Regolamento del mercato

 

TITOLO 1
DEFINIZIONI

 

-- ART. 1 --
OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita aulle aree di cui all'art. 27, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come d.lgs. 114/98), alla L.R. Lombardia 21 marzo 2000, n. 15 (di seguito indicata come L.R. 15/00) e ai provvedimenti a queste collegati.

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano essere attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
c) per posteggio, la parte di area della quale il Comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
d) per mercato, l'area di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno 4 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese (come da planimetria);
e) per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e comunque con frequenza diversa da quella da quella dei mercati (uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese), sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
f) per posteggi isolati, le aree di cui il Comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
h) per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;
j) attività di raccolta fondi mediante cessione di beni effettuati senza scopo di lucro.

 

 

 

TITOLO II
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

-- ART. 2 --
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

Le forme di esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche riguardanti le varie forme di mercato, ordinario o straordinario, di fiere, si svolgeranno con le modalità indicate nei successivi articoli in cui sono stabiliti:

a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;

b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, con l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;

c) il numero dei posteggi, indicando quelli riservati agli agricoltori.

 

-- ART. 3 --
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Responsabile di Area del Comune, sede del posteggio, ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione riferita al medesimo mercato e con un massimo di due posteggi.

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal Responsabile di Area del Comune di residenza o dove la Società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effetture la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.

4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, d.lgs. 114/98; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

 

-- Art.4 --
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione effettuata sul B.U.R.L. dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D.Lgs. 114/98
c) di possedere una sola autorizzazione e non più di due posteggi per il medesimo mercato
d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto
e) il settore o i settori merceologici richiesti

3. L'autorizzazione é rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

a) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
c) anzianità dell'attività di commercio sull'area pubblica di questo territorio.

4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

5. Contro la graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata nel medesimo giorno.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

7. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.

8. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento.

9. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, d.lgs. 114/98
c) il settore o i settori merceologici di attività;
d) di non possedere altra autorizzazione.

10. L'autorizzazione é rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.

11. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

12. L'Ufficio é tenuto ad effettuare verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.

13. In caso di domande presentate da cittadini stranieri non comunitari, per permettere un sollecito rilascio del Nulla Osta previsto dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998 che l'interessato potrà richiedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, l'Ufficio dovrà verificare per ciascuno degli istanti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98.

 

-- ART. 5 --
SUBINGRESSO

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio é effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante é effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune.

3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di 4 mesi.

4. Il Responsabile di Settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.

5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, d.lgs. 114/98
c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione
d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.

6. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

 

-- ART. 6 --
REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.

2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

 

-- ART. 7 --
MODALITÀ DI VENDITA

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.

2. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o spuntista), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, del libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

3. Obbligo di apporre in modo chiaro e visibile i prezzi di vendita.

 

-- ART. 8 --
DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcooliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S..

 

-- ART. 9 --
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il commerciante su aree pubbliche, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti, dovrà aver versato la prevista tassa.

 

 

CAPO II - AREE MERCATALI

Art.10 - UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In Porto Valtravaglia settimanalmente il mercato si tiene nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come individuate nell'allegata planimetria Allegato [A]; eventuali modifiche saranno effettuate mediante provvedimenti di Giunta Comunale;

2. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
· un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
· un'area prospicente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 11; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
· un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.

3. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

 

-- ART. 11 --
ORARIO

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 800 del lunedì e possono occuparlo tra le ore 700 e ore 800.

2. Il Funzionario responsabile del servizio potrà stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.

3. Le operazioni di vendita potranno avere inzio dalle ore 730, compatibilmente con l'ingresso di altri operatori e dovranno cessare entro le ore 1400; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 1430.

4. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.

5. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine ultimo fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

6. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre o del 1 gennaio, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

7. In caso di edizioni straordinarie del mercato, la Giunta Comunale potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) L.R. 15/00, ovvero tra le ore 500 e le ore 2400.

 

-- Art.12 --
VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dal termine ultimo stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

 

 

-- ART. 13 --
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano formulato domanda anche verbale, per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Municipale in base ai seguenti criteri di priorità:
a) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
b) numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita) sul mercato
c) anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal Registro delle Imprese


2. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare, mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

-- ART. 14 --
SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.
d) per manifestazioni organizzate dal Comune, il quale, per il loro svolgimento, si avvale della locale Pro-Loco (previste in calendario).

2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere tener conto dei seguenti elementi:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per le attività di commercio ambulante;
d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

4. Apposita graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità almeno di 60 gg. prima della data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificare della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

6. In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere riassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

 

-- ART. 15 --
SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito, e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due iniziative, il Responsabile potrà disporre il recupero del mercato in altra data o sede.

2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a 4 mesi.

3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione verrà effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non é ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

 

-- ART. 16 --
MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione, per miglioria, di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato é già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.

2. Il Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato é già titolare.

3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

4. Il Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui é titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml, una superficie complessiva minore di 35 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,5 ml, ovvero alle diverse dimensioni che la Giunta Regionale stabilirà per i posteggi nei mercati di nuova istituzione.

6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

 

 

 

 

 

 

CAPO III - FIERE

 

-- ART. 17 --
ISTITUZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ubicate come da planimetria (allegato [B]), e dovranno prevedere:
a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
b) gli orari della fiera;
c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.

2. Se non diversamente disciplinato, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative all'articolo nr.2 della Legge 11-01-2001, nr.7.

 

-- ART. 18 --
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere viene nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.

3. A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio.

4. Il posteggio é concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse.

 

-- ART. 19 --
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il periodo determinato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della fiera.

2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;
c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.

3. Il posteggio nella singola fiera é assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

1) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
2) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
3) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

 

 

 

CAPO IV - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

 

-- ART. 20 --
DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 114/98 o per dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.

2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effetuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del d.lgs. 114/98.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un area ricompresa entro i 500 mt dall'area di mercato o fiera individuate nelle delibere di cui all'art. 2.

5. Il commercio ambulante itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale dal Comune con apposito provvedimento.

6. Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

7. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite: nel giorno di venerdì, della durata massima di tre ore e nelle frazioni di Muceno, Ligurno e Torre...

8. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000, é vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

 

 

 

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI MEDIANTE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE SENZA SCOPO DI LUCRO

 

-- ART. 21 --
OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1. Il presente articolo disciplina le raccolte fondi effettuate occasionalmente a scopo benefico o di sostegno alla ricerca scientifica, effettuate mediante riscossione di contributi volontari in denaro incentivate dalla cessione di beni di modico valore.

2. Il presente articolo disciplina anche quelle iniziative occasionali di raccolta fondi per le quali vengono proposti livelli di offerte in denaro differenziati per le varie tipologie di beni vendute (vendita senza fini di lucro).

3. Vengono ritenute occasionali le iniziative di raccolta fondi di cui ai commi 1 e 2 che il soggetto promotore effettua con una frequenza annuale o fino ad un massimo di 3 volte nel medesimo anno solare a non meno di 2 mesi di distanza le une dalle altre.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività commerciali (cessione continuativa e professionale di beni), che rimangono disciplinate dal d.lgs. 114/98, e le raccolte di fondi effettuate senza cessione di beni o attraverso la distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico delle finalità del promotore.

-- ART. 22 --
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente disciplina si applica alle inziative che possiedono tutte le seguenti caratteristiche:

a) iniziative a scopo benefico o di sostegno alla ricerca scientifica promosse da soggetti le cui finalità, senza scopo di lucro, risultino da statuto o atto costitutivo registrato;
b) la cessione dei beni, che devono essere di modico valore economico, deve avvenire in cambio di una libera contribuzione, frutto di uno spontaneo atto di volizione del donatore;
c) l'attività deve svolgersi senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali: l'uso di pubblicità dei prodotti ceduti o di marchi commerciali, insegne elettriche, utilizzo di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali;
d) la cessione dei beni avviene a fronte di rilascio al donatore di apposita ricevuta recante tutte le indicazioni atte a permettere l'individuazione del soggetto promotore della raccolta fondi.

 

-- ART. 23 --
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. I soggetti che intendono effettuare le attività di raccolta fondi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21 del presente Regolamento devono presentare apposita richiesta scritta per la concessione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa, fatta salva la possibilità di valutare anche domande presentate oltre tale termine per aree non concesse ad altri soggetti e in presenza di tutti gli elementi di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

a) denominazione esatta del soggetto organizzatore, sede e codice fiscale;
b) generalità, dati anagrafici e codice fiscale del presidente o del legale rappresentante del soggetto organizzatore;
c) data, orario e luogo proposto per l'iniziativa di raccolta fondi.

3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, recante gli estremi della registrazione, e dichiarazione firmata dal presidente o dal legale rappresentante del soggetto organizzatore che gli stessi non hanno subito modifiche;
b) dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante del soggetto organizzatore che l'iniziativa ha le caratteristiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente Regolamento;
c) descrizione dei prodotti che si intendono cedere.

4. I dati e i documenti che verranno presentati potranno rimanere validi per successive richieste. E' fatto obbligo ai richiedenti di comunicare eventuali modifiche intercorse.

 

 

 

 

-- ART. 24 --
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Sul luogo dell'iniziativa dovrà essere esposto al pubblico in modo ben visibile per tutta la durata della raccolta fondi un cartello indicante il soggetto promotore e lo scopo dell'iniziativa.

 

-- ART. 25 --
DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. La durata di ciascuna iniziativa non potrà essere superiore a giorni tre.

2. Le iniziative potranno svolgersi nell'orario compreso tra le ore 800 e le ore 2200.

 

--ART. 26 --
VIGILANZA

1. La vigilanza in ordine al rispetto delle norme del presente Regolamento é affidata al personale della Polizia Municipale.

 

 

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

-- ART. 27 --
CANONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il corrispettivo-tassa-canone o tariffa che sia, per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; eventuali variazioni dovranno essere comunicate alle associazioni di categoria.

2. Detto importo è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun esercente e deve essere riscosso semestralmente dall'ufficio comunale competente e con le modalità di cui all'allegato [C];

3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una sopratassa pari al 20% della tassa omessa o del maggiore importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 giorni, la sopratassa é ridotta al 10%. (art. 30)

4. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta.

5. L'esercizio dell'attività con l'occupazione di una superficie maggiore o diversa rispetto a quella concessa, costituisce violazione di divieto stabilito dal presente regolamento, soggetto alla sanzione di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs 114/98, nonché in casi di particolari gravità o recidiva, alla sanzione accessoria di cui all'art. 29, comma 3 dello stesso Decreto.

 

-- ART. 28 --
NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Gli commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11, comma 2, dell'Ordinanza medesima.

3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche é subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

 

-- ART. 29 --
PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

-- ART. 30 --
SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 114/98, é punito con sanzione amministrativa, la cui misura é determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

a) senza l'autorizzazione prescritta o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10;
b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28, D.Lgs. 114/98.
d) Ai sensi dell'art. 30, comma 1, gli operatori su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purchè non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D. Lgs. 114/98. In particolare viene puntualizzato:
· esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di soggetto che è subentrato in proproietà o in gestione dell'attività, non abbia presentato domanda di reintestazione dell'autorizzazione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (£ 2.000.000 forma ridotta);
· esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare il prezzo di vendita senza indicare il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita o che sia indicato in modo poco chiaro e non leggibile: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (£ 2.000.000 forma ridotta);
· esercizio da parte di operatori titolari di autorizzazione di attività di vendita o di propaganda a fini commerciali presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o svago senza rispettare le autorizzazioni e disposizioni stabilite: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 (£ 10.000.000 misura ridotta).

2. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura é determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

3. L'autorizzazione é revocata:

a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità
b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo é ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato
c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità
d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, d.lgs. 114/98
e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare

4. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, l.r. 15/00, l'autorizzazione é sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commessso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:

a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali
b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo
c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

 

-- ART. 31 --
REVOCA O DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'adozione del provvedimento di revoca (escluso quella per pubblico interesse) o la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione travolge tutta la pregressa attività collegata al titolo revocato o decaduto, nel senso che le presenze precedentemente maturate dall'operatore, sono azzerate e non possono assolutamente essere vantate o valutate né per la spunta né per i concorsi.

 

-- ART. 32 --
BANDI COMUNALI

Il bando comunale per tutti i posteggi messi a concorso è formulato e pubblicizzato sulla base di quanto prescritto dalla normativa regionale e dal presente regolamento, in allegato al quale sono riportati gli schemi di bando per i mercati, per le fiere, da osservare per quanto riguarda gli elementi essenziali e sostanziali (criteri di priorità e modalità di presentazione delle domande) ma suscettibili di variazioni, precisazioni o condizioni ove se ne riscontri la necessità. (allegato [D], pag 1, 2, 3, 4)

 

-- ART. 33 --
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore, esperite le procedure previste dal Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, deve farsi riferimento alla legislazione Statale e Regionale in materia.

3. Tutte le domande e le comunicazioni devono essere presentate o inviate esclusivamente al Comune di Porto Valtravaglia, servizio Vigilanza, P.zza Imbarcadero, Porto Valtravaglia.

4. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti decorrono dalla data di spedizione della domanda e/o comunicazione a questo Ente.