Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalita' della definizione dell'accertamento con adesione
1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento
di cui i Contribuenti e gli uffici preposti all'attivita' di accertamento
dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie
tributarie.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Puo' essere definito con adesione secondo le modalita' del presente Regolamento
l'accertamento dei seguenti tributi:
a) l'imposta comunale sugli immobili;
b) l'imposta sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni;
c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt.
16 e 17 della legge 19 maggio 1976, n. 319;
g) le tasse sulle concessioni comunali.
2. Il contribuente ha la facolta' di operare la definizione dell'accertamento
con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non
per tutti.
3. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3 comma
3 del presente Regolamento;
b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte di tributi
riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in
capo allo stesso Contribuente, allorquando:
1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del
presente Regolamento;
2) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata
proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo
svolgimento del contenzioso.
Art. 3 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione, non e' soggetto ad impugnazione
e non puo' essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice
entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui
all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza
di nuovi elementi in base ai quali e' possibile accertare un tributo dovuto
in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.
Art. 4 - Riduzione delle sanzioni
1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni
commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 10
commi 5 e 6 del presente Regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni
commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla
legge.
3. La riduzione delle sanzioni previste nei due precedenti commi concorre
con le attenuazioni sanzionatorie gia' previste nell'ambito della specifica
disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
Art. 5 - Ufficio e responsabile del procedimento
1. Competente alla definizione dell'accertamento e' l'Ufficio responsabile
della gestione del relativo tributo nella persona del responsabile.
Art. 6 - Iniziativa
1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione puo'
essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalita' di cui al capo
II, ovvero dal Contribuente secondo le modalita' di cui al capo III del
presente Regolamento.
Capo II
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO
Art. 7 - Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio
1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, d.p.r.
29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere
indicati:
a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
b) il tributo oggetto dell'accertamento;
c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
e) la possibilita' di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni
nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli
8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per
l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente
di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase
di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta
per i quali e' stato gia' formulato l'invito a comparire.
Art. 8 - Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento
1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima
del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, puo' depositare presso l'Ufficio
motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi,
della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la
stessa, l'Ufficio puo' accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione
al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento
si avvia.
Art. 9 - Effetti della mancata comparizione del Contribuente
1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi
dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza
di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di
cui al Capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i
quali e' stato gia' formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale,
sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal segretario comunale,
senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.
Art. 10 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio
1. Le persone fisiche non esercenti attivita' di impresa agiscono personalmente
oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare
dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano
la propria qualita' e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attivita'
d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi
rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento
autorizzatorio dovra' essere esibito all'Ufficio e sara' accluso al fascicolo
in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il Contribuente puo' in ogni caso farsi rappresentare da procuratore
speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita
per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio
le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene
utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti
originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale
autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono
essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo
al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le
precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene
utili alla definizione.
5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti
per i quali e' stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento
con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili
di accertamento da parte dell'Ufficio, per le stesse finalita' e con gli
stessi effetti di cui ai precedenti artt. 1 e 3, e' possibile per il Contribuente
definirli negli stessi termini e con le stesse modalita' previste dal presente
Regolamento.
6. Nella richiesta, con istanza in carta da depositare nel corso degli incontri
fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovra' indicare
gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile
definizione con adesione.
All'istanza dovra' essere inoltre acclusa:
a) copia autocertificata della documentazione gia' trasmessa all'Ufficio,
con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od
anche eventualmente integrativa di quella gia' disponibile da parte dell'Ufficio.
7. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o
fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sara' specificamente
elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente,
da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
8. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione
della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 19 e per tale
data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per
la definizione e la conclusione del procedimento.
Art. 11 - Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento
1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione
forniti dal Contribuente, l'Ufficio puo' modificare in tutto o in parte
l'accertamento del tributo cosi' come prospettato nell'atto di invito a
comparire.
Capo III
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
Art. 12 - Avvio del procedimento
1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento
non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa
dell'avviso stesso puo' chiedere all'Ufficio, con le modalita' di cui all'art.
13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente
art. 7.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come
quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.
Art. 13 - Proposizione dell'istanza
1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere
richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza
in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l'istanza
deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare
le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli
estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito
telefonico o di telefax del Contribuente.
Art. 14 - Effetti della presentazione dell'istanza
1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilita' a valutare
la proposta di definizione che l'Ufficio predisporra', senza alcun impegno
ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento,
l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale
contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.
Art. 15 - Sospensione dei termini
1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione
sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell'istanza di cui all'art. 13.
Art. 16 - Invito a comparire
1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'Ufficio
deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire
descritto nel precedente art. 7. E' fatta comunque salva l'applicabilita'
dell'art. 8.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio,
facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 13
e all'avviso di accertamento, puo' omettere la descrizione degli elementi
di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.
Art. 17 - Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte
del Contribuente
1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude
l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt.
12 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio
del procedimento ex artt. 12 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza
gia' proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente
puo' in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita
comunicazione secondo le modalita' previste dall'art. 13, primo comma.
Capo IV
ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 18 - Attivita' istruttoria
1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attivita' istruttoria necessaria alla
eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di
imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente
ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art. 10 commi
5 e 6 del presente Regolamento.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarra' di dati, notizie ed elementi gia' disponibili
o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal
contribuente ex art. 10.
Art. 19 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione
1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque
in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto
di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della
prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano
alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione
con adesione e la sottopone al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere
indicati:
a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
b) la motivazione della definizione;
c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni
ed interessi;
d) le modalita', i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente
opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto
dal successivo art. 23.
3. La definizione dell'accertamento con adesione e' redatta con atto scritto
in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal
suo procuratore generale o speciale, e dal Responsabile dell'Ufficio.
Art. 20 - Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi
di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta
1. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 10 commi
5 e 6 del presente Regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi
del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per
la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione
stabilita in occasione della prima comparizione del Contribuente, l'Ufficio
ed il Contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo
agli ulteriori periodi di imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente
la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la
sottopone al Contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi gia' indicati
al precedente art. 19 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli
stessi termini di cui al richiamato art. 19 comma 3 del presente Regolamento.
Art. 21 - Esito negativo del procedimento
1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 17, il procedimento
per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito
negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto
tributario.
2. La rinuncia potra' riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione,
sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia
quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ex art. 10 commi 5 e
6 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovra' essere dato atto nel verbale di
cui all'art. 10 e l'Ufficio dovra' darne tempestiva comunicazione al Contribuente
con raccomandata A.R.
4. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio puo' proseguire
la propria ordinaria attivita' di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio
per la documentazione di quanto e' stato detto e fatto nel corso degli incontri
con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il
preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potra' utilizzare
i dati, le notizie e gli elementi gia' disponibili prima dell'avvio del
procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura,
diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.
5. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ex art. 10 commi 5 e 6
del presente Regolamento, l'Ufficio potra' invece utilizzare anche la documentazione,
i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso Contribuente.
Capo V
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 22 - Termine e modalita' del versamento delle somme dovute
1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento
con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito
alla richiesta del Contribuente per ravvedimento ex art. 10 commi 5 e 6,
deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui
agli artt. 19 e 20.
2. Le somme possono essere versate mediante il Concessionario del servizio
di riscossione competente, anche nell'eventuale apposito conto corrente
postale intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria comunale in apposito
conto corrente postale intestato al Comune.
Art. 23 - Versamento rateale
1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte
anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo
giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione
di cui agli artt. 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento
rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo
ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora
le somme dovute siano superiori ai dieci milioni.
2. Per poter optare per il versamento rateale il Contribuente deve prestare
idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo
le modalita' disciplinate dall'art. 38-bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo
della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla
redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.
Art. 24 - Quietanza di pagamento
1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo,
deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della
prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante
l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione
della garanzia.
3. L'Ufficio rilascera' al Contribuente copia dell'atto di accertamento
con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento
rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione
della garanzia.
Art. 25 - Perfezionamento del procedimento
1. L'accertamento con adesione del Contribuente ed il ravvedimento dello
stesso ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento si perfezionano,
sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute,
ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli
artt. 22 e 23.