REGOLAMENTO

IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE, E SUO RAVVEDIMENTO PER ULTERIORI PERIODI DI IMPOSTA

 

 

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalita' della definizione dell'accertamento con adesione
1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e gli uffici preposti all'attivita' di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Puo' essere definito con adesione secondo le modalita' del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
a) l'imposta comunale sugli immobili;
b) l'imposta sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni;
c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19 maggio 1976, n. 319;
g) le tasse sulle concessioni comunali.
2. Il contribuente ha la facolta' di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
3. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento;
b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso Contribuente, allorquando:
1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
2) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 3 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione, non e' soggetto ad impugnazione e non puo' essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali e' possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Art. 4 - Riduzione delle sanzioni
1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.
3. La riduzione delle sanzioni previste nei due precedenti commi concorre con le attenuazioni sanzionatorie gia' previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 - Ufficio e responsabile del procedimento
1. Competente alla definizione dell'accertamento e' l'Ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del responsabile.

 

Art. 6 - Iniziativa
1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione puo' essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalita' di cui al capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalita' di cui al capo III del presente Regolamento.

Capo II
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 7 - Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio
1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
b) il tributo oggetto dell'accertamento;
c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
e) la possibilita' di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali e' stato gia' formulato l'invito a comparire.

Art. 8 - Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento
1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, puo' depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio puo' accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 9 - Effetti della mancata comparizione del Contribuente
1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al Capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali e' stato gia' formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal segretario comunale, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 10 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio
1. Le persone fisiche non esercenti attivita' di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualita' e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attivita' d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovra' essere esibito all'Ufficio e sara' accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il Contribuente puo' in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali e' stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, per le stesse finalita' e con gli stessi effetti di cui ai precedenti artt. 1 e 3, e' possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalita' previste dal presente Regolamento.
6. Nella richiesta, con istanza in carta da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovra' indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.
All'istanza dovra' essere inoltre acclusa:
a) copia autocertificata della documentazione gia' trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella gia' disponibile da parte dell'Ufficio.
7. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sara' specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
8. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 19 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 11 - Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento
1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio puo' modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo cosi' come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Capo III
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 12 - Avvio del procedimento
1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso puo' chiedere all'Ufficio, con le modalita' di cui all'art. 13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 7.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 13 - Proposizione dell'istanza
1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

Art. 14 - Effetti della presentazione dell'istanza
1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilita' a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporra', senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 15 - Sospensione dei termini
1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 13.

Art. 16 - Invito a comparire
1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 7. E' fatta comunque salva l'applicabilita' dell'art. 8.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 13 e all'avviso di accertamento, puo' omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 17 - Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente
1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 12 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 12 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza gia' proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente puo' in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalita' previste dall'art. 13, primo comma.

Capo IV
ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 18 - Attivita' istruttoria
1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attivita' istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarra' di dati, notizie ed elementi gia' disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 10.

Art. 19 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione
1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
b) la motivazione della definizione;
c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
d) le modalita', i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 23.
3. La definizione dell'accertamento con adesione e' redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal Responsabile dell'Ufficio.

Art. 20 - Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta
1. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del Contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi di imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al Contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi gia' indicati al precedente art. 19 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art. 19 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 21 - Esito negativo del procedimento
1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 17, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potra' riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ex art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovra' essere dato atto nel verbale di cui all'art. 10 e l'Ufficio dovra' darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.
4. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio puo' proseguire la propria ordinaria attivita' di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto e' stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potra' utilizzare i dati, le notizie e gli elementi gia' disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.
5. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ex art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, l'Ufficio potra' invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso Contribuente.

Capo V
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 22 - Termine e modalita' del versamento delle somme dovute
1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del Contribuente per ravvedimento ex art. 10 commi 5 e 6, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.
2. Le somme possono essere versate mediante il Concessionario del servizio di riscossione competente, anche nell'eventuale apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria comunale in apposito conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 23 - Versamento rateale
1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli artt. 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ai dieci milioni.
2. Per poter optare per il versamento rateale il Contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalita' disciplinate dall'art. 38-bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.

Art. 24 - Quietanza di pagamento
1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
3. L'Ufficio rilascera' al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Art. 25 - Perfezionamento del procedimento
1. L'accertamento con adesione del Contribuente ed il ravvedimento dello stesso ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento si perfezionano, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23.