INDICE
Art. 01 - Oggetto del Regolamento
Art. 02 - Bando
Art. 03 - Modalità di presentazione delle domande
Art. 04 - Riserva dei posti d'ormeggio
Art. 05 - Delegato del porto
Art. 06 - Procedura di assegnazione dei posti di ormeggio
Art. 07 - Modalità d'assegnazione
Art. 08 - Graduatoria e pubblicità
Art. 09 - Adempimenti degli assegnatari
Art. 10 - Norme generali
Art. 11 - Responsabilità
Art. 12 - Spazi per l'ormeggio
Art. 13 - Controlli e vigilanza
Art. 14 - Responsabile del servizio
ART. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione, valorizzazione
e promozione del demanio lacuale nell'ambito della L.R. N. 22/98 e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'accordo di programma sottoscritto il
29/10/99 e delle disposizioni contenute nelle direttive regionali emanate
in materia, con D.G.R. n. 47317 in data 22/12/99.
2. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si
applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la
vigente normativa regionale in materia.
ART. 2 - Bando
1. Il Comune assegna i posti ormeggio previa pubblicazione di apposito bando
da emanarsi entro il 30 Settembre, e predisposto secondo le indicazioni
del presente regolamento.
2. Nel bando viene stabilita la durata delle concessioni, non superiore
a tre anni, rinnovabili previa presentazione di apposita istanza prima della
scadenza.
3. Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio viene pubblicato all'Albo
Pretorio di tutti i Comuni della gestione Associata, almeno nei trenta giorni
precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.
4. Il bando può essere triennale, biennale ed annuale e può
essere emesso in qualsiasi momento in presenza di posti disponibili e per
la loro assegnazione, e contiene:
§ il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione
del porto;
§ le procedure di assegnazione di posti d'ormeggio e della formazione
della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve di
posti;
§ le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
§ gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed
i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti
d'ormeggio;
§ le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
§ le norme generali regolanti i divieti ed i casi specifici;
5. Il bando deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi.
ART. 3 - Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata in
bollo, entro i termini previsti dal relativo bando, dal proprietario dell'unità
di navigazione, indirizzandola a: Municipio di Portovaltravaglia, Piazza
Imbarcadero, 21010 Portovaltravaglia (VA).
2. Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata
domanda.
3. La domanda può essere presentata anche dai non possessori di barca.
In tal caso nella domanda deve essere indicato il modello dell'unità
di navigazione da acquistare.
4. La domanda su moduli prestampati dall'Ufficio deve essere compilata in
ogni sua parte ed accompagnata da due foto della imbarcazione.
5. La domanda deve contenere:
§ i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale,
data e luogo di nascita, recapito telefonico, numero di fax o indirizzo
elettronico);
§ i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani
(via e numero civico, comune, provincia e cap);
§ i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità,
località, indirizzo e recapito telefonico - da indicare il domicilio
in Italia), i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni
(denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e codice fiscale,
sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, numero
di fax ed indirizzo elettronico).
6. Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare
nella domanda riguardano:
§ la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto,
servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di
vigilanza, altro);
§ la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione
(nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore,
targa, larghezza e lunghezza f.t., espressi in cm., il pescaggio);
§ l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela - deriva fissa
o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore,
potenza massima - esercizio CV o KW, entrobordo, fuoribordo, entro -
fuori bordo).
7. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:
§ di essere proprietario (o che intende acquistare) dell'unità
di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
§ di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
§ di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui
alla L.R. n. 61 del 12/11/82 e successive modificazioni ed integrazioni
e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
§ di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso
della concessione;
§ di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito
dal bando e all'invio all'Ufficio demanio lacuale dell'attestazione dell'avvenuto
pagamento, entro il termine fissato.
8. Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere
allegata oltre alla documentazione fotografica di cui al 4° comma, anche
la seguente documentazione:
§ per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti;
§ per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione
per unità di navigazione immatricolate e copia del certificato d'uso
del motore per unità di navigazione non immatricolate.
9. Per i diritti di precedenza deve essere allegata alla domanda la seguente
documentazione:
§ per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall'autorità
comunale ai sensi del DPR N. 616/77:
§ per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato
d'iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a mesi 3, copia dello
statuto, iscrizioni ad albi o registri ecc.
§ altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di
graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.
10. Le domande eventualmente pervenute fuori termine sono collocate, nell'ordine
cronologico di registrazione, in una lista di attesa da utilizzare in caso
di esaurimento delle graduatorie.
ART. 4 - Riserva dei posti d'ormeggio.
1. Un posto barca é riservato a favore delle categorie svantaggiate
di cui alla Legge n. 104/92.
2. Altre riserve dei posti d'ormeggio possono essere valutate sulla base
delle istanze presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.
ART. 5 - Delegato del porto
1. Il Delegato del porto è nominato dalla Giunta Comunale con
il compito di riferire, relazionare e segnalare eventuali violazioni del
presente regolamento da parte dei concessionari nonché sullo stato
dei porti.
2. Dura in carica quanto l'Organismo che lo ha eletto.
ART. 6 - Procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio.
1. Nella formazione della graduatoria e nell'assegnazione dei posti d'ormeggio
si osservano i seguenti criteri di precedenza :
a) unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza
e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
b) pescatori professionisti con residenza nel Comune o in un Comune della
gestione associata, limitatamente a n° 1 posto di ormeggio;
c) unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità
professionali) limitatamente a n° 1 posto di ormeggio;
d) unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici,
adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni
nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, con esclusione delle
società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture
di ormeggio protette in concessione;
e) titolari di concessione di posto barca relativa al bando in scadenza.
ART. 7 - Modalità d'assegnazione
1. I posti d'ormeggio disponibili saranno assegnati per ogni porto con le
seguenti modalità:
a) seguendo l'ordine cronologico del protocollo generale o dell'ufficio
competente;
b) mediante sorteggio fra le domande pervenute entro il termine fissato
dal bando.
3. La scelta delle modalità di assegnazione deve essere indicata
nel bando.
4. Nel caso in cui si proceda secondo le modalità di cui al precedente
punto a) e le domande rechino la stessa data di protocollo, il Responsabile
del servizio competente provvede mediante sorteggio a determinare l'ordine
progressivo.
5. L'assegnazione é riferita alle domande pervenute al protocollo
entro il termine fissato dal bando.
ART. 8 - Graduatoria e pubblicità
1. La graduatoria deve indicare per ciascun assegnatario il numero del
posto di ormeggio.
2. La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei
posti che si renderanno disponibili.
3. Le domande spedite fuori termine possono essere accettate, in ordine
cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti
di ormeggio nei porti, dopo aver comunque esaurito la graduatoria.
4. Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene
assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.
5. Esaurita la graduatoria, qualora risultino posti in esubero, gli stessi
possono essere assegnati ai richiedenti non assegnatari inclusi nelle graduatorie
dei Comuni della gestione Associata. A tal fine le liste dei non assegnatari
devono essere trasmesse a tutti i Comuni della gestione Associata.
ART. 9 - Adempimenti degli assegnatari
1. Agli assegnatari viene rilasciato un apposito contrassegno da applicare
sulla prua dell'imbarcazione.
2. Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi
canoni nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.
3. Gli assegnatari degli ormeggi provvedono al pagamento dei canoni entro
30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, trasmettendo
al Comune l'attestato di pagamento entro 60 giorni.
4. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il
diritto all'assegnazione.
5. E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune ogni variazioni
delle informazioni riportate nella domanda di concessione.
ART. 10 - Norme generali
1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. Lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari è possibile soltanto
dopo l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione
diversa da quella dichiarata sulla domanda.
4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione
non comporta per l'acquirente il diritto all'occupazione al posto di ormeggio.
5. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della
comunicazione di rinuncia, la restituzione del contrassegno e la conseguente
perdita del posto di ormeggio assegnato.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione
deve essere tempestivamente comunicata al Comune, per la variazione dei
canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno.
7. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata
alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale
deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione
e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
ART. 11 - Responsabilità
1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta
dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione ormeggiate in
porto.
2. Parimenti non sono riconducibili responsabilità al Comune per
eventuali danni ed impedimenti conseguenti a causa di forza maggiore e fenomeni
naturali.
3. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei
guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali
ed alle altre unità.
ART. 12 - Spazi per ormeggio
1. Il Comune, nel rispetto delle direttive regionali e del presente
regolamento, predispone o aggiorna periodicamente un piano di ripartizione
degli ormeggi.
2. Nel piano sono definite le aree dedicate a ormeggi.
3. Nel piano sono definite le aree dedicate a ormeggi continuativi e non
continuativi e le aree dedicate a campi boa.
4. Il piano degli ormeggi è approvato dalla Giunta Comunale.
5. Le aree comprese in porti ed approdi pubblici possono essere date in
uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento
di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall'unità
medesima.
6. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura del Comune, dell'unità
abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire
le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di
loro proprietà.
7. E' previsto n° 1 posto di ormeggio, non regolamentato, per approdo
temporaneo non superiore alle tre ore.
8. Il Comune riserva un posto, non numerato per fronteggiare situazioni
d'emergenza.
9. Ove necessario, in base a verifiche da effettuarsi dal Comune, sono riservati
spazi nel porto pubblico e concessi senza esborso di onere alcuno per le
unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.
ART. 13 - Controlli e vigilanza
1. Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono
esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito
contrassegno rilasciato dal Comune, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto
pagamento di cui al precedente art. 9, riportante gli estremi dell'assegnazione:
porto e numero del posto barca.
2. Il contrassegno deve essere esposto in modo che sia visibile.
3. Il controllo e la vigilanza sono svolte anche dal Comando di Vigilanza
urbana.
4. Per le barche abbandonate si applica l'art.12, comma 6, del presente
regolamento.
ART. 14 - Responsabile del servizio
1. Il Sindaco, nel rispetto del Regolamento di Organizzazione, individua
il Responsabile del Servizio per lo svolgimento delle competenze di cui
al presente regolamento.
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 29.11.2001.