i procedimenti nei termini previsti dalla vigente normativa.

Nodi critici e prospettive di semplificazione

La semplificazione introdotta dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio - segnatamente per ciò che riguarda la liberalizzazione delle licenze commerciali e la semplificazione delle tabelle merceologiche - potrebbe, paradossalmente, comportare un aggravio del procedimento riguardante i negozi di generi alimentari. Venendo meno l'obbligo di dichiarare quale tipologia di alimenti è commercializzata, potrebbe infatti sembrare che al titolare debba essere richiesto (per prudenza) di acquisire il parere favorevole d'idoneità per tutte le tipologie di alimenti.

Per contro, l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede la semplificazione di numerosi procedimenti (cfr. allegato n. 1) che incidono sulla manipolazione e sulla commercializzazione di sostanze alimentari.


SCHEDA N. 8
NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Informazioni generali

Il regolamento d'igiene - tipo, adottato dalla giunta regionale in attuazione della legge regionale 26 ottobre 1981, n.64, prevede che l'avvio di una attività produttiva e l'istituzione di un deposito all'ingrosso di materiale, anche all'aperto presuppongano l'acquisizione di un'autorizzazione rilasciata dal sindaco a seguito di un parere obbligatorio del Servizio d'igiene dell'A.S.L..

L'autorizzazione, denominata nulla osta all'esercizio dell'attività, sembra prefigurare il procedimento unificato che dovrà far capo allo Sportello unico: l'impresa, infatti, presenta la richiesta di nulla osta al comune; tale richiesta dà l'avvio ad una serie di procedure volte a verificare la rispondenza dei locali, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla vigente normativa. La verifica, segnatamente per gli aspetti igienico - sanitari oggetto dell'indagine dell'A.S.L., si compone di una istruttoria documentale e di un sopralluogo presso la sede dell'impresa.

Il procedimento si conclude (nel termine di novanta giorni) con un unico atto, il nulla osta, che consente l'avvio della attività. Coloro che danno inizio all'attività senza aver acquisito il nulla osta sono soggetti a provvedimenti prescritti e sanzionatori adottati dal comune, tra i quali è compresa la sospensione dell'attività stessa.

Sono esonerati dall'acquisizione del nulla osta gli esercenti attività commerciali e i titolari di studi professionali non soggetti ad altre autorizzazioni (ad esempio, studi medici e dentistici).

Ë Procedimenti che costituiscono il nulla osta

Le verifiche di rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa che devono essere avviate affinché il comune rilasci il nulla osta possono essere raggruppate in due tipologie:

1. procedimenti che il comune o l'A.S.L. attivano ai fini del rilascio di una autorizzazione, un permesso, una concessione ovvero per verificare le dichiarazioni del richiedente;

2. semplici riscontri di atti di autorizzazione, permesso, concessione rilasciati da altre autorità.

Le verifiche di competenza del comune e dell'A.S.L. sono radunate in tre ambiti d'intervento.

Urbanistica igienico-edilizia

- concessione edilizia (ovvero: autorizzazione edilizia; ovvero: riscontro denuncia d'inizio attività)
- licenza d'uso (agibilità)
- verifica di destinazione d'uso dei singoli locali, della disposizione di macchinari ed impianti, dei rapporti aeroilluminanti
- verifica fognatura interna (acque nere civili, acque di processo, acque meteoriche
- riscontro giudizio positivo di valutazione d'impatto ambientale
- verifica dichiarazione sul contenimento energetico ed eventuale autorizzazione per combustibili particolari
- pronuncia dichiarazione sull'impatto acustico (valutazione preventiva, controllo)

Ecologia

- autorizzazione allo scarico di acque reflue
- concessione allacciamento alla pubblica fognatura per le acque reflue civili (ovvero: riscontro autorizzazione allo scarico di acque reflue civili con recapito diverso dalla pubblica fognatura)
- riscontro autorizzazione approvvigionamento idrico
- riscontro autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ovvero: verifica dell'autocertificazione del rispetto delle prescrizioni adottate in via generale dalla regione; ovvero verifica dell'assenza di emissioni in atmosfera)
- verifica tipologia rifiuti prodotti
- verifica adempimenti previsti per deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi e non (ovvero: di rifiuti assimilabili agli urbani; ovvero: degli oli usati)
- verifica denuncia scheda descrittiva e registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non (ovvero: di rifiuti assimilabili agli urbani; ovvero: degli oli usati)
- riscontro documentazione per produzione e confezionamento cosmetici (inoltrata al Ministero della Sanità ed al competente Assessorato regionale)

Sicurezza

- riscontro certificazioni impianti (elettrici, di sollevamento, a pressione, termici, idrici)
- riscontro nulla osta e collaudi per prevenzione incendi e per impianti termici ad uso civile
- riscontro notifica Ispettorato del lavoro (ora: al Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'A.S.L.)
- verifica dichiarazione rispetto prescrizioni d.lgs. 626/1994 (sicurezza sui luoghi di lavoro)
- classificazione industrie insalubri
- autorizzazione uso di gas tossici
- autorizzazione detenzione e custodia gas tossici
- autorizzazione apparecchiature generatrici di radiazioni ionizzanti
- riscontro presentazione notifica/dichiarazione relativa agli impianti a rischio di incidente rilevante

Osservazioni conclusive

Come accennato in precedenza, il nulla osta previsto dal regolamento d'igiene - tipo prefigura il nuovo procedimento unificato, in quanto il suo rilascio costituisce una sorta di atto conclusivo di un iter procedurale complesso, basato sull'acquisizione di una serie di autorizzazioni, permessi, concessioni di competenza di soggetti diversi. Allo stato attuale, però, l'acquisizione di atti rilasciati da amministrazioni diverse dal comune è a carico del richiedente. L'istituzione dello Sportello unico porrà invece in capo alla struttura comunale il compito di acquisire gli atti autorizzatori che non rientrano nella competenza comunale; tale responsabilità si completerà con l'onere, per il responsabile del procedimento, di far rispettare a tutte le amministrazioni coinvolte i tempi dettati dal Regolamento di semplificazione. L'impatto non sarà irrilevante: infatti, si stima che in Lombardia, in un anno, siano presentate più di trentamila richieste di nulla osta all'avvio di attività, molte delle quali concernenti rinnovi per modifiche ad attività già esistenti (ad esempio, per trasferimenti di sede, modifica della ragione sociale, ecc.).


Criteri per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi

 

1. Modelli di localizzazione delle attività produttive

La lettura del sistema insediativo della Regione Lombardia evidenzia, a scala macroterritoriale, una storica tendenza alla concentrazione delle attività socio-economiche all'interno dell'area metropolitana e lungo le principali direttrici territoriali.

Sempre più frequentemente, tuttavia, tale tendenza si combina a fenomeni di localizzazione diffusa di funzioni residenziali e produttive (tradizionali e non) secondo modelli insediativi a bassa densità.

Tale sviluppo diffusivo, risultato delle spinte dal centro del sistema stesso verso la periferia (per congestione, inquinamento, costi elevati, ecc.) e dell'espansione spontanea delle periferie (con massimizzazione di consumo di suolo e riduzione della efficienza territoriale complessiva), va indirizzato secondo principi di maggiore razionalità territoriale e ambientale.

Occorre, pertanto, creare una sinergia tra scelte locali e scelte regionali di politica territoriale, al fine di rafforzare un modello insediativo policentrico basato sui nodi urbani esistenti, dimensionalmente e qualitativamente differenti, attraverso il consolidamento e la qualificazione dei nodi stessi, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e di una riduzione del consumo di suolo, con la promozione di forme urbane compatte.

Nel quadro delle tendenze in atto risultano fondamentali le scelte relative al settore produttivo, tuttora trainante per l'economia regionale, che poggia su una rete di relazioni tra imprese e tra queste e l'ambiente socio-economico e istituzionale in cui agiscono; tale sistema relazionale, capace di offrire significativi vantaggi localizzativi, va conservato e potenziato, evitando che la crisi di alcuni settori e il mancato decollo di altri lo impoveriscano complessivamente e ne generino un rapido decadimento.

La valorizzazione del sistema produttivo si può attuare, da un lato, cogliendo la grande opportunità delle trasformazioni in atto nel sistema economico come occasione di sviluppo oltre che di riequilibrio ambientale e territoriale; dall'altro, prevedendo scelte insediative che sfruttino razionalmente e riqualifichino i fattori localizzativi intesi non solo in termini di infrastrutture classiche (accessibilità, urbanizzazioni, approvvigionamenti idrici ed energetici, ecc.) ma come insieme di fattori connessi con il contesto socio-economico: integrazione funzionale delle attività, servizi specializzati alle imprese, vantaggi tecnologici specifici, capacità amministrative locali, qualità dell'ambiente fisico e sociale, ecc.

I presenti criteri si articolano in relazione alle principali fasi di definizione delle varianti urbanistiche previste dal Regolamento:

a) indagini conoscitive preliminari alla localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, che devono fornire una lettura, sia di carattere urbanistico-territoriale sia di carattere economico, del sistema produttivo locale, rapportandolo anche alle dinamiche di scala sovracomunale;

b) criteri urbanistico-territoriali per un'idonea localizzazione delle aree produttive, finalizzati a garantire l'efficienza complessiva del sistema urbano e territoriale, sulla base degli orientamenti generali sopra enunciati;

c) procedure di adozione ed approvazione delle varianti di cui agli artt. 2 e 5 del Regolamento.

2. Indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale ed economico-produttivo

Ai fini della individuazione delle aree idonee all'insediamento di impianti produttivi di beni e servizi è opportuno che siano predisposte da parte dei Comuni appropriate indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale ed economico-produttivo.

Dette indagini preliminari dovrebbero opportunamente essere sviluppate a scala sovracomunale al fine di conseguire un'offerta localizzativa qualificata e coerente con le tendenze di sviluppo in atto e con le specificità del sistema produttivo locale, nonché compatibile con le necessità di salvaguardia e valorizzazione del contesto paesistico ambientale.

In particolare, le analisi di carattere economico-produttivo dovrebbero essere supportate da un'indagine concernente lo stato di fatto, l'evoluzione e le prospettive del sistema economico locale articolato per settori produttivi.

Le analisi urbanistico-territoriali devono considerare i seguenti elementi:

1) la struttura delle reti energetiche, di trasporto, di grandi servizi (generali e dedicati all'impresa) e quelle di telecomunicazione;

2) il sistema urbano articolato nelle sue diverse funzioni (residenziali, industriali, artigianali, direzionali e commerciali) e la struttura delle relazioni esistenti;

3) la presenza di "vuoti urbani": aree industriali dismesse o sottoutilizzate e le relative infrastrutture di trasporto e di servizio (scali merci ferroviari e su gomma, magazzini di stoccaggio, impianti energetici, ecc.);

4) le relazioni di dipendenza reciproca del comune con l'ambito sovracomunale di riferimento (gravitazione passiva o attiva), anche ai fini del dimensionamento delle nuove strutture produttive;

5) la verifica dello stato di attuazione del vigente strumento urbanistico comunale in merito alle previsioni produttive a giustificazione della necessità di individuare nuove aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi.
Le indagini conoscitive di carattere economico-produttivo devono considerare i seguenti elementi:

1) l'evoluzione storica delle attività e la loro ripartizione per settori produttivi;

2) la struttura dimensionale delle imprese;

3) le caratteristiche tipologiche ed insediative;

4) l'entità, la ripartizione e l'evoluzione degli addetti e delle unità locali;

5) l'entità, la ripartizione e l'evoluzione della popolazione residente attiva.

3. Criteri urbanistico-territoriali di localizzazione

Sono elencati in seguito i criteri per la localizzazione delle aree produttive, diretti a garantire l'efficienza complessiva del sistema urbano e territoriale.

1) Riusi e completamenti di aree industriali esistenti

Devono essere privilegiati i riusi e i completamenti di immobili industriali già esistenti; al fine di favorire il riuso di strutture esistenti i Comuni possono normare gli interventi di recupero prevedendo modalità dirette ad agevolare il soddisfacimento delle esigenze aziendali connesse all'insediarsi di nuovi processi produttivi.

I casi di riuso possono essere ricondotti a due tipologie fondamentali di intervento:

a) interventi di ristrutturazione edilizia, da finalizzare al miglioramento qualitativo e funzionale degli edifici interessati, anche attraverso la conservazione di elementi di archeologia industriale;

b) interventi di ristrutturazione urbanistica, da finalizzare alla riqualificazione dei comparti oggetto di intervento e del loro contesto urbanistico.

Nei casi di riuso di aree e strutture produttive dismesse o sottoutilizzate la trasformazione dovrà garantire:

a) adeguate condizioni ecologiche (ad esempio permeabilità dei suoli, piantumazioni ed alberature, spazi verdi), che permettano agli ambiti interessati di contribuire alla rigenerazione dei fattori ambientali del tessuto insediativo;

b) specifiche condizioni funzionali, che consentano la redistribuzione dei carichi urbanistici e definiscano per l'area un ruolo strategico nel miglioramento della qualità urbana (ad esempio presenza di servizi generali, anche dedicati all'impresa, che contribuiscano a creare nuove centralità urbane);

c) adeguate configurazioni morfologiche, da perseguire attraverso la definizione di specifiche regole progettuali (cfr. successivo punto 9).

2) Rilocalizzazione di attività produttive esistenti

Le ipotesi di rilocalizzazione di attività produttive già esistenti dovranno essere favorite qualora si manifestino particolari esigenze produttive (ad esempio necessità di adeguamento degli impianti esistenti a rinnovate esigenze tecnologiche e/o di sicurezza) e occupazionali, o si rilevino situazioni di incompatibilità ambientale (ad esempio nelle relazioni con il tessuto insediativo residenziale o nell'emergere di problematiche di carattere idrogeologico).

In questi casi le scelte attinenti la nuova localizzazione dovranno essere accompagnate dalla definizione di obiettivi e indirizzi per la riconversione delle aree dismesse dall'attività produttiva, che spesso costituiscono ambiti strategici all'interno dei tessuti urbani consolidati.

3) Funzionalità ed efficienza del sistema insediativo

La funzionalità ed efficienza del sistema insediativo deve essere valutata:

a) in termini di infrastrutture tradizionali (ad esempio sistema della mobilità veicolare e su ferro, reti idriche ed energetiche);

b) in termini di disponibilità di un complesso di fattori locali di natura socio-economica, che sempre più entrano nella produzione e dalla cui qualità dipendono sempre più la stabilità e la permanenza dell'impresa (ad esempio tradizione industriale, possibilità di accesso alle informazioni strategiche, cultura imprenditoriale e cultura del lavoro locale, formazione professionale, disponibilità di lavoro qualificato, capacità amministrative locali e politiche di sviluppo locale chiaramente definite).

4) Efficienza del sistema della mobilità

Particolare attenzione deve essere rivolta al tema dell'accessibilità ai principali assi di comunicazione, soprattutto al sistema di trasporto su ferro, ed all'interconnessione tra diverse modalità di trasporto.

Per quanto riguarda le infrastrutture viabilistiche, vanno scoraggiati:

a) l'attestamento diretto degli impianti industriali sulle vie di grande comunicazione, favorendo, al contrario, la progettazione di viabilità di ordine secondario;

b) la localizzazione di insediamenti produttivi in prossimità dei nodi di traffico, al fine di non generare ricadute negative sulla circolazione veicolare.

5) Sistema di attività economico-produttive (logica di interrelazione)

Le aree produttive devono essere previste nel contesto urbano in una logica pianificatoria di sistema al fine di non produrre interventi isolati per attività e per tipologie.

Il radicamento diffuso del sistema produttivo può essere promosso con politiche economico-territoriali indirizzate non tanto alla singola impresa, quanto piuttosto al network relazionale tra le imprese e tra queste ultime e l'ambiente socio-economico in cui agiscono.

6) Equilibrato mix funzionale

Le aree produttive individuate dovranno per quanto possibile garantire la compresenza di una molteplicità di funzioni, compatibili e integrate, anche attraverso la progettazione di interventi differenziati e flessibili, al fine di creare elementi di sinergia positiva tra le diverse destinazioni previste ed esistenti.

Da questo approccio deriva:

a) la possibilità di collocare convenientemente anche in ambiti urbani densi alcune produzioni leggere, di minore impatto ambientale, minore consumo di spazio ed energia, a più alto contenuto tecnologico;

b) l'opportunità di favorire la formazione di insediamenti di attività economiche di carattere integrato, comprensivi di un'ampia gamma di attività e servizi d'innovazione connessi al ciclo di produzione e distribuzione delle merci (ad esempio incubatori, centri di servizi ecologici e centri di trasferimento tecnologico, infrastrutture per la logistica industriale).

7) Il sistema dei vincoli di natura storica, ambientale e paesistica

Deve essere adeguatamente valutata la presenza di vincoli storici, ambientali e paesistici; in particolare di:
a) vincoli monumentali ed archeologici, con particolare riferimento ai manufatti di archeologia industriale (l. 1089/1939);

b) vincoli paesistico-ambientali (l. 1497/1939, l. 431/1985);

c) vincoli idrogeologici (r.d. 3267/1923, l. 183/1989, l.r. 8/1976, ecc.);

d) aree protette (l. 394/1991, l.r. 86/1983), ivi compresi i parchi locali di interesse sovraccomunale (art. 34, l.r. 86/1983).

8) Qualità ambientale

La qualità e vivibilità dell'ambiente devono essere riconosciute tra le economie esterne in grado di garantire la permanenza di attività produttive, in particolare soggetti innovativi, nonché di incentivare nuove scelte localizzative.

Pertanto si rappresenta che:

a) le previsioni dovrebbero essere completate dalla definizione di indirizzi e parametri ambientali (ad esempio realizzazione di spazi verdi anche con finalità di riserva ambientale, di filtro rispetto ad altre funzioni, di conservazione della permeabilità dei suoli);

b) è indispensabile individuare aree secondo il criterio preferenziale della qualità ambientale: aree dotate di appropriate reti e tecnologie ambientali, in grado di migliorare l'eco-compatibilità dei nuovi insediamenti produttivi.

L'accettabilità, anche sociale, di nuovi insediamenti dipende, tra l'altro, dalla percezione della sostenibilità ambientale dell'intervento o, analogamente, dalla fiducia circa le possibilità del sistema territoriale interessato di assorbire carichi ulteriori.

9) Controllo qualitativo dell'intervento

Deve essere assicurato il controllo non solo quantitativo, ma anche qualitativo e di immagine dell'intervento, sia nei casi di riuso, sia in quelli di nuova localizzazione.

E' opportuno pertanto definire elementi di qualità dell'intervento, soprattutto attraverso la definizione di puntuali condizioni di assetto morfologico ed architettonico: disegno degli assi viari e degli spazi pubblici; definizione degli allineamenti e delle direzioni di giacitura dei fabbricati, nonché delle tipologie edilizie, con particolare riguardo per il recupero e la valorizzazione delle presenze di archeologia industriale.

4. Le procedure urbanistiche per l'individuazione delle aree produttive

Il Regolamento di semplificazione sullo "Sportello Unico", approvato il 16.10.1998, nel disciplinare le modalità di individuazione di aree da destinare ad attività produttive, prevede, all'art. 2, un'ipotesi di variante urbanistica diretta alla localizzazione di tali aree e, successivamente, all'art. 5, introduce una procedura straordinaria di variante, attivabile caso per caso con apposita Conferenza dei Servizi, in base a singole richieste di intervento difformi dalla disciplina urbanistica comunale.

Secondo il percorso delineato dal Regolamento, i Comuni, quindi, per prima cosa dovrebbero effettuare una ricognizione del fabbisogno e della dotazione di aree produttive, addivenendo, se del caso, ad una variante urbanistica, e, solo una volta effettuata tale ricognizione, utilizzare la procedura straordinaria di Conferenza dei Servizi in variante urbanistica.

In sostanza la pianificazione delle aree a destinazione produttiva deve rientrare in un organico disegno urbanistico e non essere lasciata alle singole istanze imprenditoriali.

Premesse tali brevi considerazioni di carattere generale, occorre ora fornire indicazioni di tipo procedurale sui percorsi urbanistici attivabili in base alle previsioni del Regolamento.
1) Variante urbanistica ex art. 2 del Regolamento

La localizzazione di aree da destinare ad attività produttive, prevista all'art. 2 del Regolamento, va effettuata, nel rispetto delle indicazioni di natura urbanistico-territoriale contenute nei precedenti paragrafi, sia in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali generali sia attraverso apposita variante urbanistica.

La predetta variante verrà assunta con le procedure semplificate previste dalla l.r. 23 giugno 1997, n. 23 solo nei casi previste dall'art. 2 della legge stessa.

Diversamente, ossia nel caso non ricorrano dette ipotesi, le procedure di variante saranno quelle ordinarie contemplate dalla l. 1150/42 (approvazione regionale) e successive modificazioni e integrazioni, e, per le aree comprese nel Piano Territoriale di Coordinamento del Lodigiano, dalla l.r. 10/92 (approvazione provinciale su parere regionale).

Appare opportuno sottolineare in questa sede la necessità, richiamata anche dal Regolamento, che le scelte urbanistiche comunali in materia di aree produttive siano compatibili con gli strumenti pianificatori di carattere sovracomunale esistenti (quali, ad esempio, il succitato Piano Territoriale di Coordinamento del Lodigiano, i Piani Territiriali di Coordinamento dei parchi in salvaguardia o approvati, il Piano Paesistico regionale, attualmente in fase di formazione, i Piani Urbanistici delle Comunità Montane, laddove esistenti, e i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province quando saranno operativi).

Occorre infine ricordare che il progetto di legge regionale attuativo del d.lgs. 112/98 (c.d. Bassanini quater) attribuisce direttamente in capo ai Comuni la competenza ad approvare, su parere della Provincia, lo strumento urbanistico generali e relative varianti, in tal modo semplificando ed accellerando le procedure di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

2) Richieste in variante urbanistica ex art. 5 del Regolamento

Tale norma prevede, in primo luogo, che un progetto contrastante con la vigente strumentazione urbanistica comunale sia respinto, attribuendo, però, al Sindaco la facoltà di convocare, dandone pubblico avviso, un'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, con efficacia di proposta di variante urbanistica, aperta alla partecipazione di tutti quei soggetti, pubblici o privati, che dal progetto possano subire un pregiudizio.

Sulla base di quanto precedentemente esposto il ricorso alla Conferenza dei Servizi ha natura straordinaria e, di conseguenza, deve essere puntualmente motivato: la motivazione andrà esplicitata già nell'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi.

In proposito si sottolinea che i Comuni dovrebbero ricorrere alla Conferenza dei Servizi in variante urbanistica solo una volta effettuata la ricognizione sulla dotazione e sul fabbisogno di aree produttive indicata nel precedente punto 4.1.

Entrando, poi, nel merito dei presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di variante in argomento, va precisato che la Conferenza dei Servizi può essere convocata nel caso in cui un progetto, che, sebbene contrastante con la vigente normativa urbanistica comunale per carenza o insufficienza di aree produttive, risulti, comunque, conforme:

a) alla normativa ambientale (quale, ad esempio, quella contenuta nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento di parco, nei criteri di gestione del vincolo paesistico, nel Piano di Bacino o nei suoi stralci, nella disciplina di settore per la tutela dell'acqua, dell'aria e del suolo dall'inquinamento);

b) alla normativa sanitaria (in particolare conforme alla normativa contenuta nel regolamento d'igiene ed eventualmente in altra specifica normativa di settore afferente il tipo di impianto proposto, quale, ad esempio, la disciplina sull'igiene nei luoghi di lavoro);

c) alla normativa sulla sicurezza del lavoro (vedi ad esempio la disciplina sulla sicurezza nei cantieri e nei posti di lavoro e le vigenti norme antinfortunistiche e antincendio).

Di tale conformità dovrà darsi esplicitamente atto, provvedendo alla necessaria motivazione, nel verbale della Conferenza dei Servizi.

Nel predetto verbale dovrà, inoltre, enuclearsi e motivarsi il tipo di contrasto con la vigente normativa urbanistica comunale urbanistica.

In proposito va precisato che tale contrasto deve unicamente dipendere dalla mancata individuazione nello strumento urbanistico generale di aree specificatamente destinate ad attività produttive ovvero dalla loro insufficienza rispetto al progetto proposto e non da altri elementi, quali, ad esempio, la disciplina sulle distanze, sulle altezze, sulle modalità di intervento sugli edifici esistenti ecc.

In sostanza la procedura di variante in argomento mira a risolvere situazioni urbanistiche non aggiornate alle esigenze di sviluppo e non ad adattare la disciplina urbanistica locale ad ogni esigenza aziendale.

Pertanto, in linea di massima, il ricorso alla procedura di variante mediante Conferenza dei Servizi sarà giustificabile nei casi di strumenti urbanistici non aggiornati, come tali non rispondenti alle attuali esigenze produttive, mentre risulterà difficilmente motivabile in presenza di strumenti urbanistici di recente approvazione.

Nel caso si ricorra alla procedura di variante in argomento dovrà, inoltre, tenersi presente che:

- al verbale della Conferenza dei Servizi dovranno essere allegati tutti gli elaborati tipici di una variante urbanistica (studi, relazione, tavole grafiche e normativa) da sottoporre anch'essi a pubblicazione unitamente al verbale;

- il verbale della Conferenza dei Servizi, che ha natura di proposta di variante, deve essere pubblicato per trenta giorni consecutivi al fine di consentire la presentazione di osservazioni e opposizioni nei successivi trenta giorni;

- il termine di 60 giorni entro cui il Consiglio Comunale deve definitivamente pronunciarsi sulla proposta di variante e sulle osservazioni e/o opposizioni pervenute è stato, quindi posto dal Regolamento proprio per consentire il deposito della variante e la presentazione di osservazioni e opposizioni.

Per quanto riguarda, infine, la fase di approvazione della variante, si precisa che dovranno essere seguite le procedure semplificate della l.r. 23/97 solo qualora ricorrano i casi previsti dal relativo art. 2, diversamente saranno applicabili le procedure ordinarie di approvazione di una variante urbanistica (l.1150/42 e successive modificazioni e integrazioni, approvazione regionale, e l.r. 10/92, approvazione provinciale, per i Comuni compresi nel Piano Territoriale di Coordinamento del Lodigiano).


(questo testo è fornito dalla Regione Lombardia)