REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI
Art. 3 - Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (Merloni
- ter)
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà regolamentare
Art. 1 - (Ambito di applicazione e calcolo degli importi)
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici
di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti
elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge
stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento
e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento
per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo
Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché
nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo
117 della Costituzione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti
di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando
non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla
Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli
importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in
Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto
dell'IVA.
Art. 2 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della
Legge ;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione:
la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro,
la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione
e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti
da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di
terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone
e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste
estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio ;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma
7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza
sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica,
oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente
contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo
28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza
in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa
;
3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale
e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche
ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere
o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione
prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche
di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale
un'opera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento
previsto dall'articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore
per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva
e l'esecuzione dei lavori.
CAPO II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici
Art. 3 - (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria
tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e
delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché
le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale
sono disciplinati dai regolamenti adottati dall'Autorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione
sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della
Legge.
3. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme
ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti
la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità,
l'Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le
modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
Art. 4 - (Esercizio della funzione di vigilanza)
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo
4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari
devono inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può
convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze
su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni,
nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di
imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3. L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere
notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4. In singole e specifiche situazioni, l'Autorità può se richiesta
dai soggetti interessati risolvere con propria determinazione e con efficacia
vincolante nel caso di specie le questioni controverse sottoposte al suo
esame. I relativi procedimenti, ispirati comunque al rispetto del contraddittorio,
sono disciplinati dall'Autorità con proprio regolamento.
Art. 5 - (Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4,
l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione
sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità
si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e
di ultimazione dell'ispezione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento,
ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli
atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive
modificazioni.
Art. 6 - (Esercizio del potere sanzionatorio)
1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del
dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge,
e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
di cui all'articolo 10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine
non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni
scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente
pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono
impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi
di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è
trasmesso all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità
informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito
del procedimento disciplinare.
TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO I - Organi del procedimento
Art.7 - (Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo
intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza
di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del
progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo
14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché
il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario
in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta,
alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile
del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il
programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale ;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti
e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello
di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo
di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato
all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista
dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità,
e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più
interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono
coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi
da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze
del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio
al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono
in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile
del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.
Art. 8 - (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari
idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica
ed amministrativa degli interventi ;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure
di variante urbanistica ;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge,
il documento preliminare alla progettazione ;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo
17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli
incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei
bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure
;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare
alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti
nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento
delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti ;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo
ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute
nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare,
nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto
concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento
dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti ; nel caso di trattativa privata
effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale
e garantisce la pubblicità dei relativi atti ;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione
giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli
appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni
di lavori pubblici;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta
la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4,
della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni
alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza
delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo
28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi
livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare
e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei
presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire
la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale,
della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione
per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile
e fruibile dell'intero intervento;.
q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza
dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative
deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza
stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso
e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine
di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti
in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni
fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei
lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori
sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa
della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il
committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse
norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti
di legge oggetto dell'incarico.
3.Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla
legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di
coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti
dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati
nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di
appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché,
chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla
camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse
imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo,
destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente
ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti
assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto
dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività
di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla
normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non
possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e
concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei
lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della
Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico
dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati
con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo
previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli,
ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice
in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
CAPO II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9 - (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità,
almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi
all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici
diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità.
Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi
alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data
pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo
verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori
pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi,
l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del
progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare
posto a base di gara.
Art. 10 - (Accesso agli atti)
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO I - La programmazione dei lavori
Art.11 - (Disposizioni preliminari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare
il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi
necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione
del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni
della Legge e del regolamento..
Art. 12 - (Fondo per accordi bonari)
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente
legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste
per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla
eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31
bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione
dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi
destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento,
ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori
al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente
gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono
a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi
si sono conclusi.
Art.13 - (Programma triennale)
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro
dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi
1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato,
un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale
programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse
dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale,
ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie
degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità,
le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale
o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili,
la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre
di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine
alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli
interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo
del programma entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio
da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro
la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14 - (Pubblicità del programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori
pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori
pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali
dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono
i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti
nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.
CAPO II - La progettazione
Sezione prima : Disposizioni generali
Art. 15 - (Disposizioni preliminari)
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un
intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e
gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di
minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo
riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima
manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti,
sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali
ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel
tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile
del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo
tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo.
I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono
e si sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto
sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive
che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione
del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni
sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione
del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi
graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento
da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione :
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle
tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli
;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è
previsto ;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare ;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli
organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica
nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi
da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle
fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard
dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la
piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale
e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione
che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico
in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente
la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza
con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo,
acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione
sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze
di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi
di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia
del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento
si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo
e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare
nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione
delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute
degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai
progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare
di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore".
In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta
deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa
e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre
una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Art. 16 - (Norme tecniche)
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme
tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della
loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste
dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni
tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti
di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari
che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre
o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata.
E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché
accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché
non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art. 17 - (Quadri economici)
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti
e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso
in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione
dei piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18 - (Documenti componenti il progetto preliminare)
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche
più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione,
in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento,
ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto
concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento
di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto
un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati
gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 19 - (Relazione illustrativa del progetto preliminare)
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la
entità dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo
localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla
prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla
situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle
finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili
soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso
lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione
delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi
altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili
da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili
oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità
di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze
di gestione e manutenzione ;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi
di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione,
affidamento, esecuzione e collaudo ;
g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo
e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze
che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta
e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali
dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della
spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento
per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento
in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico
finanziario.
Art. 20 - (Relazione tecnica)
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.
Art. 21 - (Studio di prefattibilità ambientale)
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia,
categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare
le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale
e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni
di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento
e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari
dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento
e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio
di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di
impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene
le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare
dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi
per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle
direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente
di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo
ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare
tali impatti.
Art. 22 - (Schemi grafici del progetto preliminare)
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati,
con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria
e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità
di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1,
lett. d) sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale
e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la
localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni
esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non
inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere
ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione
e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte
le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle
opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri
da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati
con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli
altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi
esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più
corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore
a 1: 100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale
e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato
il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto
anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala
non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati.
Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei
lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo
idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché
uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti
speciali che l'intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle
opere e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a
rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale
da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando
le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi
grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento
delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della Legge.
Art. 23 - (Calcolo sommario della spesa)
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati,
applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo
un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti
preliminari a cura del responsabile del procedimento.
Art. 24 - (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle
specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo
che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori,
nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari
per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25 - (Documenti componenti il progetto definitivo)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza
di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica
o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero
studio di fattibilità ambientale ;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità
della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale
se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il
progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale
d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43. Il capitolato
prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva,
nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario
delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari
sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 26 - (Relazione descrittiva del progetto definitivo)
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza
del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto
livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa
del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali,
gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri
di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la
geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in
sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale,
di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di
apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi
atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da
realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree
e sotterranee con i nuovi manufatti ;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o
di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto
esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del
progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la
relazione deve essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma
3.
Art. 27 - (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo)
1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio
dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza
gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici
e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica
e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche,
il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente
o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà
il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici
per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque
meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti
dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella
elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28 - (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29 - (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente,
è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed
è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei
risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale,
nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto
stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni
a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate
nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina
le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente
e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale
e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle
indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento
in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e
lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di
vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie
al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 30 - (Elaborati grafici del progetto definitivo)
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento
da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono
redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro,
puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti
con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni
delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza
non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome
e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare
tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno,
alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione,
nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di
fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna
originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento,
sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione
degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre
a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì
integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del
progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi
o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione
delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle
strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di
cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione
di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta
da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore
dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è
altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali
strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle
altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno
e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri
fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici
delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche
e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale
nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti,
sia interni che esterni ;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati
i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione
delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il
relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono
per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere
c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da
quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più
stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore
a 1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle
curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza
non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle
parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e
1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le
opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere
puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie,
gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i
lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15,
comma 7.
Art. 31 - (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
Art. 32 - (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle
specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi
previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione,
anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle
principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti
nel progetto.
Art. 33 - (Piano particellare di esproprio)
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle
interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari
per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone
di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative
o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente
ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché
delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione
e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare
è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto
corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché
al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi
o responsabilità a lui imputabili.
Art. 34 - (Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo)
1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari
dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area
interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti,
necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce,
i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini
delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti
di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per
le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15
per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo
metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire
nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata ; se la
progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono
essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo
17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 - (Documenti componenti il progetto esecutivo)
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le
lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il
progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché
delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia
o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi
o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento
di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è
composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma ;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36 - (Relazione generale del progetto esecutivo)
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio,
anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione
dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e
delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano
costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche
e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione
contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati
al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive
suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto
fino alle più elementari attività gestibili autonomamente
dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi ;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,
ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale
d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle
lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione
dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento
alle scadenze temporali contrattualmente previste.
Art. 37 - (Relazioni specialistiche)
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si
sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti
alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni
altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle
opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate
e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 38 - (Elaborati grafici del progetto esecutivo)
1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i procedimenti più
idonei, sono costituiti :
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti
gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o
dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in
sede di progettazione esecutiva.
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi ;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio
;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per
il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede
di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di
specifici aspetti dei progetti ;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza
di cui all'articolo 15, comma 7 ;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali
e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio
di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore
una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39 - (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)
1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza
delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante
utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento
delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere
la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle
condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono
permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità
dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al
fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti
e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo
che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in
scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala
non inferiore ad 1: 10, contenenti fra l'altro :
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso:
i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle
misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature
per la precompressione ; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte
di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari
relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre,
del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione
e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei
disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali
atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti,
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte
le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non
inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto
con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei
materiali, macchinari ed apparecchiature.
Art. 40 - (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati
progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione
dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità,
le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito
dai seguenti documenti operativi :
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti
del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi
necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da
un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni
atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche
e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al
fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti
più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai
centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi
da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di
una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso
si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per
classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel
corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche
e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo
e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando
la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore
di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed
alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari
dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei :
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000
di Euro;
b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore
a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000
di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento,
ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge.
Art. 41 - (Piani di sicurezza e di coordinamento)
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari
al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta
a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni
e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate
e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo,
la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative
con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni,
e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione
delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile
a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati
da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela
della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione
del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione
alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42 - (Cronoprogramma)
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso
di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire
per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente
all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43 - (Elenco dei prezzi unitari)
1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44 - (Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione
e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità
delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo,
i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle
opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti
e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili,
come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo
17.
Art. 45 - (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che
riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una
contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione
delle prescrizioni tecniche ; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione
tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli
aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione
di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti,
le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché,
ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine
da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui
il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate
le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione
da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio
nonché le modalità di approvazione da parte del direttore
dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle
scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario
di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione),
da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede,
pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni,
mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella
fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni
previste in tre classi di importanza : critica, importante, comune. Appartengono
alla classe :
a) critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni
fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora
siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo ;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in considerazione :
a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e
quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori ;
b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali ;
c) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero
per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto
a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo
delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo
importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo
dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede
di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento
in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera
sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite,
di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il
capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle
lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo
dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta
dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti
con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte
a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali
in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera
certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario
del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di
presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato
speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni
in relazione a determinate esigenze.
Sezione quinta : verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46 - (Verifica del progetto preliminare)
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari
sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza
dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria,
all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale,
sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale
prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione,
e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione
progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui
l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna
tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del
rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento,
la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto
il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi,
ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta
intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando
i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
Art. 47 - (Validazione del progetto)
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede
in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del
progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla
progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il
progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento
e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti
di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario,
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali
indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali,
grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti
e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione
e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della
verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie
ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello
schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la
verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Art. 48 - (Modalità delle verifiche e della validazione )
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile
del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei
propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo
30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze
delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare
incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente
agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento
ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al
comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli
lavori.
Art. 49 - (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri
tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La
conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano
state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse
sono intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di
servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione
del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale
si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo
7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
CAPO I - Disposizioni generali
Art.50 - (Ambito di applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma
4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo
17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura
ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti
la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo
nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
ivi compresa la direzione lavori, secondo le procedure e con le modalità
previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione
dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative
al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti
tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle
vigenti tariffe.
Art. 51 - (Limiti alla partecipazione alle gare)
1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara
per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più
di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti
o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi
i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo
18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei
previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera e) devono prevedere
la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea
di residenza.
Art. 52 - (Esclusione dalle gare)
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati
dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti
di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423; nel caso di società, il divieto sussiste se la pendenza
del procedimento riguarda uno dei soci o il direttore tecnico se si tratta
di società di professionisti; uno degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di società
di ingegneria;
c) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale
e professionale; nel caso di società, la sentenza deve essere stata
emessa nei confronti dei seguenti soggetti in carica o cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: socio
o direttore tecnico se si tratta di società di professionisti; amministratore
munito di potere di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di
società di ingegneria;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi;
e) che abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
2. L'esclusione di cui al comma 1, nel caso previsto dalla lettera c) non
si applica se la società dimostra di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
3. Possono altresì essere esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che negli
ultimi tre anni, nell'esecuzione di una prestazione disciplinata dal presente
titolo sono incorsi in grave negligenza o malafede accertata mediante qualsiasi
mezzo dalla stazione appaltante.
4. Costituiscono grave negligenza o malafede gli errori o le omissioni di
progettazioni di cui all'articolo 25, comma 5-bis, della Legge, se hanno
comportato un aumento superiore al 10% dell'importo originario del contratto.
In tal caso l'esclusione di cui al comma 1 non può essere disposta
decorsi 18 mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di
riconoscimento dell'errore o dell'omissione di progettazione, ovvero decorsi
9 mesi dalla data della comunicazione del responsabile del procedimento
prevista dall'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista
non vi si è opposto nel termine di trenta giorni.
5. I concorrenti dichiarano ai sensi della vigente legislazione l'inesistenza
di una delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) e al comma
3 e dimostrano mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale
che non ricorrono le condizioni prescritte al comma 1, lettere b) e c).
6. I concorrenti che si trovano nella condizione di cui al comma 3 sono
tenuti a fornire tramite dichiarazione prodotta ai sensi della vigente legislazione
le informazioni relative, al fine di permettere alla stazione appaltante
di assumere le proprie determinazioni.
Art. 53 - (Requisiti delle società di ingegneria)
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo,
le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore
tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto
o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente
svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da
almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea
cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o
architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione,
ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il
compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell'affidamento ; l'approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico
o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi
all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare
per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e
comunque si quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento
di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di
impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché
di controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì,
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la
società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai
servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura
organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate
alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati
in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni
di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate
entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche
finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione
alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della
struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività
diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate
all'Autorità.
Art. 54 - (Requisiti delle società professionali)
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 53.
Art. 55 - (Commissioni giudicatrici)
1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso
di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero
di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del
concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice
si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18,
comma 2-bis, della Legge.
Art. 56 - (Penali)
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle
attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso
di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità
ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle
attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento,
in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento,
da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini
di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi.
CAPO II - Concorso di idee
Art.57 - (Modalità di espletamento)
1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del
pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la
disciplina di cui all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo
dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e
all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo è
fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo
17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati
abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più
idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il
progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere
stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non
può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è
effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo
55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che
ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione
appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può
essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un
appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa
procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora
in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 58 - (Contenuto del bando)
1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione
appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante ;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite
da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
CAPO III - Concorsi di progettazione
Art. 59 - (Modalità di espletamento)
1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da
pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora
l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è
preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro
di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri
il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine
di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore
a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero
con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare,
salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi
un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori
pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato
in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi
necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base
delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il
40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli,
a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà
del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando .
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può
procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui
il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare,
si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte
di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione
di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale,
se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico
della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed
il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi
e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di
presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni
per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì
procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente
ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente
ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le
altre disposizioni del comma 6.
Art. 60 - (Contenuto del bando)
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall'articolo 58, contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta ;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel
caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di
partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione
privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con
somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di
ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione
del progetto oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della
commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato
sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso ;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono
recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione
di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro
degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il
rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione
di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare
interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello
riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici
relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare
alla progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.
Art. 61 - (Valutazione delle proposte progettuali)
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di
progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti
nell'allegato C.
CAPO IV - Affìdamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.
Art. 62 - (Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo)
1. I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro
sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità
dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto
affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente
alle motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato,
costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita
alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore
in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per
i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso
tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è
determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe,
della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti
redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali
ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto
del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali
per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi
previste ed eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale
per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per
le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici
per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere
è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi,
ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa
per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie
è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara,
stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso
percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche
o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere
aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto
della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui
all'articolo 80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente
divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme
che disciplinano l'affidamento del servizio.
Art. 63 - (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della
stazione appaltante;
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione
delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi
da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle
relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali
per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente
richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato,
delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della
Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto
concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore
alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti
fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si
riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare
offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato D.
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa
nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista
o il legale rappresentante del soggetto concorrente :
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e
52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera
o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente
nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il
soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con
l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni
specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta
in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera
o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno
un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati.
Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma
3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata
sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che
costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo
64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque,
nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede
di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della
relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed il
numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero
è compreso tra venti e quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 64,
comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito
non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della
lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte
di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso
dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10, comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.
Art. 64 - (Modalità di svolgimento della gara)
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella
lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla
vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli
51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita :
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero
massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi
della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili
affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle
tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera
c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo
63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma
1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese
in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento
dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica
e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio
di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento
al tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando
di gara e possono variare:
· per l'elemento a): da 20 a 40;
· per l'elemento b): da 20 a 40;
· per l'elemento c): da 10 a 30;
· per l'elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei
punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di
ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente,
in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti
le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna
di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando
i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica
della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa
qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica
circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità
delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
CAPO V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 65 - (Disposizioni generali)
1. I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione
privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato,
determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia
pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri
tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e
nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto
riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che
ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente
i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale
fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da
parte dei candidati.
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti
temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i
requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere
a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo;
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso
dei requisiti minimi.
Art. 66 - (Requisiti di partecipazione)
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo
variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo
50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui
all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80
volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre
anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura
variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati
nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste
dagli articoli 51 e 52.
Art. 67 - (Licitazione privata)
1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 63,
comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'articolo 66,
commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo
80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti
dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede
a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti
da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata
per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti
tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con
data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione
dei punteggi di cui allegato F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente
a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio
riportato.
Art. 68 - (Lettera di invito)
l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa
data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione
del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere
di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine
ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la
possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento
in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è
annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della
stazione appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione,
che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art. 69 - (Pubblico incanto)
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
Art. 70 - (Verifiche)
1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica
prevista dall'articolo 64, comma 6.
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71 - (Disposizioni preliminari)
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione
da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore
dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione
al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale
i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso
il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene
altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità
in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile
del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato
atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni
che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative
e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti
in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72 - (Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali)
1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le
opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di
opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da
una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera
o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del
processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere
specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73,
comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici,
il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi
di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73 - (Condizione per la partecipazione alle gare)
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è
richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta
la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare.
Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con
espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata.
Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato
fra le categorie costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera
o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata
considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie
generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi
importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o
affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle
di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo
dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74 - (Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente)
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di
cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle
relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed
opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara,
non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la
sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni;
esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge,
sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate
nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee
di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate
a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale
stessa.
Art. 75 - (Cause di esclusione dalle gare)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti
i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità
morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa
nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 10 marzo 1990, n.55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f) e g) e dimostrano mediante
la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti
che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere
b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato dallo Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o,
negli stati dell'Unione Europea in cui non è prevista la dichiarazione
giurata, una dichiarazione solenne.
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76 - (Procedure di scelta del contraente)
1. L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto,
licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle
motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il
numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione
appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando
le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda
procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano
le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione
dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento.
Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio delle
pubblicazioni delle Comunità Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o
offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici
giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione
o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente,
ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.
Art. 77 - (Licitazione privata semplificata)
1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente,
sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti
da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco
è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico.
La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della
Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda.
Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine
di presentazione.
2. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti
nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento
dei lavori.
3. Se nell'elenco figurano meno di trenta concorrenti, la procedura di
licitazione privata semplificata ha luogo se i soggetti da invitare sono
almeno dieci.
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo
che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in
possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei
lavori cui si riferisce l'invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi
elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con
la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi
dell'articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Art. 78 - (Trattativa privata preceduta da gara informale)
1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla
legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base
di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria
e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate
a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai
sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente
gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto
le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti
di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione
esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione
appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge;
il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello
di legge, e comunque non inferiore a cinque.
Art. 79 - (Termini per le gare)
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine
di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore
a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.
Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera,
telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso
dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro
il termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita
nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti
nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato
d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta,
nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che
deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono
essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando
di gara.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste
in tempo utile, devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
4. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte
non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione
del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può
essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto;
per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta
giorni.
5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita
dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente
aumentati.
6. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempreché
richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni
appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
7. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché
richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
8. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti o le informazioni
complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte
possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui
al comma 4 devono essere adeguatamente aumentati.
9. Quando la comunicazione di preiformazione di cui all'articolo 80, comma
1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque,
non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine
di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni,
per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a
cinquanta giorni per l'appalto concorso.
10. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori
di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine
di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore
a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
11. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può
essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando
; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore
a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso
tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni.
12. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione
Europea.
Art. 80 - (Forme di pubblicità)
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti
nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici
giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono
i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non
deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni
appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara
sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal
comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli
avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della
regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno
due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia
dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro,
la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio
del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme
di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie:
la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di
esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di
presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara,
l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono
quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte
le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di
interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono
quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale;
sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale
che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione
grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il
nome del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti
aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M,
N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale
alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti
di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno
precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati
al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite,
le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria.
Art. 81 - (Procedure accelerate)
1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è
possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante
può stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore
a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero,
per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla
data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante
almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta
sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate
mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con
lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera
a).
Art. 82 - (Segretezza e sicurezza)
1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano
con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge
da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n.
1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali
misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione
di sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono
invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo
78, commi 1, 2, e 3.
4. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare
offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve
indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi
dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta
nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e della
collaudazione delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione,
devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 83 - (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in
tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà
di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che
l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché
il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente :
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a
quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun
concorrente può presentare più offerte.
4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna
delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso
viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene
congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto
dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero
l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita
del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla
migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle
due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione, avviene
in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a
quella relativa all'esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di
gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei
criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri
enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno
del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828
del codice civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.
Art. 84 - (Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)
1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante
licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati
di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80.
Art. 85 - (Bando di gara)
1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le
modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento.
Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso
nel progetto preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende
corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere
per la costituzione o il trasferimento di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da
appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni
fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio
della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché
delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare
all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la
società di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà
per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti
al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del
lavoro è possibile variare e a quali condizioni.
Art. 86 - (Schema di contratto)
1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del
progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche
e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i
criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo
le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della
Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione
dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente
sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi
di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il
concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario
degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di
canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione,
costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna
del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.
Art. 87 - (Contenuti dell'offerta)
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello
delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico
finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco
temporale prescelto.
Sezione quarta : Lavori in economia
Art. 88 - (Tipologie di lavori eseguibili in economia)
1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito
delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le
forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000
Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto
o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità
ed urgenza di completare i lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono
essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile
del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori
da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione,
ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per
gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi
non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze
relative agli esercizi finanziari precedenti.
CAPO II - Criteri di aggiudicazione
Art. 89 - (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)
1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene
con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità
che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione
presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo
ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte
che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia
di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica
i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma
1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi
di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni
presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della
Legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede
la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle
offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede
alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione
appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio
dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della
Comunità Europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte
ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano
un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette
a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento,
che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni
dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta
presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non
è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta
e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.
Art. 90 - (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari)
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta
a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle
lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori
composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal
responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura,
nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni
delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda
colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella
terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo
previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono
alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la
lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi
unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella
quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna,
i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi
indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla
somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo
stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono
indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo
indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso
espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione
dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli
uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni
e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui
corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura,
la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta
a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della
formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le
voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali,
comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre
le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci
e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto
negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va
inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione
di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità
delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli
19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione
dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità
che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica
le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo
indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da
ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione
in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto
all'articolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati
dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo,
ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma
2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica
e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventulmente corretti, costituiscono l'elenco
dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o
ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle
offerte economiche.
Art. 91 - (Offerta economicamente più vantaggiosa)
1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare
agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge
devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando
di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi"
in base ai quali è determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i
criteri e le formule di cui all'allegato B. Successivamente, in seduta pubblica,
la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche
e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina
l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri
di cui all'allegato B, quello indicato nel bando.
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica
prevista all'articolo 64, comma 6.
Art. 92 - (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della
Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio,
ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni
appaltanti.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un
elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle
facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine
di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione
appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell'ambito
dei soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso
e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può
essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
21, comma 5, della Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse
personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara
o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle
operazioni di gara.
TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93 - (Riunione di Imprese)
1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni
di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino
a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi
del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis
della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Art. 94 - (Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti
di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di
proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria
nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si
tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra
impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese
mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori ancora da eseguire.
Art. 95 - (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi
alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti
con riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale,
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando
di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria
o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% ; la restante percentuale
è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in
misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente ; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria
che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime
non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo
dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite
deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è
gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto
nei confronti della stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche
dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione
appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità
facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina
di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna
delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Art. 96 - (Società tra imprese riunite)
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro
una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V,
capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun
effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione
o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme
restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo
alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società
nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale
non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale
dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole
imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società
sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote
di partecipazione alla società stessa.
Art. 97 - (Consorzi stabili di imprese)
1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i
lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma
la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti
della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti
requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile
non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate,
ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione
di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di
tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione
del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni
previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti
pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98 - (Requisiti del concessionario)
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento
di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione
di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli
8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque
anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per
cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto
per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto
dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento
previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a
quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due
per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma
1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere
a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il
doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione,
deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1,
lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma
1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti
o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95.
Art. 99 - (Requisiti del promotore)
1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge,
oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della
Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria,
assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei
lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività,
che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione
di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti,
nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi
i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve
comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti
previsti dall'articolo 98.
TITOLO VII - GARANZIE
Art. 100 - (Cauzione provvisoria)
1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della
Legge può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o
in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende
di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti.
La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente
anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa
fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso
di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
Art. 101 - (Cauzione definitiva)
1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le
stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'appaltatore.
Art. 102 - (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)
1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è
costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il
collaudo definitivo.
Art. 103 - (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)
1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30,
comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra
i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è
stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile
verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere
con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora
sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita
da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per
la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza
di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Art. 104 - (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore
ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità
e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il
limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al
20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000
di Euro.
2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare,
per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di
Euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione
delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105 - (Polizza assicurativa del progettista)
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura
assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale
polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno
per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che
la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento
a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi
avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori
ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle
stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure
di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad
altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza
costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto
nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale"
nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento
ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori
e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.
La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico,
e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal
contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento
per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata
alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto
a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie
fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che
deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta
di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero
indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta
deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine,
l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento
dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere
al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma
6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante,
la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato
dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma
6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta
giorni dalla comunicazione della stima, l'Amministrazione dà comunicazione
all'ISVAP.
Art. 106 - (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.
Art 107 - (Requisiti dei fideiussori)
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Possono rilasciare garanzia fideiussoria in materia di lavori pubblici
anche gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro
del Bilancio e della Programmazione economica, sentiti la Banca d'Italia
e l'Ufficio Italiano Cambi, sulla base di criteri volti a stabilire requisiti
soggettivi e patrimoniali adeguati.
3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con
decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici.
Art. 108 - (Garanzie di concorrenti riuniti)
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della
Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e
per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel
caso di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità
"pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge.
TITOLO VIII - IL CONTRATTO
Art. 109 - (Stipulazione ed approvazione del contratto)
1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta
giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata
ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione
del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non
avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, chiedere di sciogliersi
da ogni impegno o di recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione
dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4. Qualora l'istanza di recesso sia accolta, l'appaltatore non ha diritto
ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Art. 110 - (Documenti facenti parte integrante del contratto)
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari ;
e)i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da
quelli elencati al comma 1.
Art. 111 - (Contenuto dei capitolati e dei contratti)
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano,
fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente
regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto
e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede
proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali
o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e
dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate
in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti
di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
Art. 112 - (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro,
della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base
alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato
stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti
agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna
a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
Art. 113 - (Anticipazione)
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata
dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale
nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione
obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo
1282 codice civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
Art. 114 - (Pagamenti in acconto)
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore,
in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto
del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato
speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità,
la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il
termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo
previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni
la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115 - (Cessione del corrispettivo d'appalto)
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti
vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo
di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il
cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto
di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace
ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti
con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici
giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte
dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art. 116 - (Ritardato pagamento)
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai
termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi
a norma dell'articolo 26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della
rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della
Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi
in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza
degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto
in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo
a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande
o riserve.
Art. 117 - (Penali)
1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali
da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità
ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello
qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori
di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara
ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa
tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale,
e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori
rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento
determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto
al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure
previste dall'articolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini
di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi.
A rt. 118 - (Risoluzione dei contratti per reati accertati)
1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 119 - (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
l. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori
formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del
contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma,
il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio
con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni,
gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera
la risoluzione del contratto.
Art. 120 - (Inadempimento di contratti per cottimo)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
Art. 121 - (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti
e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere
presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è
determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove
la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista
dall'articolo 10, comma 1 ter, della Legge.
Art 122 - (Recesso dal contratto e valutazione del decimo)
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua
il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante
a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore
dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e
gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione
e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali
non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini
e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Art. 123 - (Ufficio della direzione dei lavori)
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima
della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla
tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 124 - (Direttore dei lavori)
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento
e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione
dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi
così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre
1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di
cui all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti
allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento
nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia
di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione,
dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone
i contenuti a lavori ultimati.
Art. 125 - (Direttori operativi)
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con
il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti
dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente
al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative
alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari
ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla
qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate
azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in
servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di
cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 126 - (Ispettori di cantiere)
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con
il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità
delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione
di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua
attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano,
nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali
per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture
di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature
e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo
di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali
in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni
ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio
ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori.
Art. 127 - (Sicurezza nei cantieri)
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore
lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto
dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono
prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti
necessari per l'esercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa
stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché
la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle
norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni
fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31,
comma 1 bis della Legge.
CAPO II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128 - (Ordini di servizio)
1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento
al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio
è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante
e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali
riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con
ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità
dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo
non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza
dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è
tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere
e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129 - (Giorno e termine per la consegna)
1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza,
subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire
non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei
Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione
della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni
appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula
del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione
dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo
in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili
e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento
che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto
di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le
relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome,
termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile
della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio
con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale
decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore
dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale
resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto
al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal
capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per
i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo
sono stabilite dal capitolato generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza
di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi
la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante
per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare
oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento
ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici.
Art. 130 - (Processo verbale di consegna)
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti
di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore
per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti
i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare
il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è
libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma
7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza
dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più
tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del
processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4,
il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere
e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma
di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto
il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine
utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile
del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa
lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi
in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la
natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda
una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso
di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i
lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità
si applica la disciplina dell'articolo 133.
Art. 131 - (Differenze riscontrate all'atto della consegna)
1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede
di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo
i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto,
deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e
con gli effetti di cui all'articolo 165.
Art. 132 - (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione
dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio
con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali,
dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali,
gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora
l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede
con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133 - (Sospensione e ripresa dei lavori)
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare
la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato
generale.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo
legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento
dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al
cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando
le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni
al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare
la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei
lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e
nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori
indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori
non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori
devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo
165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile
del procedimento dà avviso all'Autorità.
Art. 134 - (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere
introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori
e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento
dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,
dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni
del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre
nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto,
il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione,
salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per
i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione
di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a
norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti
in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che
vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria
e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive
la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della
redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni
per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano
eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o
provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità,
il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel
caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione
del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche
dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità
o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti,
sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità
di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile
del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento
della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25,
comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa
non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto
ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti
o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi
conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili,
nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione
appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione,
sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.
Art. 135 - (Diminuzione dei lavori)
1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136 - ( Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista
dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni
o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta
nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei
lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica
il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e
approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento,
i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
Art. 137 - (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile
del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio
fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore,
il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni,
da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla
data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze
del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale
dei lavori.
Art. 138 - (Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139 - (Danni)
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia
al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o,
in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza
dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 140 - (Appalto integrato)
1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del
contratto a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con
apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio
alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata
nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo
posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità,
dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini
di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione
del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell'appaltatore.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla
qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25,
comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati
errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi
al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con
le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo
di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione
appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti
che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei
nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al
progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante,
sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato
dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini
previsti dall'articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento
della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore
dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso
di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali
previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo
il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la
stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto
previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di
recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
Art. 141 - (Subappalto)
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile
è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture
e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere
c), d) ed l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare
alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione
prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9
della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma
6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate
ai sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono
quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
CAPO III - Lavori in economia
Art. 142 - (Modo di esecuzione dei lavori)
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile
dei procedimento.
Art. 143 - (Lavori in amministrazione diretta)
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del
procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale
eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3.I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una
spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
Art. 144 - (Cottimo)
1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento
dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra
almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo
inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo
di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante
di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento
del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante
comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione
appaltante dei nominativi degli affidatari.
Art. 145 - (Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle
somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel
programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile
del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto
un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati
dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,
nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per
imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art 146 - (Lavori d'urgenza)
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata
dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da
un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da
tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia
estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione
dei lavori.
Art. 147 - (Provvedimenti in casi di somma urgenza)
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca
prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione
del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori
entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro
dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa
degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione
dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non
riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante,
si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera
o dei lavori realizzati.
Art. 148 - (Perizia suppletiva per maggiori spese)
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta
si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia
suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149 - (Accordo bonario)
1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti
contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo
31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione
al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo
possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni
ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante
una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste
dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla
proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento
e all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce
gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4.Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla
stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento
convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La
sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel
momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per
le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve
iscritte dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla
Legge.
Art. 150 - (Definizione delle controversie)
1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono
che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore
siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito
presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
32 della Legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza
alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti
di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte
nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi,
alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810,
comma 2, del codice di procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei
due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché
essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente
del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei
luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori
pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio
arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi
stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica
alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in
acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari
alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate
dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della
Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è
versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo
i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Art. 151 - (Camera Arbitrale per i lavori pubblici)
1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la
tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri
camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al
funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. L'organizzazione
ed il funzionamento della Camera Arbitrale sono definiti dall'Autorità
con propri regolamenti.
2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati
di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza
e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il
Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella
misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse
attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono
soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo
comma 8.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale
di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato
in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati
dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché
avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina
a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura,
abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti
ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche
con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti
al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono
ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti
dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso
dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al
comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità
fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti
nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha
durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due
anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo
gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri
giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di
procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato
il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato
i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi
modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti
i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo
parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie
e della complessità delle questioni, anche in deroga alle tariffe
professionali vigenti.
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione
delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10 quinquies della Legge
con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio
dei Ministri relativa al funzionamento dell'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese di funzionamento della
Camera Arbitrale, del compenso degli organi della Camera stessa e del compenso
agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti
dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità
e all'Osservatorio.
TITOLO XI - CONTABILITA' DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma della contabilità
Art. 152 - (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante
dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove
di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b)
punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della
Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo
124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle
lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni
appaltanti.
Art. 153 - (Lavori in economia contemplati nel contratto)
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo
i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso
d'asta.
Art. 154 - (Lavori di manutenzione)
1.Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione,
l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore
dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per
le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può
autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario
importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita
con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione
appaltante.
Art. 155 - (Accertamento e registrazione dei lavori)
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni,
delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione;
sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti
capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici
a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione
di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui
verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire
che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo
dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio
di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì
certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente
le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme
autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza
di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso
l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei
documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli che seguono.
Art. 156 - (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori
e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
g) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati
d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei
lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento
delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste
settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati
dal responsabile del procedimento.
Art. 157 - (Giornale dei lavori)
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore
dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività
con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai,
l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro
interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti
relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma
delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche,
le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che
possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni
e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei
lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi
verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni,
le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte,
le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di
ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei
lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima
annotazione dell'assistente.
Art. 158 - (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle
lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione
di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto ;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose
devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle
cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente,
nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre
ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli
e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le
medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata,
la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore.
Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la
contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se
non espressamente richiamato.
Art. 159 - (Annotazione dei lavori a corpo)
1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure,
sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria
di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata
la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile
dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita
viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal
direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote
sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione
contrattuale.
Art. 160 - (Modalità della misurazione dei lavori)
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore
dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione
delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale
che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità.
Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti
delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci
siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può
richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore
dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare
i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti
o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono
essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure
o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati
e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono
parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni
lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
Art. 161 - (Lavori e somministrazioni su fatture)
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 162 - (Note settimanali delle somministrazioni)
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 163 - (Forma del registro di contabilità)
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte
dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile
del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere
in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di
lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine
cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto
la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono
avere uno speciale registro separato.
Art. 164 - (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
Art. 165 - (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato
a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza,
nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando
nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro
le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare
in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante
la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore,
incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza,
l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine
di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le
sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto
di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad
essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa
e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare
in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso
l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.
Art. 166 - (Titoli speciali di spesa)
1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna
lista settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati
per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità
sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice
sunto.
Art. 167 - (Sommario del registro)
1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata,
secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota
di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità
di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire
una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante
dal registro di contabilità.
Art. 168 - (Stato di avanzamento lavori)
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto,
il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale
d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni
e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad
allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei
nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi
dell'articolo 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi
progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati
nel sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i
libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure,
lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità
del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna
annotazione.
Art. 169 - (Certificato per pagamento di rate)
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni
eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile
del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque
non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito
certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal
direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in
originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento
è annotato nel registro di contabilità.
Art. 170 - (Contabilizzazione separate di lavori)
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art. 171 - (Lavori annuali estesi a più esercizi)
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 172- (Certificato di ultimazione dei lavori)
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione
dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse
disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento
di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore
dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità
dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo
certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 173 - (Conto finale dei lavori)
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito
nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo
stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile
del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione,
in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è
stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della
intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione
delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione
con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione
delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione
appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della
esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che
possono agevolare il collaudo.
Art. 174 - (Reclami dell'appaltatore sul conto finale)
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento
invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo
entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità
durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto
l'accordo bonario di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato,
o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
Art. 175 - (Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)
1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di
cui all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria
relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con
le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione
dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma
2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali
non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149.
CAPO II - Contabilità dei lavori in economia
Art. 176 - (Annotazione dei lavori ad economia)
1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore
dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti
ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per
giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere
apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente
per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico,
osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare
le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui
vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente
quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo
stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
Art. 177 - (Conti dei fornitori)
1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
Art. 178 - (Pagamenti)
1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste
delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento
di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi
legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie
che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due
testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali
è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna
di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la
vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine
delle partite liquidate.
Art. 179 - (Giustificazione di minute spese)
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Art. 180 - (Rendiconto mensile delle spese)
1. I rendiconti mensili sono essere corredati dei certificati sull'avanzamento
dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture
e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del
registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette
al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
Art. 181 - (Rendiconto finale delle spese)
1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni
avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è
unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che
determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità,
i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto.
Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare
i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione
finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati
acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo
il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati
da chi li tiene in consegna.
Art. 182 - (Riassunto di rendiconti parziali)
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183 - (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)
1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo
2219 cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità,
tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati
nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici
del registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
Art. 184 - (Iscrizione di annotazioni di misurazione)
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
Art. 185 - (Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni
è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati
di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti,
al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione
non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione
e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito
al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure prese.
Art. 186 - (Firma dei soggetti incaricati)
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo
le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la
responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che
ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche,
le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la
sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO XII - COLLAUDO DEI LAVORI
Capo I - Disposizioni preliminari
Art. 187 - (Oggetto del collaudo)
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o
il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti
e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti
dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra
loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità,
ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste,
e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state
espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì
tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle
quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa,
se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini
e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i);
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera
b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione
in materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia
di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 188 - (Nomina del collaudatore)
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo
in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di
collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo
componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali,
l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione
dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno
cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno
delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute
a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata
dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato
a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori
da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori
da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza
o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità
diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento,
il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri.
La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti
appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni.
La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione
che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo
o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato
anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici
previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche,
il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività
di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo
30, comma 6 della Legge.
8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni
all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero
dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum
e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza
professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi
anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni
curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite
secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei
collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie
di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi
vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista
o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici
richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore
ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000
di Euro.
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera
da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima
di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura
delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera
il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti
nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali,
il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti
all'organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi
dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della
sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono
affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque
in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma
12.
Art. 189 - (Avviso ai creditori)
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori
il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci
del comune nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione,
nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente
l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite
occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori,
a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni
dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato
anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento
i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni
ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti
da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti
dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito
ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 190 - (Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla
documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione
allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati,
nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive
con le relative approvazioni intervenute;
b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti
dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero
richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del
procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché
delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento
convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori
redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e
ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che
fossero richiesti dall'organo di collaudo.
f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni
di qualità.
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente
le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire
la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento
provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.
Art. 191 - (Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno
della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento
che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori
, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità
dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza
giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti
di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite
di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei
alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono
o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.
L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
Capo II - Visita e procedimento di collaudo
Art. 192 - (Estensione delle verificazioni di collaudo)
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ovvero non oltre dodici mesi qualora il capitolato
speciale preveda tale maggiore termine che può avvenire esclusivamente
nel caso di lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h)
e i).
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica
necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione
di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai
fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta
il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.
Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento
degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni
caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in
generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale
o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al
programma;
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle
relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore
e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti
da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile
del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il
completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla
stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità
dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso
d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni
particolari determinatesi nel corso dell'appalto.
Art. 193 - (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo
di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni
di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso
quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire
le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore
dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.
Art. 194 - (Processo verbale di visita)
1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene
le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi
delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa
e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali
proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del
collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene
invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo
di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e
la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti
di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente
individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con
la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere
al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data
delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto
dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti
ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità
dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di
rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore,
sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del
procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato
da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi
processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato
speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello
stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso
il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo
dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa
menzione nel verbale di visita.
Art. 195 - (Relazioni)
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta
i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di
progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula
le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni
contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale
relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta
dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio
parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non
è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione
il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione
dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa
è da reputarsi negligente o in malafede.
Art. 196 - (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto,
le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche
nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni
e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte.
Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo
di collaudo, alla stazione appaltante.
Art. 197 - (Difetti e mancanze nell'esecuzione)
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo
all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile,
l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede
a termini dell'articolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili
in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni
da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo
non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore
dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli,
ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente
alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità
dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è
strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato,
la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal
credito dell'appaltatore.
Art. 198 - (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo,
ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato
di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo
i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento
trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo. con proprio
parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal
responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale
incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate
o lasciate eseguire.
Art. 199 - (Certificato di collaudo)
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di
collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato
di collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le
modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere
alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione
d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione
appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il
compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico
di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità
dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra
specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito
nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo
si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco
di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità
e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.
Art. 200 - (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare
od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del
lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità
sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna
anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento,
il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità
di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e
fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare
al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo
procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché
ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione
e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore
dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul
lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle
eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
Art. 201 - (Obblighi per determinati risultati)
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da
prestare nelle more dell'accertamento.
Art. 202 - (Lavori non collaudabili)
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
Art. 203 - (Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto
della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto
dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle
singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.
Art. 204 - (Ulteriori provvedimenti amministrativi)
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato
ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento,
i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate
dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti
i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo
di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare
o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni
sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore
e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione
appaltante sono notificate all'appaltatore.
Art. 205 - (Svincolo della cauzione)
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del
codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo
non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 206 - (Commissioni collaudatrici)
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni
sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti
i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione
di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la
circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha
diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207 - (Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica)
1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Art. 208 - (Certificato di regolare esecuzione)
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal
direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre
tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo
195.
Art. 209 - (Approvazione degli atti di collaudo)
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Art. 210 - (Compenso spettante ai collaudatori)
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il
collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della
stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione
degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali
degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si
applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo
17 della Legge.
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante
dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato
dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle
iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25
per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta
e diviso tra tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è
aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale
può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente,
in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi
in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60
per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori
fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono
indicati nel quadro economico dell'intervento.
TITOLO XIII - DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I - Beni culturali
Art. 211 - (Applicazione)
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.
Art. 212 - (Scavo archeologico, restauro e manutenzione)
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si
articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni
mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono
la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio,
delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali,
mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione
del paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche
indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici
dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche
periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici
e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone
la conservazione.
Capo II - Progettazione
Art. 213 - (Attività di progettazione per i beni culturali)
1. L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi
commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli
di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo
e progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione
di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione
si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche
decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori
di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione
si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati
nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla
specificità dei beni sui cui si interviene.
Art. 214 - (Progetto preliminare)
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa
del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché
dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini
e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire
uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per
le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto
definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente
e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie
per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado
e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e
dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può
limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente
necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e
dei relativi costi di intervento.
Art. 215 - (Progetto definitivo)
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.
Art. 216 - (Progetto esecutivo)
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
Art. 217 - (Progettazione dello scavo archeologico)
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto
di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per
la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e
dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito
da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze
pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i
necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi
sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio
e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica
dello stato esistente.
4.Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono
in un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle
fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione
del testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle
categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico,
da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza
così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 218 - (Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza)
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si
articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai
vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie
più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di
quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica
dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni,
compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze
storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova
costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio
e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessaire
per garantire la continuità del servizio.
Art. 219 - (Adeguamento del progetto)
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua
gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei
risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei
sondaggi eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti
progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte
degli organi competenti.
Art. 220 - (Lavori di manutenzione)
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo
di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche
previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva,
e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici
redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire
ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Art. 221 - (Consuntivo scientifico)
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una
relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della
conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma
di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto
prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi
compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è
trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
Art. 222 - (Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente)
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.
Art. 223 - (Procedure di scelta del contraente)
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione
privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino
all'importo di 750.000 Euro.
2. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso
è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità
di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e
di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico
per i beni culturali e ambientali.
3.Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo
88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico
e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati
da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione
appaltante.
Art. 224 - (Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate)
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico
e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui
all'articolo 27, comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori
del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore
operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento
esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo
comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49
Art. 225 - (Programmazione)
1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
Art. 226 - (Progettazione)
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla
previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario
dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza
i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni
di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività
degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità,
potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi
correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato
diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita
ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
Art. 227 - (Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)
1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento
che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente
delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie
riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore
dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo
230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni
previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per
più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati
secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo
beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo
agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino
ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni
non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione
avvalendosi del personale e materiali locali.
Art. 228 - (Direzione dei lavori)
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
Art. 229 - (Collaudo)
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere
espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto
applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione
dei lavori.
Art. 230 - (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi
nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente
alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore
al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento
dei prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa può chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e
null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo
rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle
rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario.
Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti
di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa
ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo
i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le
modalità previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti
norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero,
con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
TITOLO XV - DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231 - (Abrogazione di norme)
1. Ai sensi dell'articolo 3,comma 4, della Legge , a far data dall'entrata
in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F.
b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di
opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici
e successive modificazioni;
d) il d.l. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
f) il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche ;
o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n 14 e successive
modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3
gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, della
legge 10 dicembre 1981, n.741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;
u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole
"o le categorie prevalenti"
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo
19 dicembre 1991 n. 406.
Art. 232 - (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione
ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione
anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore
del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto
delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente
alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento
delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano
ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite
sotto la disciplina precedentemente vigente.
ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, .N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza. ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
ALLEGATO B
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.
Metodo aggregativo-compensatore
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Sn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al
requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Sn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa
quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità
di gestione attraverso:
· la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati
dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo,
a loro scelta, le linee guida di cui all'allegato A, oppure il criterio
fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice dei suddetti
confronti a coppie;
ovvero
· la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
· un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero
ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei
plichi.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa
quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata
della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare
tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti
più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a
zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Metodo electre
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura.
a) si indicano con:
aki = il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento
all'elemento di valutazione k;
akj = il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento
di valutazione k;
sk = il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento
di valutazione k;
pk = il peso attribuito all'elemento di valutazione k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
S nk=1 = sommatoria per k da 1 ad n
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k,
gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti
attraverso le seguenti formule:
fkij = aki - akj per aki > akj nonché i ¹
j
gkij = aki - akj per aki > akj nonché i ¹ j
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza
e di discordanza attraverso le seguenti formule:
cij =S nk=1 (fkij / sk) * pk (indice di concordanza ) con i ¹
j
dij =S nk=1 (gkij / sk) * pk (indice di discordanza ) con i ¹
j
(qualora dij = 0 l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j).
d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:
qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza
) con
i ¹
j
q*ij = 1 + (qij / qij max) * 99 (indicatore unico di dominanza
proiettato
su di una gamma di
valori da 1 a
100) con i ¹ j
e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:
Pij = S rk=1 qij
Pij = S rk=1 q*ij
ALLEGATO C
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione è eseguita:
1. individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara, un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame; l'individuazione è effettuata:
a) per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche
architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), determinando per
ognuno di essi un coefficente, variabili tra zero ed uno, attraverso:
· la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante
il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee guida
di cui all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
· la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari;
ovvero
· un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente
dalla commissione prima dell'apertura dei plichi.
b) per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il costo)
mediante la seguente formula:
Ci = Ri / Rmax
dove :
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto
al valore dell'elemento in esame stabilito nel bando di gara;
Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti ;
2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria
delle proposte; la graduatoria è compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore
di cui all'allegato B)., o un altro metodo di valutazione indicato nel bando
di gara.
ALLEGATO D
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la seguente formula:
P = ai*25+bi*25+ci*25+di*25
dove:
ai = Ii / Imax
bi = 1-(Si / Smax)
ci = Ni / Nmax
di = Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore di Ymed
di = 1-[(Yi - Ymed) /(Ymax - Ymed)] per Yi di valore maggiore al valore
Ymed
Ii = Media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Imax = Massimo valore delle medie Ii;
Si = Scarto fra Ii e l'importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto
negativo è assunto pari a zero;
Smax = Massimo valore degli scarti Si;
Ni = Numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Nmax = Massimo valore dei numeri Ni
Yi = Scarto fra l'importo massimo e l'importo minimo dei lavori elencati
dal soggetto iesimo;
Ymed = Media aritmetica del valore degli scarti Yi
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 63, comma 1, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento
qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità
aziendale.
ALLEGATO E
L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in
valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
· il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione
minima possibile;
· il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione
massima offerta.
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all'articolo 64, comma
3, indicati nel bando di gara.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente
agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice
applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee
guida di cui all'allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando
preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b)
dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni
soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con
riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente
agli elementi c) e d) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice
impiega le seguenti formule:
Ci = Ri / Rmax
Di = Ti / Tmedio
dove:
Ri = il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto;
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio = la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni
percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto
pari ad uno.
ALLEGATO F
La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera
di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata
attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai
seguenti elementi:
· fatturato di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto
dal candidato;
· numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b),
svolti dal candidato;
· numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c),
svolti dal candidato;
· numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 66,
comma 1, lettera c) dipendente del candidato.
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati
mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini
di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti
nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro
volte quelli minimi.
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente
nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del
bando di cui all'articolo 65, comma 5, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio
professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora
almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità
aziendale.
Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è
stabilita tramite sorteggio pubblico
ALLEGATO I
MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI
PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera.
c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori
c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.
5. Altre informazioni.
6. Data di spedizione dell'avviso.
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nei campo di
applicazione dell'accordo,
ALLEGATO L
PROCEDURE APERTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex
e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Forma dei contratto oggetto dei bando di gara.
3 a) luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari
e, se nota, una stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono
essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza
dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per
più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto
e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i
capitolati d'oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
b) Data, ora e luogo di tale apertura
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
1l. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non
figurino nel capitolato d'oneri.
14. Eventuale divieto di varianti.
15. Altre informazioni.
16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17. Data di spedizione del bando di gara.
18. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee.
19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo.
ALLEGATO M
PROCEDURE RISTRETTE
1.Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e
telefax dell'amministrazione aggiudicatrice
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione dei ricorso alla procedura accelerata.
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamente dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte.
12. Eventuale divieto di varianti.
13 Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo.
ALLEGATO N
PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione
b). Indirizzo cui devono essere trasmesse .
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.
10. Eventuale divieto di varianti.
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo.
ALLEGATO O
APPALTI AGGIUDICATI
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione dei ricorso a tale procedura (articolo 7, paragrafo 4).
3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
13. Data di spedizione del presente avviso.
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.